Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2024-08-01, n. 202400910

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2024-08-01, n. 202400910
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400910
Data del deposito : 1 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00991/2024 AFFARE

Numero 00910/2024 e data 01/08/2024 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 23 luglio 2024




NUMERO AFFARE

00991/2024

OGGETTO:

Ministero della giustizia.


Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14";

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 7055 del 12 luglio 2024, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori D R, C C, P A G D C, S M, V V;


Premesso:


1.- LA RICHIESTA DI PARERE

Il Ministero della giustizia, con nota prot. n. 7055 del 12 luglio 2024, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto.

Alla nota sono allegati, insieme allo schema, recante la “bollinatura”:

-la relazione al Ministro, con la autorizzazione sottoscritta da questi a chiedere il parere;

-la relazione illustrativa;

-la relazione tecnica, a sua volta “bollinata”, nella quale in sintesi si afferma che le disposizioni dello schema hanno natura ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-la nota del DAGL prot. n. 6550 dell’11 luglio 2024, attestante che lo schema è stato approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il Ministero ha altresì allegato un file che pone a confronto il testo vigente del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di seguito, semplicemente “il Codice”), e il testo quale risulterebbe dalle modifiche proposte.

Con successiva nota del 16 luglio è stata inviata la relazione di ATN.

Con ulteriore nota del 18 luglio 2024 sono stati inviati:

-il concerto del Ministero delle imprese e del made in Italy reso, con nota prot. n. 15090 del 17 luglio 2024, d’ordine del Ministro, dal Capo dell’Ufficio legislativo;

-il concerto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale reso, con nota prot. n. 7129 del 15 luglio 2024, d’ordine del Ministro, dal Capo dell’Ufficio legislativo;

-il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze reso, con nota prot. n. 31561 del 15 luglio 2024, d’ordine del Ministro, dal Capo gabinetto;

-il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso, con nota prot. n. 16528 del 17 luglio 2024, d’ordine del Ministro, dal Capo gabinetto.

Infine con nota del 19 luglio 2024 è stata trasmessa la nota di esenzione dall’AIR, vistata dal Capo del DAGL.


2.- LA DELEGA

La relazione illustrativa ricorda che la correzione del Codice è possibile in virtù sia della legge n. 20 del 2019 che della legge di delegazione europea n. 53 del 2021 (tramite quanto previsto dall’articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012), che consentono l’adozione, entro la data del 15 luglio 2024, di più decreti legislativi correttivi.

L’articolo 1 della legge n. 20 del 2019 (“Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155”), nel delegare il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive al Codice entro due anni dalla data della sua entrata in vigore con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della legge di delegazione da cui quello ha tratto origine (19 ottobre 2017, n. 155), ha fatto rinvio al rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati da tale legge.

Ne discende che, argomenta la relazione, ai fini degli interventi correttivi basati su tale disposizione, si è tenuto conto della legge del 2017 e delle modalità attraverso le quali questa è stata attuata, modalità che consentono di emendare disposizioni attuative introdotte dal legislatore (delegato) del 2019 ma non di introdurre disposizioni attuative di principi di delega rimasti inattuati.

Anche con riferimento alla legge di delegazione europea n. 53 del 2021, la relazione segnala che lo schema interviene sulle norme armonizzate nei limiti della legge stessa, chiarendo la portata delle modifiche derivanti dall’attuazione della direttiva cd. Insolvency [direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019] e correggendo i difetti di coordinamento e di sistematicità emersi rispetto agli istituti armonizzati, con lo scopo di garantire una migliore coerenza tra tutti gli strumenti disciplinati dal Codice rendendoli più efficienti rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore eurounitario.


3.- IL TERMINE PER L’ESERCIZIO DELLA DELEGA

Nella lettera di trasmissione si segnala che il termine per l’esercizio della delega in esame, originariamente fissato come sopra esposto al 15 luglio 2024, risulta prorogato al 13 settembre 2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge della legge 19 ottobre 2017, n. 155, “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”.

Il richiamato art. 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017, dispone che: “ I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

Alla luce del nuovo termine di scadenza della delega come sopra indicato, è appena il caso di osservare che, essendo la richiesta di parere al Consiglio di Stato pervenuta il 12 luglio, il termine per l’espressione del parere da parte di tale organo (applicandosi, in mancanza di diversa disposizione legislativa, l’ordinario termine di 45 giorni ex art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127) scade il 26 agosto. Ciò comporta, considerato che di regola le Commissioni parlamentari si esprimono solo una volta acquisito il parere di questo organo consultivo e il termine per l’esercizio della delega scade il 13 settembre, una eccessiva compressione dei tempi per l’ordinata espressione dei pareri prescritti dalla legge sia da parte del Consiglio di Stato sia da parte delle Commissioni parlamentari. Tanto premesso, la Sezione, in spirito di leale cooperazione, ha cura di esprimere il parere con la massima sollecitudine compatibile con la dimensione dell’intervento correttivo e la complessità della materia sottoposta.


4.- IL CONTENUTO DELLO SCHEMA

Lo schema in esame è redatto – tranne gli ultimi sei articoli - in forma di novella al vigente Codice.

L’articolo 1 reca le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, contenente disposizioni su “ Ambito di applicazione e definizioni ”.

L’articolo 2 reca le modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, contenente la disciplina dei “ Principi generali ”.

Nell’articolo 3 sono inserite le modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, contenente disposizioni su “ Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure ”.

L’articolo 4 contiene le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, che reca i “ Principi di carattere processuale ”.

