Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-06-25, n. 201303468

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-06-25, n. 201303468
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201303468
Data del deposito : 25 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03420/2006 REG.RIC.

N. 03468/2013REG.PROV.COLL.

N. 03420/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3420 del 2006, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

C D, rappresentato e difeso dall'avv. L A, con domicilio eletto presso Paolo Di Martino in Roma, via dell'Orso, 74;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 08055/2005, resa tra le parti, concernente attribuzione benefici previsti artt.117 e 120 del r.d.3458 del 1928


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il Cons. G C e udito per l’Amministrazione l'avvocato dello Stato Stefano Varone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il signor Domenico Caprio, maresciallo dell’Aeronautica in pensione dal 1° gennaio 2001 e riconosciuto affetto da invalidità dipendente da causa di servizio con provvedimento del 30 maggio dello stesso anno, ha chiesto il riconoscimento del beneficio (abbreviazione dell’anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio) accordato agli invalidi di guerra dagli artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed esteso agli invalidi per servizio dall’art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Il ricorso proposto contro il mancato accoglimento dell’istanza è stato accolto dal T.A.R. della Campania – Napoli, sez. VI, con sentenza 15 giugno 2005, n. 8055. Il Tribunale regionale ha ritenuto irrilevante la circostanza – opposta invece dal Ministero della difesa – dell’essere il ricorrente in quiescenza e non più in servizio al tempo dell’accertamento dell’invalidità.

Contro la sentenza l’Amministrazione ha interposto appello. Richiamate alcune circolari ministeriali, l’Amministrazione sostiene che - come dovrebbe dedursi dall’art. 3 della citata legge n. 539 del 1950 - presupposto per l’attribuzione del beneficio sarebbe il riconoscimento dell’invalidità in costanza di servizio. Inoltre gli artt. 119 e 120 del regio decreto n. 3458 del 1928 consentirebbero l’abbreviazione in oggetto solo al momento di un eventuale richiamo in servizio con assegni, che nel caso di specie non sarebbe mai avvenuta.

Il signor Caprio si è costituito in giudizio per resistere all’appello.

All’udienza pubblica del 9 aprile 2013, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’art. 117 del regio decreto n. 3458 del 1928 riconosce agli ufficiali, mutilati o invalidi di guerra, l’abbreviazione (di uno o due anni, a seconda della categoria nella quale siano iscritti) del tempo necessario a maturare gli scatti di stipendio.

L’art. 120 dello stesso decreto estende tali benefici ai sottufficiali.

Per effetto dell’art. 1 della legge n. 539 del 1950, “i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”.

Secondo il successivo art. 3, “agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137”.

Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l’invalidità in questione sia stata:

- contratta in servizio

- per causa di servizio.

Nel caso di specie, a questi requisiti l’Amministrazione ritiene di dovere aggiungere uno ulteriore: l’essere cioè l’accertamento avvenuto in costanza di servizio.

Vero è che in passato il Consiglio di Stato ha talvolta aderito a questa ricostruzione della normativa (cfr. sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3591), sul presupposto del carattere costitutivo dell’accertamento compiuto dalla commissione medica. Tuttavia il Collegio – nel riconsiderare la questione – è dell’avviso di non poter fare proprio tale orientamento. Questo infatti - in disparte le circolari richiamate dall’Amministrazione, che non possono certo derogare quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l’ovvia condizione che l’invalidità sia “debitamente riconosciuta”), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l’interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, richiamata dalla difesa dell’appellato.

Poiché, esclusa la necessità che l’invalidità sia riconosciuta durante il servizio, sussistono gli altri requisiti richiesti dalla legge (ciò non è contestato), ne discende che il signor Caprio ha diritto di vedersi riconosciuto il beneficio che la legge gli accorda, secondo i termini e le modalità previsti dalla legge medesima.

L’appello dell’Amministrazione si palesa in tal modo infondato e va perciò respinto.

Conformemente alla legge, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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