Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-07-20, n. 201603248
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N. 03248/2016REG.PROV.COLL.
N. 00835/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2016, proposto da:
Citta' Metropolitana di Torino, rappresentata e difesa dall'avv. M C, con domicilio eletto presso M C in Roma, viale Bruno Buozzi n. 87;
contro
C A D F, F A D F, F A D F, rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Beltrametti, G O, con domicilio eletto presso G O in Roma, Via Gregorio VII, n. 474;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 01640/2015, resa tra le parti, concernente procedura espropriativa di immobili
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C A D F, di F A D F e di F A D F;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Colarizi e Beltrametti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello in esame, la Città metropolitana di Torino impugna la sentenza 27 novembre 2015 n. 1640, con la quale il TAR per il Piemonte, sez. II, in accoglimento di due ricorsi proposti dai signori Alvazzi Del Frate Cesare, Felice e Fausto, ha annullato una pluralità di atti relativi alla procedura espropriativa riguardante alcuni appezzamenti di terreno di loro proprietà, e finalizzata alla realizzazione di opere di valorizzazione paesaggistica e riqualificazione ambientale della strada Novalesa – Abbazia.
La sentenza impugnata – precisato preliminarmente che il primo dei due ricorsi “deve considerarsi diretto all’annullamento non solo della determina dirigenziale del 21 maggio 2013, con la quale sono state quantificate in via definitiva le indennità di esproprio, ma anche della delibera di Giunta Provinciale n. 576-199944 del 7 giugno 2011, con le quali è stata disposta la proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, termini che sarebbero altrimenti scaduti il 31 luglio 2011” – afferma, in particolare:
“la decisione che accorda la proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ha una capacità lesiva autonoma, dal che consegue l’obbligo, ex art. 7 l. n. 241/1990, di comunicare al privato l’avvio del relativo procedimento”, laddove, nel caso di specie, “la proroga è stata disposta all’esito di un procedimento avviato nella totale ignoranza dei ricorrenti”.
Né, secondo la sentenza, è possibile ritenere che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (così escludendosi l’illegittimità per violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, ai sensi del successivo art. 21-octies, co. 2), poiché “la discrezionalità esercitata ai fini della decisione sulla proroga della efficacia della dichiarazione di pubblica utilità deve innestarsi su circostanze (la sussistenza di forza maggiore e di giustificati motivi) che devono essere previamente accertate con adeguata istruttoria”.
Dall’annullamento della delibera che proroga dei termini di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, è conseguito anche, in via derivata, l’annullamento per illegittimità del decreto di esproprio successivamente emanato.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello (come desumibili dalle pagg.