Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-09, n. 202300286

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-09, n. 202300286
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300286
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2023

N. 00286/2023REG.PROV.COLL.

N. 03701/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3701 del 2022, proposto dalla società Campania Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il comune di Teano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato A O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda sanitaria locale (ASL) di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Agenzia regionale protezione ambientale della Campania (A.R.P.A.C.) e l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la società F S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eliseo Laurenza e Maurizio Pinnarò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la provincia di Caserta, la regione Campania e il Ministero dell’interno, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) 21 aprile 2022, n. 2748, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Teano, dell’Azienda sanitaria locale di Caserta, della società F S.p.A., dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e dell’Agenzia regionale protezione ambientale Campania;

Visti i ricorsi incidentali proposti dal comune di Teano e dalla società F S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2022 il consigliere Alessandro Verrico;

Viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In relazione al complesso edilizio ubicato nel comune di Teano alla SS. Casilina Km 177,700 (Foglio 18 particella 5005), inizialmente beneficiario di concessione edilizia n. 121/77 in variante allo strumento urbanistico per la edificazione di uno stabilimento frigorifero per la raccolta e la lavorazione della frutta (seguita da ulteriori tioli edilizi relativi all’opificio agricolo), si precisa quanto segue:

i ) a fronte dell’istanza del 16 ottobre 2008 proposta dalla Campania Energia s.r.l. per ottenere l’autorizzazione al riutilizzo della struttura esistente a centro di raccolta e recupero di scarti di legno, ferro, vetro e plastica, il comune di Teano, con atto prot. n. 25394 del 10 novembre 2008, rilasciava un parere di ammissibilità e, conseguentemente, la ditta, in data 13 gennaio 2009, dava comunicazione alla provincia di Caserta dell’inizio dell’attività di messa in riserva e di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006;

ii ) la provincia, con determinazione n. 64/W del 23 luglio 2009, disponeva l’iscrizione della società nel registro delle imprese abilitate al recupero dei rifiuti ex art. 216 citato;

iii ) l’autorizzazione veniva poi rinnovata, con validità fino al 12 gennaio 2019, con determinazione della provincia di Caserta n. 21/W del 24 febbraio 2014;

iv ) in merito all’istanza presentata dalla Campania Energia s.r.l. in data 11 settembre 2017, per ottenere la “Autorizzazione Unica Ambientale” (AUA) per il rinnovo dell’iscrizione nel registro ex art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, la conferenza dei servizi indetta dalla provincia, nel corso della quale il comune di Teano, con nota prot. n. 17589 del 27 novembre 2018, esprimeva parere urbanistico negativo, si chiudeva con la determinazione di diniego e archiviazione dell’istanza (prot. n. 0058325 del 3 dicembre 2018 della provincia di Caserta);

v ) i provvedimenti di archiviazione e diniego dell’istanza di A.U.A. venivano impugnati innanzi al T.a.r. Campania, sede di Napoli, con ricorso r.g. n. 5150/2019;

vi ) in data 9 gennaio 2019 la Campania Energia s.r.l. presentava alla regione Campania una richiesta di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, con congiunta richiesta di ampliamento dell’impianto;

vii ) la provincia di Caserta, con determina n. 5/W del 10 gennaio 2019, disponeva la prosecuzione dell’attività “ nelle more della definizione dei procedimenti giudiziari e amministrativi sopra descritti ”;

viii ) il T.a.r. Campania, sede di Napoli, con sentenza n. 5440 del 20 novembre 2019, respingeva il ricorso r.g. n. 5150/2019, ravvisando l’assenza di titoli edilizi inerenti all’attività di recupero di rifiuti e avallando la determinazione comunale inerente alla necessità della procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 T.U.A.;
detta pronuncia veniva confermata dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello con la sentenza n. 5191 del 25 agosto 2020;

ix ) nel corso della conferenza di servizi di cui alla richiesta di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, perveniva la delibera di consiglio comunale del comune di Teano n. 44 del 5 settembre 2019, recante la dichiarazione di assoluta contrarietà alla richiesta di autorizzazione unica, nonché il parere negativo della provincia di Caserta prot. n. 35926 dell’8 ottobre 2019 e il parere negativo prot. n. 111/SUE del 7 ottobre 2019 del medesimo comune di Teano;

x ) tali atti venivano impugnati dalla società Campania Energia s.r.l. con ricorso dinanzi al T.a.r. Campania, sede di Napoli (r.g. n. 5163/2019);

xi ) all’esito della citata conferenza dei servizi, nel corso della quale erano stati acquisiti i pareri favorevoli dell’ASL del 28 dicembre 2020, dell’

