Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2021-05-28, n. 202102898
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Pubblicato il 28/05/2021
N. 02898/2021 REG.PROV.CAU.
N. 03444/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3444 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 13;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente le misure di divieto di detenzione armi e di revoca della licenza di porto di fucile adottate nei confronti dell’odierno appellante;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, tenuta in modalità telematica, il Cons. G P e uditi per le parti l’avvocato P A M e l'avvocato dello Stato Paola Zerman;
Considerato che, allo stato, l’istanza cautelare appare insuscettibile di favorevole considerazione, in quanto: i) gli elementi di fatto posti a base del provvedimento impugnato appaiono muniti di apprezzabile rilevanza ai fini del giudizio di affidabilità; ii) sotto il profilo del periculum in mora , nel necessario bilanciamento degli opposti interessi rilevanti nella presente fase cautelare, paiono certamente prevalenti, sino alla definizione del merito, le esigenze connesse alla finalità della tutela della pubblica sicurezza;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.