Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-12, n. 202501162

TAR Parma
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-12, n. 202501162
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501162
Data del deposito : 12 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2025

N. 01162/2025REG.PROV.COLL.

N. 07592/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7592 del 2023, proposto da Wind TR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



contro

il Comune di RM, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Anna Rossi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio della medesima, sito in Roma, viale delle Milizie, n. 1;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna, sezione staccata di RM (Sezione prima) n. 67 del 2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di RM;

Viste le memorie delle parti;

Vista l’ordinanza n. 4158/2023 con la quale è stata fissata l’udienza pubblica ed è stata disposta una prima misura istruttoria;

Vista l’ordinanza m. 5190/2024 con la quale è stata disposta ulteriore misura istruttoria, eseguita dal Preside della Scuola di ingegneria industriale e dell’informazione - Ingegneria delle telecomunicazioni del Politecnico di Milano;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;

Uditi nell’udienza pubblica del 19 dicembre 2024, per le parti, gli avvocati Giuseppe Sartorio e Anna Rossi;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1.- La domanda di annullamento proposta con il ricorso di primo grado verteva su tre provvedimenti del Comune di RM:

- un primo provvedimento, prot. n. 24383 e datato 8 febbraio 2022, di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da Wind TR s.p.a. in relazione all’adeguamento tecnologico dell’impianto sito in RM, alla via Goito n. 9; diniego opposto, come si vedrà, in ragione dell’asserito contrasto dell’intervento con l’art. 3, comma 3, allegato R8 del RUE (regolamento urbanistico edilizio);

- la citata disposizione regolamentare, applicata con il medesimo provvedimento, ossia l’art. 3, comma 3, all. R8 RUE nella parte in cui consentiva le riconfigurazioni degli impianti in centro storico solo a condizione che l’intervento comportasse documentabile e significativa riduzione dell’impatto visivo rispetto alla situazione preesistente;

- il provvedimento prot. n. 5995 del 30 marzo 2022 con il quale, in ragione del diniego di autorizzazione paesaggistica, era inibito l’intervento di adeguamento tecnologico oggetto di IA (segnalazione certificata di inizio attività) presentata ai sensi dell’art. 87-bis d. lgs. n. 259 del 2003 (recante « Codice delle comunicazioni elettroniche »).

1.2.- Il diniego di autorizzazione paesaggistica pronunciato dal Comune di RM in relazione al richiesto « adeguamento tecnologico » dell’esistente impianto di via Goito n. 9 si compendiava nella seguente affermazione: « il progetto comporta un fisiologico aumento delle volumetrie e che pertanto permane il contrasto con l’articolo 3 comma 3 dell’allegato R8 del RUE vigente che prevede che l’operazione di riconfigurazione delle installazioni esistenti in centro storico “comporti documentabile e significativa riduzione dell’impatto visivo rispetto alla situazione quo ante” ». Con il procedente preavviso di rigetto trasmesso a Wind TR s.p.a. in data 17 gennaio 2022, il Comune aveva evidenziato che « la soluzione progettuale presenta un impianto più alto e di dimensioni maggiori rispetto alla situazione esistente; […] l’intervento è in contrasto con l’articolo 3 comma 3 dell’allegato R8 del RUE vigente che richiede una significativa riduzione dell’impatto visivo » rispetto alla situazione esistente.

1.3.- Avverso detti provvedimenti Wind TR s.p.a deduceva censure di seguito – in via di estrema sintesi – riportate:

- la disciplina regolamentare posta a base del diniego di autorizzazione paesaggistica sarebbe stata in contrasto con le previsioni primarie. Nel prevedere la possibilità di adeguamento degli impianti in centro storico limitata a interventi con « riduzione dell’impatto visivo rispetto alla situazione quo ante » (art. 3, comma 3), il regolamento avrebbe posto un divieto generalizzato di allocazione degli impianti non consentito dall’art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001;

- l’implementazione del sistema 5G non avrebbe potuto tecnicamente prescindere dall’installazione di nuove antenne e, quindi, da un (asseritamente) inevitabile, seppur lieve, incremento dimensionale, fermo restando l’asserito impiego da parte di Wind TR s.p.a. di antenne tra le più piccole in commercio per l’espletamento del nuovo servizio in tecnologia 5G;

- il potere regolamentare di cui all’art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 cit., avrebbe potuto essere esercitato in modo da non pregiudicare la creazione della rete infrastrutturale necessaria a garantire l’efficienza del servizio di telecomunicazione;