L’articolo 5 contiene le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo II, Capo I, sulla “ Composizione negoziata della crisi ”.

Nell’articolo 6 sono inserite le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo II, Capo II, contenente le disposizioni sul “ Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata” .

L’articolo 7 contiene le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo II, Capo III, su “ Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione ”.

L’articolo 8 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo III, sugli “ Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ”.

L’articolo 9 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo III, Capo II, recante disposizioni sulla “ Competenza ”.

L’articolo 10 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo III, Capo III, sulla “ Cessazione dell’attività del debitore ”.

L’articolo 11 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, che regola l'” Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale ”.

L’articolo 12 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II, sul “ Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale ”.

L’articolo 13 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III sulle “ Misure cautelari e protettive ”.

L’articolo 14 sostituisce, nella Parte Prima, la rubrica del Titolo IV.

L’articolo 15 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I.

L’articolo 16 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, recante disposizioni su “ Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi ”.

L’articolo 17 contiene le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I -bis , concernente il “ Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ”.

L’articolo 18 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I, recante “ Disposizioni di carattere generale nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento ”.

L’articolo 19 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, recante disposizioni sulla “ Ristrutturazione dei debiti del consumatore ”.

L’articolo 20 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, recante disposizioni in materia di “ Concordato minore ”.

L’articolo 21 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, su “ Finalità e contenuti del concordato preventivo ”.

L’articolo 22 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, su “ Organi e amministrazione ”.

L’articolo 23 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, relativa agli “ Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo ”.

L’articolo 24 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, recante disposizioni sui “ Provvedimenti immediati ”.

L’articolo 25 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V, recante disposizioni sul “ Voto nel concordato preventivo ”.

L’articolo 26 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI sull’” Omologazione del concordato preventivo ”.

L’articolo 27 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI -bis , “ Degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società ”.

L’articolo 28 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, relativo alla “ Liquidazione giudiziale ”.

L’articolo 29 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, relativa a “ Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti ”.

L’articolo 30 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione II, sugli “ Effetti della liquidazione giudiziale per il debitore ”.

L’articolo 31 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, sugli “ Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori ”.

L’articolo 32 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione V sugli “ Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti ”.

L’articolo 33 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, sulla “ Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale ”.

L’articolo 34 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo III, recante disposizioni su “ Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale” .

L’articolo 35 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I, recante “ Disposizioni generali ” in relazione all’esercizio dell’impresa ed alla liquidazione dell’attivo.

L’articolo 36 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II, sulla “ Vendita dei beni ”.

L’articolo 37 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo V, sulla “ Ripartizione dell’attivo ”.

L’articolo 38 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI, sulla “ Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale ”.

L’articolo 39 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo VII, sul “ Concordato nella liquidazione giudiziale ”.

L’articolo 40 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, su “ Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società ”.

L’articolo 41 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX, recante “ Liquidazione controllata del sovraindebitato ”.

L’articolo 42 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, sulla “ Esdebitazione ”.

L’articolo 43 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione II, recante “ Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato ”.

L’articolo 44 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I, su “ Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo ”.

L’articolo 45 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo VI, Capo II, recante “ Procedura unitaria di liquidazione giudiziale ”.

L’articolo 46 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo VI, Capo IV, recante “ Norme comuni ”.

L’articolo 47 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo VII, Capo II, recante disposizioni sul “ Procedimento ” nella liquidazione coatta amministrativa.

L’articolo 48 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, recante “ Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa ”.

L’articolo 49 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, recante le “ Disposizioni generali ” dettate nell'ambito delle disposizioni per l'attuazione del Codice, norme di coordinamento e disciplina transitoria.

L’articolo 50 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, relativo all’“ Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure ”.

L’articolo 51 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo X, Capo III, recante “ Disciplina dei procedimenti ”.

L’articolo 52 contiene le modifiche che vengono apportate alla legge 30 dicembre 2021, n.234, legge di bilancio 2022.

L’articolo 53 contiene le modifiche che vengono apportate al d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270 in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L’articolo 54 abroga talune disposizioni del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, che vengono assorbite entro il Codice.

L’articolo 55 apporta modificazioni alla disciplina dei rapporti di lavoro in caso di cessione di azienda nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

L’articolo 56 contiene la disciplina dell’entrata in vigore dello schema di decreto e le disposizioni transitorie.

L’articolo 57 reca la clausola di invarianza finanziaria.


4.- OSSERVAZIONI

Preliminarmente e in via generale, la Sezione rileva che molteplici disposizioni della novella appaiono suscettibili di produrre effetti, in alcune ipotesi potenzialmente anche significativi, nella sfera della finanza pubblica e dei sistemi previdenziale e assicurativo (si pensi all’accordo transattivo con le agenzie fiscali introdotto all’art. 23 con il nuovo comma 2 -bis , o al nuovo art. 284 -bis in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi). Al riguardo peraltro la Sezione prende atto della “bollinatura” del testo dello schema – il cui art. 57 reca la clausola di invarianza finanziaria - e della relativa relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché dei formali concerti espressi, d’ordine dei rispettivi Ministri, dai Capi Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le note sopra ricordate, concerti che devono ritenersi resi anche in relazione alle competenze degli Uffici dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.

Con riferimento al testo, la Sezione formula le seguenti osservazioni.

Articolo 1

Al comma 1, che modifica l’art.2 (Definizioni ), la lettera a) integra la definizione di “ consumatore ”, precisando che questi accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza solo per i debiti contratti “ in tale qualità ”. Stante la finalità di chiarimento perseguita, esplicitamente indicata nella relazione illustrativa, valuti l’Amministrazione l’opportunità, onde rendere la disposizione del tutto inequivoca, di sostituire le parole: “ in tale qualità ” con le parole: “ nella qualità di consumatore ”.