ARPAC

10/DPF/21, della provincia di Caserta del 16 dicembre 2020, dei Vigili del Fuoco prot. n. 1515 del 29 gennaio 2020 e il consenso tacito ex lege dell’Autorità di bacino, il procedimento si concludeva favorevolmente con determinazione conclusiva prot. n. 21403 del 15 gennaio 2021 ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006;
infine, con decreto dirigenziale n. 44 in data 8 marzo 2021 la regione Campania rilasciava alla Campania Energia s.r.l. la richiesta autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dell’impianto di rifiuti non pericolosi;

xii ) con ordinanza n. 10 del 24 febbraio 2021 il comune di Teano disponeva la sospensione immediata dell’attività di recupero rifiuti della Campania Energia s.r.l. e la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi;

xiii ) con ulteriore ricorso dinanzi al medesimo T.a.r. (r.g. n. 837/2021), la stessa società impugnava detta ordinanza, unitamente alla relazione di accertamento prot. n. 67/SUE del 30 dicembre 2020;

xiv ) con ricorso dinanzi al T.a.r. Campania (r.g. n. 2081/2021), la società F s.p.a. impugnava il citato decreto dirigenziale n. 44 in data 8 marzo 2021 della giunta regionale della Campania, nonché tutti gli atti della prodromica conferenza dei servizi;

xv ) con successivo atto di motivi aggiunti la società F agiva inoltre per l’annullamento dei medesimi atti, impugnandoli sotto ulteriori, distinti profili;

xvi ) con ricorso dinanzi al medesimo Tribunale (r.g. n. 3845/2021), trasposto in sede giurisdizionale dalla originaria sede straordinaria presso la quale era stato inizialmente incardinato, anche il comune di Teano gravava il citato decreto dirigenziale n. 44 del 2021, unitamente agli atti della pregressa conferenza di servizi, con particolare riferimento a: a) la nota della regione Campania prot. n. 2021 0129313 del 9 marzo 2021 di trasmissione di detto decreto;
b) il verbale della conferenza di servizi prot. 2021 0021395 del 15 gennaio 2021;
c) tutti i pareri favorevoli espressi in sede di conferenza di servizi, e in particolare: c.1) il parere favorevole della provincia di Caserta prot. reg. 060273 del 16 dicembre 2020;
c.2) il parere tecnico ARPAC n. 10/DPF/21 con il quale era stato espresso parere favorevole all’approvazione del progetto;
c.3) la nota dei VV.FF. citata nel verbale della conferenza di servizi prot. 2021 0021395 del 15 gennaio 2021, recante parere favorevole con condizioni all’approvazione del progetto presentato;
c.4) la nota dell’ASL UOPC di Teano citata nel verbale della conferenza di servizi prot. 2021 0021395 del 15 gennaio 2021, recante parere favorevole all’approvazione del progetto;
c.5) l’assenso acquisito per silenzio da parte dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale.

2. Il T.a.r., con la sentenza n. 2748 del 21 aprile 2022:

a) ha preliminarmente riunito i ricorsi r.g. n. 5163/2021, n. 837/2021, n. 2081/2021 e n. 3845/2021;

b) ha dichiarato improcedibile il ricorso r.g. n. 5163/2021, vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente Campania Energia, stante l’emanazione dell’atto finale;

c) ha dichiarato improcedibile il ricorso r.g. n. 837/2021, in ragione della sopravvenuta inefficacia dell’atto di sospensione dell’attività e di demolizione delle opere determinata dal rilascio dell’autorizzazione oggetto dei ricorsi nn. 2081 e 3845 del 2021;

d) quanto al ricorso r.g. n. 2081/2021 proposto dalla società F:

d1) ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso;

d2) ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso;

d3) ha respinto l’eccezione di tardività del motivo di ricorso inerente alla localizzazione dell’impianto autorizzato;

d4) ha respinto il primo motivo del ricorso principale F (riproposto nel secondo motivo aggiunto), nella parte in cui lamentava l’omessa partecipazione degli uffici regionali competenti e preposti alla tutela e gestione del patrimonio idrominerario della regione Campania, della F medesima e del rappresentante dell’Ente d’Ambito e dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale;

d5) ha ritenuto fondati il secondo motivo del ricorso principale e il primo e il terzo dei motivi aggiunti, osservando che, facendo erroneamente affidamento sulle pregresse “autorizzazioni semplificate”, sarebbero state omesse le necessarie valutazioni di conformità edilizia e di compatibilità urbanistica e ambientale;