- la ratio di semplificazione e speditezza che informa l’intera disciplina dettata dal d. lgs. n. 259 del 2003 non avrebbe consentito l’aggravio discendente da norme locali volte, in tesi, a penalizzare le esigenze di ammodernamento tecnologico ai sensi dell’art. 87- bis del citato d. lgs.;

- il Comune – il quale avrebbe omesso, in punto di motivazione, di indicare le concrete ragioni di incompatibilità dell’adeguamento con il vincolo ex d. lgs. n. 42 del 2004 – avrebbe dovuto garantire il giusto bilanciamento con la capillarità e l’efficienza del servizio di telefonia solo nell’ambito di una concreta valutazione di compatibilità dell’intervento con il vincolo;

- la percezione visiva del «nuovo» impianto non sarebbe stata diversa da quella dell’impianto attuale, come sarebbe stato dimostrato dai prospetti ante e post operam ;

- nei sensi prospettati da Wind TR s.p.a. deporrebbe la disciplina dell’art. 87-bis cit. secondo cui non sarebbe stato necessario il conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica per le variazioni dimensionali che – pur relative ad impianti collocati in aree o immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42 del 2004 – siano rimaste contenute entro determinati limiti di ingombro;

- l’autorità comunale avrebbe dovuto disapplicare la disciplina regolamentare e istruire il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, svolgendo considerazioni di carattere tecnico-discrezionale sulla situazione concreta.

1.4.- In punto di interesse Wind TR s.p.a. evidenziava che l’annullamento dei provvedimenti impugnati avrebbe dato luogo alla riapertura del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e alla concreta verifica di compatibilità ad esso sottesa.

1.5.- Il Comune di RM si opponeva all’accoglimento del ricorso.

1.6.- Con sentenza n. 67 del 2023 il T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. st. di RM, rigettava il ricorso sulla base delle seguenti rilevanti considerazioni:

- « l’art. 3 comma 3 dell’Allegato R8 del RUE non vieta l’installazione degli impianti di telefonia mobile nel centro storico, né inibisce il loro adeguamento, ma prevede esclusivamente il rispetto di alcune modalità progettuali nella realizzazione dell’intervento, al fine di contemperare le esigenze connesse al miglioramento tecnologico, con quelle di tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico della città ed in particolare del suo centro storico, per evitarne il deturpamento, attraverso l’installazione incontrollata delle antenne sui tetti delle abitazioni »;

- sebbene l’art. 86 d. lgs. n. 259 del 2003 effettivamente equipari le stazioni radio base di telefonia alle opere di urbanizzazione primaria, ciò non significa che detti impianti possano essere collocati ovunque, senza alcuna regola, specie nei centri storici, dove sussistono specifiche ragioni di tutela del paesaggio;

- « Wind non ha fornito alcuna prova delle ragioni per le quali non sarebbe possibile a suo dire procedere all’intervento in esame, nel rispetto delle regole dettate dal Comune di RM (installazione o riconfigurazione all’interno di appositi vani tecnici al fine di mitigarne l’impatto visivo, ovvero all’interno di bucature, balconi esistenti oppure sui tetti a coperture inclinate purché non prospicenti la pubblica via antistante l’edificio), non bastando a tal fine la relazione tecnica richiamata in giudizio.

Infatti, la Società ha previsto nel progetto architettonico allegato alla IA un aumento dell’altezza e del volume dell’infrastruttura posta nel centro storico, così creando non una riduzione, bensì un aumento, peraltro non irrilevante, dell’impatto visivo del manufatto rispetto alla situazione precedente, senza introdurre idonee opere di mitigazione »;

- « nel preavviso di diniego, il Comune non aveva rilevato quale unico motivo ostativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata il contrasto dell’intervento con l’art. 3 comma 3 dell’Allegato R8 al RUE, evidenziando infatti altresì il non rispetto dell’articolo 11 punto 1.7.2 dell’allegato A2 del RUE vigente, secondo cui “È vietata la collocazione di impianti tecnologici a vista (condizionatori, impianti per telefonia mobile e simili). La collocazione di impianti tecnologici dovrà essere prevista in appositi vani tecnici, in sede di progettazione ovvero di intervento sull’esistente. Qualora sia dimostrata l’impossibilità di individuare vani tecnici, è ammessa la collocazione di impianti tecnologici nei seguenti casi: a) nei prospetti dei fabbricati visibili dalla pubblica via esclusivamente all’interno delle bucature e dei balconi esistenti, e nei prospetti posteriori; b) sulle falde delle coperture inclinate non prospicienti la pubblica via antistante l’edificio…”. Ma con riferimento a tale ultimo profilo la ricorrente nulla ha replicato, dimostrando

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