Articolo 5

Il comma 1 modifica l’art. 12 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa).

Alla lettera a), attraverso l’inserimento, al comma 1, delle parole “ anche soltanto ”, il Ministero persegue l’obiettivo di chiarire che il presupposto della composizione negoziata della crisi non è solo lo stato di crisi o di insolvenza, ma anche la condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (per quanto a tenore del testo la suddetta condizione debba essere tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza). Valuti l’Amministrazione se una formulazione più esplicita non sia opportuna a chiarire il fine perseguito in coerenza con la direttiva 2019/1023/UE, che richiede di predisporre strumenti di allerta precoce per incoraggiare i debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce.

Il comma 2 modifica l’art. 13 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto ).

Il testo attualmente vigente del suddetto art. 13 (quale interamente sostituito dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. 17 giugno 2022, n. 83) al comma 2 (che lo schema in esame non modifica), fa riferimento a un “ decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 ”. Va segnalato che il citato art. 3 è stato abrogato dall’art. 46 del suddetto d. lgs. 17 giugno 2022, n. 83, il quale dunque, curiosamente (e incongruamente), nel sostituire integralmente l’originario testo dell’art. 13 del Codice, ha introdotto nel nuovo testo il rinvio al suddetto art. 3 del decreto-legge, che esso stesso abrogava.

Poiché dunque l’attuale formulazione dell’art. 13, comma 2, del Codice appare incongrua, occorre pertanto che lo schema in esame venga integrato con una disposizione aggiuntiva, da collocare al comma 2, prima dell’attuale lettera a) (conseguentemente da ridenominare, come la seguente lettera b)), la quale preveda di sostituire, al comma 2 dell’art. 13 del Codice, le parole: “ dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 ” con altre, quali: “ da apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia ” o similari. Va rilevata, al riguardo, l’importanza di tale decreto, al quale lo schema in esame conferisce l’ulteriore rilevante funzione di cui all’art. 17, comma 8, come novellato, di determinare il contenuto necessario della relazione finale dell’esperto.

Il comma 3, lettera a), inserisce un periodo alla fine del comma 1 dell’art. 16 (Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti) , volto a chiarire che le attività che l’esperto si potrebbe trovare a dover compiere dopo la chiusura delle trattative non ricadono nella incompatibilità (divieto di intrattenere rapporti professionali con l’imprenditoriale per i due anni successivi all’archiviazione della composizione negoziata) prevista dal periodo immediatamente precedente. Ferma restando la chiara finalità perseguita, valuti l’Amministrazione se la formulazione proposta (“ L’eventuale attività dell’esperto […] derivante dalle trattative e dal loro esito ”) sia adeguata ad assicurare la chiara distinzione fra attività inerenti al ruolo di esperto (come tali non ricadenti sotto l’incompatibilità) e le attività professionali incompatibili, poiché in apparenza, a quanto è dato capire, anche attività professionali incompatibili potrebbero essere “ derivanti ” dalle trattative. Si tratta di snodo delicato, stante l’esigenza di assicurare l’imparzialità dell’esperto. Appare, quindi, preferibile una formulazione più puntuale (ad esempio “ attività […] attuativa e esecutiva ”).

Il comma 4 modifica l’art. 17 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento).

La lettera d) sostituisce, al comma 6 dell’art. 17, l’ultimo periodo. Secondo la relazione, la modifica intende esplicitare che la sostituzione dell’esperto possa avvenire su segnalazione dell’imprenditore o di due o più parti, e non di una sola. Il testo vigente recita: “ se l’imprenditore e le parti interessate ”, che parrebbero da interpretare nel senso che le osservazioni debbano essere formulate (congiuntamente) dall’imprenditore e da (tutte) le parti interessate. In realtà il testo proposto dallo schema in esame: “ se l’imprenditore e due o più parti interessate ” sembra implicare qualcosa di diverso da quanto indicato nella relazione, e cioè che occorre comunque il concorso dell’imprenditore con (non tutte ma almeno) due delle parti interessate. Se invece il Ministero intendesse conseguire quanto indicato nella relazione, occorrerebbe modificare il testo come segue: “ se l’imprenditore, oppure due o più parti interessate ,”.

La lettera e) sostituisce al medesimo art. 17, il comma 7. Da un punto di vista meramente redazionale, nella formulazione proposta occorre sostituire le parole: “ dall’articolo 17, comma 5 ” con le altre: “ dal comma 5 ”.

La lettera f) apporta modifiche al comma 8. Al riguardo, in tale comma può essere opportuno aggiungere, dopo le parole: “ all’articolo 13 ”, le parole: “ comma 2 ,”.

Sempre con riferimento al comma 8, la relazione asserisce che: “ l’esperto non decade con la redazione della relazione conclusiva se è previsto, per esempio, che la sottoscrizione dell’accordo, pure già raggiunto, avvenga successivamente alla conclusione della composizione negoziata. In questo caso, infatti, l’esperto darà conto della circostanza nella relazione, secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale opportunamente richiamato anche dalla modifica del comma 8 e debitamente modificato per tenere conto di questa eventualità. Ovviamente, per quanto l’accordo possa essere sottoscritto dall’esperto anche dopo la redazione della relazione, è necessario che la sottoscrizione intervenga in tempi ragionevoli. ” Tali indicazioni, con specifico riguardo alla previsione comunque di un termine ragionevole, non sembrano avere puntuale riscontro nel testo del comma 8 quale proposto: valuti quindi l’Amministrazione l’opportunità di una integrazione al testo stesso, al fine di chiarire quanto sopra, in particolare con riferimento alla cessazione della funzione di esperto.

