Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-27, n. 202405709

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-27, n. 202405709
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405709
Data del deposito : 27 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2024

N. 05709/2024REG.PROV.COLL.

N. 01675/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1675 del 2024, proposto dall’avvocato G C, in proprio e quale legale rappresentante dello studio legale Carratelli professionisti associati, rappresentato e difeso dall’avvocato B C, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia

contro

Ministero dell’università e della ricerca, Convitto nazionale Bernardino Telesio di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12
Provveditorato agli studi di Cosenza, non costituito in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sede di Catanzaro (sezione prima) n. 1546/2023


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’università e della ricerca e del Convitto nazionale Bernardino Telesio di Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 il consigliere F F e udito per le amministrazioni l’avvocato dello Stato Isabella Bruni, sull’istanza di passaggio in decisione di parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’appellante indicato in epigrafe ha agito nel presente giudizio per l’esecuzione della condanna alla refusione delle spese liquidate a suo favore, quale distrattario, pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sede di Catanzaro, con sentenza in data 20 luglio 2022, n. 1365, divenuta cosa giudicata, nei confronti del Convitto nazionale Bernardino Telesio di Cosenza, per un importo di € 2.000,00 a titolo di onorari, oltre ad accessori (per un totale di € 2.918,24).

2. Ottenuto il pagamento nel corso del giudizio di primo grado, proposto davanti al medesimo Tribunale amministrativo, il ricorso in ottemperanza è stato conseguentemente dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.

3. Quest’ultima statuizione è impugnata dall’avvocato ricorrente a mezzo del presente appello, in resistenza del quale si sono costituite le amministrazioni intimate.

DIRITTO

1. Con un primo ordine di censure si deduce l’erroneità della sentenza di primo grado per non avere dichiarato la cessata materia del contendere e non avere dunque reso una pronuncia nel merito in questi termini nei confronti della pretesa azionata in giudizio, in ragione dell’avvenuto pagamento in corso di causa e dunque della soddisfazione piena della medesima pretesa. Si aggiunge che in conseguenza della dichiarazione ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. le spese avrebbero dovuto essere regolate tra le parti in causa secondo il criterio della soccombenza virtuale, con la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, poiché originatesi dalla sua «i llegittima condotta » consistita nella mancata spontanea ottemperanza alla condanna alle spere pronunciata nel giudizio di cognizione.

2. Con un secondo ordine di censure, svolto in via subordinata, si sostiene che il menzionato criterio della soccombenza virtuale avrebbe dovuto essere applicato anche a fronte della dichiarata improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Così sintetizzati i motivi di cui si compone l’appello contro la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, è fondato il secondo.

4. Nessun errore è infatti ravvisabile nella dichiarazione di improcedibilità del ricorso, pronunciata su conforme dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse dell’avvocato distrattario ricorrente in ottemperanza (memoria in data 8 maggio 2023). Per questa parte l’appello è dunque inammissibile per difetto di interesse, posto che non è ravvisabile alcuna soccombenza rispetto ad una pronuncia corrispondente alle conclusioni rassegnate in giudizio, nel caso di specie in seguito all’avvenuto pagamento del credito azionato in giudizio.

5. Ad opposta conclusione deve invece giungersi per quanto riguarda la regolamentazione delle spese. La compensazione è stata infatti pronunciata, in primo luogo, malgrado la contraria volontà manifestata dal ricorrente pur a fronte della sopravvenuta carenza di interesse (nella medesima memoria poc’anzi richiamata);
ed in secondo luogo in assenza dei tassativi presupposti ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte con l’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile ;
convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), per derogare al criterio della soccombenza.

6. Il carattere derogatorio della compensazione rispetto a quest’ultimo criterio, enunciato dall’art. 91, comma 1, cod. proc. civ., permane anche in caso di esito in rito della controversia, come nel caso di specie. La statuizione sulle spese del giudizio di primo grado risulta pertanto errata nella misura in cui non è stata fatta applicazione della soccombenza virtuale, in base al quale si sarebbe dovuto valutare ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite la fondatezza della pretesa azionata in giudizio.

7. Il criterio ora richiamato conduce nel caso di specie a porre le spese del giudizio di primo grado a carico del Convitto nazionale Bernardino Telesio di Cosenza, quale ente debitore in base al giudicato del credito a titolo di spese processuali dedotto dall’avvocato distrattario ricorrente, tale peraltro riconosciutosi, sebbene solo a giudizio già instaurato, e che con il descritto comportamento ha dunque dato causa al presente contenzioso. Per la relativa liquidazione si rinvia al dispositivo della presente sentenza.

8. L’appello va dunque accolto e a ciò segue la condanna del medesimo istituto alla refusione delle spese del giudizio d’appello, secondo il criterio della soccombenza, anche in questo caso con liquidazione direttamente fatta in dispositivo. Può invece essere disposta la compensazione nei rapporti tra l’avvocato ricorrente ed odierno appellante e il Ministero dell’università e della ricerca, nei cui confronti non è stata pronunciata la condanna alla refusione alle spese di causa di cui in questo giudizio è chiesta l’ottemperanza.

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