Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-10-29, n. 202107250
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Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 07250/2021REG.PROV.COLL.
N. 03915/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3915 del 2021, proposto dall’associazione “AAA Associazione Adozioni Alfabeto”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Dorsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma (Sezione Prima), n. 3547 del 23 marzo 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2021 il consigliere Michele Conforti e udito per l’appellante l’avvocato Daniele Dorsi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento del silenzio ‘inadempimento’ per la mancata adozione della lettera di garanzia, atto necessario per procedersi all’adozione internazionale di minori di nazionalità bielorussa, il cui compimento entro il 1° ottobre di ogni anno, da parte della Commissione Adozioni Internazionali della Repubblica Italiana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è specificamente previsto dall’art. 9 del “ Protocollo di collaborazione tra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus in materia di adozioni dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus da parte dei cittadini della Repubblica Italiana ”.
2. Con la sentenza n. 3547 del 23 marzo 2021, il T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, adito ai sensi dell’art. 31 e 117 c.p.a. dall’associazione “AAA-Associazione Adozioni Alfabeto”, non pronunciandosi sull’eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva proposta dall’amministrazione resistente, ha respinto il ricorso proposto dalla suddetta associazione, che, ai sensi dell’art. 3 del suddetto Protocollo, funge da intermediario fra i privati e lo Stato bielorusso, nell’espletamento dell’iter finalizzato all’adozione, qualificando la suddetta lettera come “ atto politico ”.
2.1. Il T.a.r. ha dunque sostanzialmente ravvisato il difetto assoluto di giurisdizione sul ricorso proposto dall’Associazione.
3. L’interessata ha pertanto proposto appello, ribadendo