Il comma 5 modifica l’ art. 18 (Misure protettive).

In particolare la lettera a) propone una nuova formulazione del comma 1, al fine di chiarire in questa sede che l’imprenditore può chiedere misure protettive nei confronti di tutti i creditori, ma anche solo nei confronti di talune iniziative da questi intraprese, ovvero di taluni di questi o di categorie di questi. In realtà si tratta di una rifusione, a fini di chiarezza espositiva, con quanto attualmente già previsto al vigente comma 3. Chiaro essendo il fine perseguito, valuti l’Amministrazione se non sia preferibile una più semplice formulazione, che potrebbe esemplificativamente presentare il seguente tenore: “ 1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori, oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori.”

Il comma 6 apporta modifiche all’ art. 19 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) .

Con la lettera a) viene ridotto a venti giorni il termine per la richiesta di pubblicazione nel registro delle imprese del n.r.g. del procedimento instaurato. Nell’occasione – fermo restando il contenuto sostanziale - valuti l’Amministrazione l’opportunità di una formulazione più semplice del primo periodo, che potrebbe avere il seguente tenore: “ 1. L’imprenditore, quando formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, chiede con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative .”

Il comma 9 modifica l’art. 23 (Conclusione delle trattative ), fra l’altro aggiungendo i commi 2 -bis e 2 -ter .

In particolare, il comma 2 -bis inserisce la rilevante novità, nella composizione negoziata, della possibilità per l’imprenditore di raggiungere un accordo transattivo con le agenzie fiscali e l’Agenzia delle entrate, che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori. Sono, peraltro, esclusi espressamente i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea e, dal tenore della disposizione, appaiono da intendersi esclusi i debiti contributivi.

Dal punto di vista meramente redazionale occorre, al comma 2 -bis , terzo periodo, sostituire le parole: “ è allegata ” con le parole: “ sono allegate ”.

Articolo 6

Il comma 1 modifica l’art. 25-sexies (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio) .

In particolare, la lettera c) modifica il comma 3 “ prevedendo la possibilità che, come nel concordato preventivo, il tribunale conceda un termine per l’integrazione o la modifica del piano prima di completare le sue verifiche iniziali” (così la relazione). Se l’intendimento è che il tribunale possa: a) nominare l’ausiliario;
b), in alternativa, concedere un termine per apportare integrazioni e modifiche al piano (e nominare successivamente l’ausiliario), valuti l’Amministrazione l’opportunità di una formulazione più lineare che, a titolo di esempio, potrebbe risultare come segue: “ 1. Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte: a) può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti;
b) decorso il termine di cui alla lettera a), o se non ha ritenuto necessario concederlo, valuta la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi e nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4.”
Conseguentemente andrebbe coordinato il comma 4: “ 4. Il tribunale, con il decreto di nomina dell’ausiliario è […]”.

Articolo 7

Il comma 1 modifica l’art. 25-octies (Segnalazione dell'organo di controllo).

In particolare, la lettera a) modifica il comma 1, inserendo tra i soggetti tenuti a effettuare le segnalazioni all’organo amministrativo (volte a promuovere la presentazione dell’istanza ex art. 17 per l’accesso alla composizione negoziata) anche il soggetto incaricato della revisione legale. Inoltre precisa che oggetto di segnalazione è la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza (mercé richiamo, rispettivamente, all’art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b)) e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi).

La lettera b) modifica il comma 2, per chiarire il rilievo della tempestiva segnalazione ai fini dell’attenuazione o dell’esclusione della responsabilità dell’organo di controllo e dell’organo di revisione. A tal fine viene aggiunto, dopo il richiamo all’art. 2407 c.c., il richiamo all’art. 15 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (di attuazione della direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), concernente la responsabilità dei revisori legali. Inoltre un periodo aggiuntivo precisa che: “ La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni ” della crisi. Si osserva che non viene menzionata in questa sede anche la conoscenza dello stato di insolvenza, che al comma 1 è equiparata allo stato di crisi come presupposto dell’obbligo di segnalazione. Non si comprende, al riguardo, se l’intento dell’Amministrazione sia quello di premiare, con una attenuazione o esclusione di responsabilità l’organo di controllo o il revisore legale che segnala in anticipo “solo” lo stato di crisi, svolgendo una diagnosi precoce della difficoltà dell’impresa. Se così non fosse non appare di immediata evidenza la ragione per cui non venga menzionata in questa sede anche la conoscenza dello stato di insolvenza.

Inoltre occorre integrare la rubrica dell’articolo, che attualmente fa riferimento solo all’organo di controllo.

Articolo 13

Il comma 1, nel modificare l’articolo 54 (Misure cautelari e protettive), ne ha mantenuto integro il secondo periodo del comma 2 che prevede anche che, dalla data della pubblicazione della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale nel registro delle imprese, nel caso in cui il debitore ne abbia fatto richiesta, “ le decadenze non si verificano ”. Considerato l’ampio ventaglio di ipotesi cui tale locuzione è riferibile, si valuti l’opportunità di prevederne una più perspicua riformulazione. Il riferimento alle “ decadenze ” in senso ampio, senza una limitazione, per esempio, alle decadenze in materia di diritti disponibili o altre meglio individuate, potrebbe, infatti, ingenerare equivoci e dubbi interpretativi in merito alla generale estensibilità della preclusione in esame alle decadenze legali in materia di diritti indisponibili (es. decadenze processuali).

