Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-11-20, n. 202001896

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-11-20, n. 202001896
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001896
Data del deposito : 20 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00440/2020 AFFARE

Numero 01896/2020 e data 20/11/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 novembre 2020




NUMERO AFFARE

00440/2020

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Associazione Nuovo Senso Civico onlus, con sede a Lanciano (CH), in Via C. Marciani n. 59, in persona del legale rappresentante in carica, Presidente p.t., sig. A L, contro il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rapp.te p.t., e la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rapp.te p.t., nonché nei confronti della Società Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.), in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in via della Moscova n. 3. 20121 Milano e sede amministrativa e operativa in via dei Salci 25, 03100 Frosinone – controinteressata -, per l’annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture Energetiche rilasciato in data 25.06.2018 a firma del Direttore Generale e relativo all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata Metanodotto "Larino-Chieti DN 600 (o 24") DP 75 bar" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 7 luglio 2018 — anno 159° - Numero 78 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali si elencano, in via non esclusiva e in ogni caso richiedendo l'annullamento di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali anche non espressamente menzionati, il Giudizio Finale n. 2685 del 28.07.2016 CCR VIA Regione Abruzzo, il Piano di Sviluppo Decennale degli Investimenti 2014-2023 di Gasdotti Italia, il Decreto ministeriale 28.01.2013 - Aggiornamento della rete nazionale dei gasdotti.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 4010 del 21 febbraio 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere P C;


Premesso.

1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 2 novembre 2018, la Associazione Nuovo Senso Civico onlus, con sede in Lanciano (CH), sulla premessa di essere “ lungamente radicata nel Comune di Lanciano ” e di avere fra gli obiettivi statutari “ finalità di utilità e solidarietà sociale e naturalistiche, tutela e valorizzazione della natura, difesa dell'ambiente e della qualità della vita ”, ha impugnato, deducendo plurimi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere, il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico in data 25 giugno 2018 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata “Metanodotto Larino-Chieti DN 600 (o 24) DP 75 bar”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 7 luglio 2018, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, con la relazione trasmessa (anche alle parti) con nota prot. n. 4010 del 21 febbraio 2020, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (in ragione dell’applicabilità dell’art. 125 c.p.a., trattandosi di opera rientrante tra le infrastrutture strategiche ex art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014) ed ha concluso comunque nel senso del suo rigetto, siccome infondato nel merito.

Considerato:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È fondata l’eccezione sollevata dal Ministero riferente, che ha richiamato un precedente specifico della Sez. II di questo Consiglio di Stato (parere 9 giugno 2016, n. 1358), che ha giudicato inammissibile, giusta il combinato disposto degli artt. 125 e 120 del codice del processo amministrativo, un ricorso straordinario proposto avverso un analogo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di autorizzazione all’ampliamento di un deposito costiero di prodotti petroliferi, ricadente nell’ambito delle “infrastrutture strategiche” in quanto deposito costiero di oli minerali, come definito dall’art. 52 del codice della navigazione.

3. Nel caso all’odierno esame del Collegio, si tratta dell’autorizzazione alla realizzazione di un gasdotto facente parte del piano di sviluppo decennale degli investimenti 2014-2023 della Società Gasdotti Italia s.p.a., inserito, con d.m. del Ministero dello sviluppo economico del 28 gennaio 2013, nell'elenco dei gasdotti della “Rete Nazionale di Trasporto gas”. L’opera de qua rientra, pertanto, nella previsione dell’art. 37 ( Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale ) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in base al quale (comma 1) “ Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ”.

4. Viene dunque in rilievo la già richiamata norma processuale contenuta nell’art. 125 ( Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche ) del codice del processo amministrativo, in base alla quale “1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( id est i “ Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi ”) , oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le seguenti previsioni . . . ”. Come condivisibilmente rilevato dal citato parere della Sezione II n. 1358 del 2016, “ Tra le disposizioni oggetto di rinvio, viene in rilievo anche l’art. 120, primo comma, in forza del quale le procedure di affidamento, ivi comprese quelle di progettazione ed i connessi provvedimenti dell’Autorità, sono impugnabili esclusivamente mediante ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale ”, sicché “ Ne discende che le procedure in questione, trovando collocazione nell’ambito della disciplina connessa ai pubblici lavori, servizi e forniture, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ”.

5. Per gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi inammissibile.

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