e) quanto al ricorso r.g. n. 3845/2021 proposto dal comune di Teano:

e1) ha ritenuto infondato il primo motivo, secondo il quale sarebbe impossibile connettere effetto anche di variante urbanistica al provvedimento finale della conferenza di servizi in presenza di espressa opposizione del comune;

e2) ha ritenuto fondati i motivi di ricorso secondo e ottavo (sostanzialmente sovrapponibili alle analoghe censure accolte per il ricorso F);

e3) ha ritenuto fondati anche il quarto, quinto e settimo motivo, con cui veniva dedotta l’insufficiente motivazione in ordine ai profili critici introdotti dal comune nel procedimento;

e4) ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, che si appuntava sui pareri endo-procedimentali degli altri enti, poi confluiti nel provvedimento finale;

e5) ha ritenuto infondato il sesto motivo, riproduttivo del motivo proposto da F inerente al mancato invito di alcune istituzioni alla conferenza di servizi.

2.1. In conclusione, il T.a.r. ha accolto i ricorsi nn. 2081/2021 e 3845/2021 e, per l’effetto, ha annullato l’autorizzazione unica rilasciata in favore di Campania Energia.

3. La società Campania Energia ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale degli originari ricorsi proposti dalla società F e dal comune di Teano. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:

I) il ricorso proposto dalla F (così come quello proposto dal comune di Teano) sarebbe inammissibile nella parte in cui censura la localizzazione dell’impianto, stante la mancata impugnazione della valutazione di impatto ambientale favorevole rilasciata con decreto VIA n. 498 del 28 marzo 2014, recante l’accertamento della compatibilità localizzativa dell’impianto;

II) il primo giudice avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso r.g. n. 3845/2021, in quanto, proposto dal comune originariamente come ricorso straordinario (poi trasposto in sede giurisdizionale), sarebbe stato notificato in violazione del termine perentorio di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, poiché la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi avrebbe acquisito immediata efficacia con il rigetto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con provvedimento prot. 6100 del 5 marzo 2021, dell’opposizione ex art. 14- quinquies della legge n. 241/1990 proposta dal comune;

III) non sarebbe corretto fare applicazione dell’art. 12, comma 4, l.r. n. 14/2016, in quanto:

a) l’impianto in esame non potrebbe essere qualificato come “ nuovo ”, considerato che risultava autorizzato in virtù dell’iscrizione nel registro delle ditte ex art. 216 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. autorizzazione in procedura semplificata) avvenuta con determinazione della provincia di Caserta n. 64/W del 23 luglio 2009, rinnovata fino al 12 gennaio 2019 con successiva determinazione n. 21/W del 24 febbraio 2014, entrambe mai annullate, al pari della valutazione di impatto ambientale di cui al decreto VIA n. 498 del 28 marzo 2014;
invero, il giudizio proposto innanzi al Ta.r. Campania Napoli e definito con sentenza n. 5440/2019, poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5191/2020, ha avuto ad oggetto il ricorso avverso il diniego di AUA, respinto per l’assenza di titoli edilizi inerenti l’attività di recupero rifiuti, e non invece la legittimità delle precedenti autorizzazioni, non incidendo pertanto su di esse, rimaste sempre valide ed efficaci;
la conferma si avrebbe dall’indicazione dell’impianto in questione nell’allegato al capitolo 4 “ elenco impianti 2010 ” del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali adottato con d.g.r. n. 199 del 27 aprile 2012;

b) tale disciplina avrebbe carattere transitorio, ossia una validità ed efficacia limitata a “ non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ”, con scadenza precedente all’ultima riunione della conferenza dei servizi (15 gennaio 2021);

IV) il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che l’intervenuta pregressa localizzazione dell’impianto non avrebbe assorbito ogni questione di carattere edilizio, urbanistico e pianificatorio, che, invece, avrebbe dovuto essere affrontata dalla conferenza di servizi, la quale dunque avrebbe omesso di motivare adeguatamente in merito alle “ opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza ” (cfr. art. 208, comma 3, dl.gs. n. 152/2006), considerato che:

a) l’esame della compatibilità localizzativa in concreto dell’impianto (ivi compresa la compatibilità con il Piano Territoriale Regionale) veniva effettuato “ come se di nuovo impianto si tratti ” sulla scorta di due rilevanti ed assorbenti atti confluiti nell’istruttoria, ossia la valutazione di impatto ambientale ottenuta con decreto VIA n. 498 del 28 marzo 2014 e il parere positivo dell’

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