Articolo 16

In merito al comma 6, che sostituisce interamente l’ articolo 63 (Transazione su crediti tributari e contributivi) , si osserva quanto segue:

- al comma 2, quarto periodo (“ L’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell’Agenzia delle entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, su parere conforme della relativa Direzione regionale .”), appare opportuno esplicitare i criteri in base ai quali è individuato l’organo competente a sottoscrivere l’atto;
inoltre occorre prevedere che, anche “ ove sia competente una Direzione provinciale ”, l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione del suddetto atto;

- al comma 2, quinto periodo, occorre che si prevedano il termine per l’emanazione e le modalità di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ivi richiamato;
inoltre, sotto un profilo formale si osserva che le parole “ di cui al comma 2, quarto periodo ” andrebbero sostituite con le seguenti “ di cui al presente comma, quarto periodo ”;

- appare opportuno che la relazione illustrativa sia integrata con riferimento alle valutazioni in base alle quali si è previsto al comma 5 l’innalzamento da 40 a 70 della percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie ai fini del c.d. cram down .

- con il novellato articolo 63 occorre coordinare l’articolo 48 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ) che stabilisce che “ All’articolo 341, comma 3, del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «dell’articolo 63, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 63, commi 2-ter e 2-quater» ”.

Articolo 20

Il comma 3 modifica l’articolo 76 (Presentazione della domanda e attività dell'OCC).

La lettera a), nel correggere, al comma 1, l’erroneo riferimento all’albo dei gestori della crisi di cui al d.m. n. 202 del 2014 sostituendolo con il “ registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ” omette di richiamare il citato decreto ministeriale.

Al fine di meglio identificare in termini generali il registro e l’Amministrazione presso il quale lo stesso è istituito, senza peraltro irrigidire la fonte subordinata, si suggerisce di precisare che si fa riferimento al registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento “ disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ” (attualmente il d.m. 24 settembre 2014, n. 202).

Il comma 4 modifica l’articolo 78 (Procedimento).

In particolare, al comma 2, lettera d) viene approfondito l’espresso richiamo agli ulteriori effetti che importa la protezione del patrimonio del soggetto sovraindebitato: la sospensione delle prescrizioni, l’impedimento delle decadenze e l'impossibilità di apertura della liquidazione controllata. Con riferimento all’impedimento delle “ decadenze ” si suggerisce di offrire una definizione più perspicua, che specifichi quali sono le decadenze che non si verificano, in linea con quanto innanzi suggerito (v. supra, sub art. 13).

Articolo 21

Il comma 4 sostituisce integralmente l’articolo 88 (Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano) . Nel nuovo comma 4 si prevede che il tribunale possa omologare il concordato in continuità aziendale anche in mancanza del voto dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali se la proposta di soddisfacimento dei crediti tributari non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e se ricorrono le seguenti condizioni: l’adesione in questione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi “ oppure ” se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori composte dall’Amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali.

Al riguardo, si osserva che, ad una prima interpretazione logica, non si percepisce l’utilità della seconda fattispecie prevista dopo la disgiuntiva “ oppure ”, tenuto conto che la prima fattispecie presupposta (voto determinante dell’Amministrazione) sembrerebbe contenere anche la seconda (esclusione dell’Amministrazione dal computo della maggioranza). Valuti, dunque, il Ministero rimettente se residui un effettivo ambito applicativo della seconda fattispecie.

Il comma 6 modifica l’articolo 90 (Proposte concorrenti).

La lettera c) elimina dall’attuale comma 3 la parola “ neppure ” in quanto idonea a creare incertezze applicative. Al riguardo, si osserva che, se lo scopo della disposizione che si propone di modificare è quello di non consentire al debitore di aggirare il sistema delle proposte alternative, andrebbe colta l’occasione per chiarire, in modo più esplicito, il divieto di presentazione di proposte da parte di soggetti riconducibili al debitore.

Articolo 22

Il comma 1 modifica l’articolo 92 (Commissario giudiziale), aggiungendo al comma 3 un ultimo capoverso, che, con l’obiettivo previsto dalla Direttiva (articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2019/1023/UE) di fornire al debitore assistenza in tutte le fasi della procedura, al fine di incentivarlo ad aderire alle procedure di ristrutturazione in una fase precoce, attribuisce al commissario giudiziale la possibilità di fornire un contributo alla redazione del piano in continuità aziendale anche dopo l’ammissione alla procedura ogni qual volta emerga la necessità di modificare il piano o la proposta.

In coerenza con l’obiettivo perseguito, si consiglia di specificare, così come fatto nel periodo precedente, che l’ausilio del commissario, avviene su richiesta, eliminando il verbo servile “ può ”.

Articolo 23

Il comma 4 modifica l’ art. 96 (norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo ), disponendo che gli effetti degli articoli 145, nonché da 153 a 162 (cristallizzazione della massa passiva, sospensione interessi, disciplina della compensazione e inopponibilità delle formalità successive) si producono dalla data di presentazione della domanda di concordato esclusivamente se quest’ultima è corredata dal deposito di proposta, piano e documentazione.

Se l’intento perseguito è quello di precludere il verificarsi degli effetti sopra indicati con la presentazione della domanda con riserva senza presentazione del piano, si consiglia di rendere più esplicita la previsione attraverso una formulazione che chiarisca che tali effetti si producono solo se la domanda di concordato è corredata dagli atti indicati.

