Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-27, n. 202200560

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-27, n. 202200560
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200560
Data del deposito : 27 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2022

N. 00560/2022REG.PROV.COLL.

N. 01260/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 1260 del 2015 proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T e con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, viale delle Medaglie d'oro n. 266;

contro

il Ministero della difesa - Comando Regione carabinieri Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2014, resa tra le parti e concernente cessazione dal servizio permanente a seguito di perdita del grado per motivi disciplinari.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa - Comando Regione carabinieri Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 30 novembre 2021 il Cons. Giancarlo Luttazi;

Udito l’avvocato Pierpaolo De Vizio su delega dell’avvocato A F T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto d’appello notificato il 27 gennaio 2015 al Ministero della difesa e al Comando Regione carabinieri Lazio il sig. -OMISSIS-, ex appartenente all'Arma con il grado di Carabiniere scelto, ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2014 la quale, con condanna alle spese, ha respinto il ricorso n. -OMISSIS- del 2002, articolato in tre motivi e proposto dall’appellante per l'annullamento, con gli atti connessi, del decreto del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare del -OMISSIS-, di cessazione dal servizio permanente ai sensi dell’art. 12 lett. f), della legge n. 1168/1961 a seguito della perdita del grado per motivi disciplinari ai sensi dell’art. 34 della stessa legge.

L’impugnato decreto recava la seguente motivazione.

Carabiniere scelto, all'epoca dei fatti in servizio presso il Nucleo radiomobile del Comando provinciale carabinieri di -OMISSIS-, in concorso con altro militare dello stesso Reparto appartenente al Ruolo spettori, abusando delle proprie qualità di pubblico ufficiale e nell'esercizio delle proprie funzioni, in più occasioni, costringeva diverse ragazze dedite al meretricio a corrispondergli somme di denaro al fine di evitare frequenti controlli volti a scoraggiare gli avventori delle stesse. Detto militare favoriva lo sfruttamento della prostituzione, facendosi consegnare dalle medesime parte dei proventi ed inoltre si impossessava di alcuni oggetti, sottratti ad un cittadino extracomunitario durante un controllo. Tale condotta, già sanzionata penalmente, è da ritenersi biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed ai doveri di correttezza ed esemplarità dello status di militare e di sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, nonché profondamente lesiva del prestigio dell'Istituzione. I fatti disciplinarmente contestati sono di rilevanza tale da richiedere l'applicazione la massima sanzione disciplinare di stato .”.

Come prospettato dall’appellante egli, da appartenente all'Arma con il grado di Carabiniere scelto e in servizio alla 2^ -OMISSIS-- di -OMISSIS- fino alla data del -OMISSIS-1998, è stato dapprima sospeso dal servizio per un procedimento penale instaurato nei suoi confronti per i reati di sfruttamento della prostituzione e concussione; e all’esito di processo penale (che egli precisa svoltosi in primo grado con rito abbreviato e, quindi, allo stato degli atti così come pervenuti al giudice, senza alcun dibattimento in merito alla ricostruzione dei fatti ascritti) è stato condannato dalla Corte d’appello di -OMISSIS- ad anni due di reclusione su patteggiamento della pena, con sospensione condizionale.

Il Tar, respinta l’istanza cautelare, ha rigettato il ricorso con condanna alle spese.

L’appello reca censure così rubricate.

- Erroneità dell'impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta - illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge (18.10.1961 nr. 1168, art. 43; D.P.R. 10.01.1957 nr. 3; L. 31.07.1954nr. 599; L. 07.02.1990 nr. 19; L. 97/2011; artt. 3 e 97 Cost.) -Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di motivazione,

- Erroneità dell'impugnata sentenza, difetto di motivazione. Illegittimità per violazione e falsa applicazione· di legge (artt. 105, 111, 114 del D.P.R.10.01.1957 nr. 3; art. 3 della L. 241/90, art. 3, 24 e 97 Cost.) - Eccesso di potere per errore sui presupposti ed illogicità manifesta.

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