Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-06-16, n. 201103662

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-06-16, n. 201103662
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201103662
Data del deposito : 16 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08397/2010 REG.RIC.

N. 03662/2011REG.PROV.COLL.

N. 08397/2010 REG.RIC.

N. 10467/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi in appello:
1) nr. 8397 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, corso del Rinascimento, 11,



contro

- il CIPE - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del Presidente pro tempore, il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, e l’A.N.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- la PROVINCIA DI LECCE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
- il COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro De Matteis ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Bocca di Leone, 78;
- i COMUNI DI BOTRUGNO, MAGLIE, SAN CASSIANO, MELPIGNANO, MURO LECCESE, SCORRANO, NOCIGLIA, SURANO, MONTESANO SALENTINO, ANDRANO, TRICASE, TIGGIANO, GAGLIANO DEL CAPO e ALESSANO, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, non costituiti;
- la ASSOCIAZIONE NAZIONALE LEGAMBIENTE ONLUS, la ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB D’ITALIA ONLUS SEDE COMPRENSORIALE SALENTO - PORTO BADISCO, la ASSOCIAZIONE COPPULA TISA, la ASSOCIAZIONE MIR PREKO NADA, la ASSOCIAZIONE COMITATO SS 275, JAPIGE CIRCOLO ARCI, la ASSOCIAZIONE SOS COSTA SALENTO, la ASSOCIAZIONE GAIA e la ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LECCE FEDERCONSUMATORI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e i signori IG LA, AN PO, LF MP, IM UR, EL PU e VA GR, non costituiti;
- la ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA NOSTRA ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, corso Rinascimento, 11;



e con l'intervento di

ad adiuvandum
ASSOCIAZIONE SAVE SALENTO - SALVIAMO IL SALENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. IG Paccione, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

2) nr. 10467 del 2010, proposto dai signori VI LI, IG SO, NI BL, RO ND, OR SO e NI UR, rappresentati e difesi dagli avv.ti IG Paccione, VA Pesce e Giuseppe Rossodivita, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, piazza Borghese, 3,



contro

- il CIPE - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del Presidente pro tempore, il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, e l’A.N.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
- i COMUNI DI CASTRIGNANO DEL CAPO, BOTRUGNO, MAGLIE, SAN CASSIANO, ALESSANO, MELPIGNANO, MURO LECCESE, SCORRANO, NOCIGLIA, SURANO, MONTESANO SALENTINO, ANDRANO, TRICASE, TIGGIANO e GAGLIANO DEL CAPO, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, non costituiti;
- la ASSOCIAZIONE NAZIONALE LEGAMBIENTE ONLUS, la ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA NOSTRA ONLUS, la ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB D’ITALIA ONLUS - SEDE COMPRENSIORALE SALENTO-PORTO BADISCO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e i signori IG LA, AN PO, LF MP, IM UR, EL PU e VA GR, non costituiti;
- la PROVINCIA DI LECCE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;



e con l'intervento di

ad opponendum
la PRO.SAL. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e l’ingegner Angelo STICCHI DAMIANI, in qualità di Direttore Tecnico della medesima società, rappresentati e difesi dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Bocca di Leone, 78,



entrambi per la riforma

della sentenza del 10 novembre 2010, nr. 2634, del T.A.R. della UG, Sezione staccata di EC, Sezione Prima, notificata il 22 novembre 2010 (quanto al ricorso nr. 8397 del 2010, previa impugnazione del dispositivo di sentenza nr. 29 del 21 luglio 2010, del quale è stata chiesta la sospensione dell’esecuzione).

Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delCIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’A.N.A.S. S.p.a., della RO di EC, del Comune di Castrignano del Capo, dell’Associazione Nazionale Italia ST LU, nonché gli atti di intervento dell’Associazione Save Salento – Salviamo il Salento e della Pro.Sal. S.r.l. e dell’ing. Angelo Sticchi Damiani;

Visto l’appello incidentale proposto dall’Associazione Nazionale Italia ST LU;

Viste le memorie prodotte dalla GI UG (in date 6 novembre 2010, 25 febbraio 2011 e 4 marzo 2011), dagli appellanti signor VI IS e altri (in date 26 febbraio 2011, 4 marzo 2011 e 29 aprile 2011), dalle Amministrazioni statali appellate (in data 25 febbraio 2011), dall’Associazione Nazionale Italia ST LU (in date 25 febbraio 2011, 4 e 12 marzo 2011), dalla RO di EC (in date 5 novembre 2010, 26 febbraio 2011, 4 marzo 2011 e 22 aprile 2011), dal Comune di Castrignano del Capo (in date 5 novembre 2010 e 25 febbraio 2011) e dagli intervenienti Pro.Sal. S.r.l. e ing. Angelo Sticchi Damiani (in data 3 marzo 2011) a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 1644 del 15 marzo 2011, con la quale è stata accolta la domanda cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l’avv. Gianluigi Pellegrino, in proprio per la GI UG e su delega dell’avv. Valeria Pellegrino per l’Associazione Nazionale Italia ST LU, l’avv. Paccione per gli appellanti sig. IS e altri nonché per l’interveniente ad adiuvandum Associazione Save Salento – Salviamo il Salento, l’avv. dello Stato Carlo Sica per le Amministrazioni statali appellate, l’avv. Quinto per la RO di EC e l’avv. Sticchi Damiani per il Comune di Castrignano del Capo e per gli intervenienti ad opponendum Pro.Sal. S.r.l. e altri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I – La GI UG ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale la Sezione di EC del T.A.R. della UG ha respinto i ricorsi proposti dalla stessa Amministrazione, dal Comune di Alessano, dalle Associazioni Nazionali Italia ST LU e GA nonché da numerosi altri soggetti avverso gli atti del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) relativi all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di ammodernamento della S.S. 275 (tratta Maglie – S. Maria di Leuca), inserito nel Primo Programma delle opere strategiche ai sensi dell’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, nr. 443.

Detto appello è stato proposto con motivi aggiunti, avendo dapprima la GI impugnato – ai sensi dell’art. 119, comma 6, cod. proc. amm. – il dispositivo di sentenza pubblicato dal T.A.R., previa richiesta di sospensione

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