Articolo 25

Il comma 3 modifica l’articolo 110 (Adesioni alla proposta di concordato) assegnando, al comma 2, un termine più lungo al commissario, che passa da uno a tre giorni, per il deposito della relazione sull’esito del voto.

Si osserva, al riguardo, che, sebbene la direttiva 2019/1023/UE chiarisca che le procedure di ristrutturazione, di insolvenza ed esdebitazione, vadano gestite in modo “ efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi della procedura ” (art. 25, lett. b, direttiva cit.), la disposizione in esame, pur allungando di soli due giorni il suddetto termine, sembra ben assicurare un equo bilanciamento tra efficienza e rapidità. Il lasso temporale previsto, di poco più ampio, non incide in maniera rilevante sui tempi della procedura e consente al commissario di gestire il resoconto delle adesioni pervenute anche nelle procedure più complesse.

Articolo 26

Il comma 3 inserisce nella Sezione in esame l’articolo 114-bis (Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità).

In relazione al richiamo, al comma 2 del nuovo articolo 114- bis, alla “ disciplina delle offerte concorrenti ” si suggerisce all’Amministrazione di operare il rinvio interno a tale disciplina, valutando l’opportunità di rinviare all’articolo 91 (offerte concorrenti) del Codice, che, pur riguardando una fase antecedente all’omologazione, contiene regole che non sembrano incompatibili con l’applicazione anche alla presente fase, in quanto tutte finalizzate ad acquisire eventuali ulteriori offerte alternative a quella presentata.

Il comma 5 sostituisce l’articolo 116 (Trasformazione, fusione o scissione) con una modifica della disciplina in materia di piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione.

Nella novella, si sottopone all’attenzione la previsione (recata nel comma 2 del nuovo articolo 116) di un termine più lungo (da trenta a quarantacinque giorni) tra la data dell’iscrizione nel registro delle imprese del piano, del progetto di cui agli articoli 2501 -ter e 2506 -bis del codice civile, e degli altri documenti e la data dell’udienza di omologazione del concordato.

Al riguardo la Sezione, pur non ignorando la pertinenza delle ragioni indicate nella relazione illustrativa in ordine al fatto che tale allungamento del termine realizzi un equo bilanciamento tra le ragioni di celerità e quelle di effettività della tutela, non può esimersi dall’invitare l’Amministrazione a riflettere sulla effettiva necessità, per esigenze di tutela dei diritti, di un siffatto allungamento del termine. E ciò tenuto conto delle esigenze di celerità del procedimento di omologazione imposte dalla direttiva UE 2019/2023, laddove all’art. 10, comma 4, prevede che: “ Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi in cui l'autorità giudiziaria o amministrativa è tenuta omologare il piano di ristrutturazione per renderlo vincolante, la decisione sia adottata in modo efficace ai fini del trattamento della materia in tempi rapidi ”.

Sempre con riferimento al novellato articolo 116, nel nuovo comma 3, laddove si richiama l’“operazione” al singolare si suggerisce di richiamare il comma al quale ci si riferisce e di utilizzare la medesima espressione al plurale analogamente a quanto fatto nel comma 4 (“ le operazioni di cui al comma 1” ).

Articolo 29

Il comma 6 modifica l ’art. 140 (Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti) . In particolare, la lettera b) modifica il comma 4 prevedendo, nel caso in cui i pareri siano vincolanti, un potere surrogatorio del giudice delegato. Al riguardo, proprio in considerazione della natura vincolante del parere, andrebbe forse quantificato il periodo idoneo a configurare tale inerzia.

Articolo 30

Il comma 1 modifica l’art. 149, comma 1 (Obblighi del debitore) al fine di chiarire gli obblighi di comunicazione del debitore rispetto alla propria residenza-domicilio. Al riguardo, la relazione potrebbe essere integrata chiarendo il fine della sostituzione – analoga a quanto operato all’art. 10, comma 2 -bis - del verbo “ comunicare ” con “ indicare ”.

Articolo 34

Il comma 1 modifica l’art. 200 (Avviso ai creditori e agli altri interessati). In particolare, la lettera c) modifica il comma 2, inserendo l’obbligo di invio ai creditori aventi residenza o sede nell’Unione europea dell’avviso previsto dal regolamento (UE) 2015/848 corredato dai moduli di cui alla stessa normativa europea. In ordine a tale obbligo si suggerisce di valutare l’opportunità di cancellare nella parte finale di questo comma 2 il periodo “ e include la copia del modulo uniforme per i crediti previsto dallo stesso regolamento, indicando dove esso è reperibile ”, in quanto detto aspetto è già chiaramente indicato nel richiamato art. 54 del citato regolamento UE.

Il comma 5 modifica l’art. 207 (Procedimento). In particolare, la lettera e) inserisce il comma 16 -bis al fine di prevedere espressamente l’obbligo del curatore di modificare lo stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di accoglimento dell’impugnazione. In merito a questa previsione andrebbero indicate le conseguenze in caso di un inadempimento di tale obbligo da parte del curatore nei termini a lui imposti.

Articolo 41

Il comma 2 modifica il comma 2 dell’ articolo 269 (Domanda del debitore) . In particolare la modifica concerne aspetti terminologici uniformando le espressioni utilizzate nel corpo del Codice rispetto alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. Inoltre, viene inserito un secondo periodo nel quale sono arricchiti i contenuti necessari della relazione dell’OCC, parallelamente a quanto previsto nell’ipotesi di domanda presentata dal creditore, al fine di agevolare l’efficienza ed efficacia della procedura. È previsto anche che la relazione debba indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e contenere l’attestazione di cui all’articolo 268, comma 3 (relativa al fatto che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie).

Al riguardo, si ritiene opportuno che si specifichi che si tratta dell’attestazione di cui al quarto periodo dell’articolo 268, comma 3, del Codice, così come modificato dal presente decreto, il quale prevede che: “ Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione se l’OCC attesta, nella relazione di cui all’articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie .”.

Pertanto, all’articolo 41, comma 2, dopo le parole “ di cui all’articolo 268, comma 3 ”, vanno aggiunte le seguenti: “, quarto periodo ”.

Il comma 6 sostituisce l’articolo 273 (Formazione del passivo).

Nella relazione illustrativa l’Amministrazione riferisce che la riscrittura della norma nasce dall’esigenza di semplificare e, quindi, accelerare, la formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata.

Il comma 3 del nuovo articolo 273 stabilisce che il liquidatore, “ esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diventa esecutivo.

Al riguardo, si evidenzia che, in presenza di osservazioni da parte dei creditori, non sembra rinvenirsi un termine entro il quale il liquidatore deve predisporre il nuovo progetto di bilancio e conseguentemente, secondo le nuove disposizioni, formare lo stato passivo e depositarlo.

Si suggerisce, pertanto all’Amministrazione, anche nell’ottica di accelerazione della procedura, di valutare la possibilità di assegnare un termine al liquidatore.

Il comma 5 del menzionato articolo 273 del codice, si occupa della disciplina delle domande tardive. Risulta espunto il riferimento alle domande “ manifestamente inammissibili ”, presente al comma 6 del vigente articolo 273, senza tuttavia che nelle relazioni si possa ricavarne la ratio. A tale proposito, ci si rimette alle valutazioni dell’Amministrazione circa la necessità di ripristinarne la disciplina.

Articolo 42

Il comma 4 modifica l’articolo 281, “Procedimento ”.

La lettera a) interviene sul comma 1 per chiarire i passaggi processuali ivi disciplinati ed evitare così incertezze applicative che incidano sull’efficacia delle disposizioni medesime. Per effetto dell’integrazione apportata al comma 1, dell’articolo 281, i creditori possono presentare osservazioni rispetto alla dichiarazione di inesigibilità nei confronti del debitore dei debiti concorsuali non soddisfatti, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’istanza da parte del debitore. Al riguardo, poiché non è specificato, come invece fatto al successivo comma 4 del medesimo articolo 281, se si tratti dei creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti, si rimette alle valutazioni dell’Amministrazioni la necessità di integrare il testo con tale specificazione.

Articolo 43

Il comma 1 modifica l’articolo 282 (Condizioni e procedimento di esdebitazione).

La lettera a) ne sostituisce il comma 1 prevedendo, tra l’altro, al quarto periodo che “ l’istanza del debitore sia comunicata ai creditori per la presentazione di eventuali osservazioni entro quindici giorni” . A tale proposito, poiché non è rinvenibile nei periodi precedenti del medesimo comma 1 l’istanza del debitore, si suggerisce all’Amministrazione, per chiarezza espositiva, di integrare la previsione con il riferimento alla disposizione del codice che prevede l’istanza del debitore.

Il comma 2 modifica l’articolo 283 (Esdebitazione del sovraindebitato incapiente) . Riferisce l’Amministrazione che si chiarisce in maniera più puntuale l’ambito di applicabilità delle disposizioni sulle utilità che sopravvengono dopo l’esdebitazione dell’incapiente.

Nel dettaglio, si prevede che per tre anni dopo la concessione dell’esdebitazione, anziché i quattro attualmente previsti, l’esigibilità dei crediti è tenuta ferma in caso di utilità ulteriori che pervengono nel patrimonio del debitore e nei limiti di esse. A tale proposito, si evidenzia che è stato espunto il concetto di “ rilevanza ” di tali utilità che, nel testo vigente dell’articolo 283 del Codice, viene dettagliato al comma 2 (in sintesi, nel testo vigente, si considerano rilevanti, le utilità sopravvenute su base annua al netto delle spese di produzione del reddito e di quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).

Infine, è stato anche espunto il periodo che prevede che tali utilità debbano consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.

All’esito delle modifiche sopra richiamate, il nuovo comma 1, prevede che “ resta ferma l’esigibilità del debito […] se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori ”.

In tale contesto, il nuovo comma 2 non definisce i presupposti di valutazione di rilevanza, ma fornisce i parametri per la definizione di incapienza del debitore, ottenendo, per differenza, le utilità ulteriori per il soddisfacimento dei creditori (viene definito incapiente il debitore che sia in possesso di un reddito - su base annua e dedotte le spese di produzione dello stesso, e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia – pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).

Al riguardo, in disparte la considerazione che il termine “ anche ” utilizzato al comma 2 sembra implicitamente consentire l’introduzione di parametri di definizione di incapienza indeterminati, e andrebbe forse espunto, si osserva l’opportunità di sostituire le parole “ pari all’assegno sociale ”, con le seguenti “ in misura non superiore ”.

Inoltre, si osserva che in apparente distonia con quanto indicato nella relazione illustrativa, le modifiche apportate non sembrano definire in maniera più puntuale l’ambito di applicabilità delle disposizioni sulle utilità che sopravvengono dopo l’esdebitazione dell’incapiente. Difatti, in ragione del fatto che, rispetto al testo vigente, non sono previsti parametri certi, problemi applicativi potrebbero derivare i) dalla determinazione della quota parte riferita al “ mantenimento suo e della sua famiglia ” da portare in deduzione dal reddito, ii) dalla valutazione di utilità delle sopravvenienze al soddisfacimento dei creditori. Valuti, pertanto, l’Amministrazione se modificare il testo nel senso sopra auspicato.

Articolo 44

Il comma 2, attraverso la previsione del nuovo articolo 284-bis , introduce nella disciplina dettata per i gruppi di imprese le necessarie disposizioni sul trattamento dei crediti tributari e contributivi, volte a chiarire le difficoltà operative nella presentazione delle transazioni fiscali dovute alla pluralità di imprese interessate dall’operazione di ristrutturazione.

Sul punto si rinvia a quanto osservato in precedenza, in merito ai concerti espressi dalle Amministrazioni di settore.

Il comma 3 modifica il comma 1 dell’ articolo 285 (Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci) allineandone le disposizioni a quelle dell’articolo 84, comma 3, che per il concordato in continuità ha escluso la necessità della soddisfazione dei creditori in misura prevalente tramite la continuità. Al riguardo, l’Amministrazione riferisce nella relazione illustrativa che trattasi di una modifica di allineamento e, in tale prospettiva, si suggerisce, dal punto di vista formale e per le medesime ragioni di coordinamento, la seguente modifica prevedendo che il termine “ anche ” sia collocato dopo il termine “ misura ”: in tal senso le parole da inserire nel testo, in sostituzione delle vigenti, sono le seguenti “ sono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale ”. Tuttavia, occorre evidenziare, dal punto di vista sostanziale, che la modifica ridefinisce il parametro di applicazione della disciplina e su tale specifico aspetto si suggerisce di integrare la relazione dando conto delle ragioni e dell’impatto della modifica.

Articolo 45

Il comma 1 modifica il comma 2 dell’ articolo 287 (Liquidazione giudiziale di gruppo) . Riferisce l’Amministrazione che l’intervento si occupa dell’inserimento di una disciplina specifica sulla separazione delle procedure, attualmente non prevista. Sul piano processuale si stabilisce che il tribunale possa disporre la separazione dell’unica procedura nell’ipotesi di conflitto di interessi tra le diverse imprese del gruppo, ovvero tra i rispettivi creditori, e che tale separazione debba “ sempre ” essere disposta nell’ipotesi di cui all’articolo 291, comma 1, ultimo periodo (ove cioè il curatore intenda esercitare l’azione di responsabilità nei confronti delle imprese del gruppo). Al riguardo, non sembra evincersi se l’avverbio “ sempre ” è stato utilizzato per consentire al tribunale di disporre la separazione dell’unica procedura in qualsiasi momento della fase della procedura stessa;
si suggerisce di chiarire tale profilo. Inoltre, dal punto di vista formale, si suggerisce di sostituire le parole: “ ultimo periodo ” con le seguenti: “ secondo periodo ”.

Articolo 48

Come evidenziato a proposito dell’articolo 16 dello schema di decreto in commento, per questioni di coordinamento è necessario aggiornare il richiamo al novellato articolo 63 per cui le parole “ dell’articolo 63, commi 2-ter e 2-quater ”, andrebbero sostituite con i pertinenti nuovi riferimenti interni.

Articolo 50

Il comma 1 modifica l’articolo 356 al fine di risolvere i problemi applicativi e sistematici emersi in sede di sua prima applicazione. Al riguardo, dal punto di vista formale, si suggerisce:

- di integrare la nuova rubrica inserendo dopo le parole “ dei professionisti indipendenti ”, le seguenti: “ incaricati dall’impresa ”;

- al comma 2, secondo periodo dopo le parole “ non si applicano le lettere c) e d) dell’articolo 4, comma 5 ,” aggiungere le seguenti. “ del predetto decreto n. 202 del 2014 ”, e dopo le parole “ di cui alla lettera b ”, aggiungere le seguenti “ del medesimo decreto ”.

Inoltre, si suggerisce all’Amministrazione di valutare di prevedere che l’autocertificazione prevista dal comma 2, attestante il possesso dell’adeguata esperienza, debba essere rilasciata ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 55

La disposizione apporta modificazioni alla disciplina dei rapporti di lavoro in caso di cessione di azienda nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Come evidenziato nella relazione illustrativa, la modifica dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 operata dal Codice ha introdotto anche per tale procedura l’obbligo di trasferimento di tutti i dipendenti alla parte acquirente dei complessi aziendali, così creando il dubbio sulla implicita abrogazione parziale dell’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 270 del 1999 (che attribuisce invece al commissario straordinario, all’acquirente dell’azienda e ai rappresentanti delle sigle sindacali riconosciute, la facoltà di perimetrare l’azienda in termini funzionali alla buona riuscita del programma di cessione ed al piano industriale presentato dalla parte acquirente). La relazione prosegue evidenziando che la coesistenza degli artt. 50, d.lgs. n. 270/1999 e la disciplina modificata dal Codice produce un rilevante ostacolo alle procedure di amministrazione straordinaria cui venga applicato un programma di cessione.

Al riguardo, si prende atto della circostanza che sullo schema di decreto in commento è stato acquisito il favorevole concerto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Sezione ritiene tuttavia opportuno che l’Amministrazione valuti la previsione di una specifica disposizione transitoria che consenta di regolare con certezza i rapporti di lavoro per quelle aziende per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.

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