Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-09, n. 202300286
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00286/2023REG.PROV.COLL.
N. 03701/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3701 del 2022, proposto dalla società Campania Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il comune di Teano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato A O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda sanitaria locale (ASL) di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Agenzia regionale protezione ambientale della Campania (A.R.P.A.C.) e l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la società F S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eliseo Laurenza e Maurizio Pinnarò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la provincia di Caserta, la regione Campania e il Ministero dell’interno, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) 21 aprile 2022, n. 2748, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Teano, dell’Azienda sanitaria locale di Caserta, della società F S.p.A., dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e dell’Agenzia regionale protezione ambientale Campania;
Visti i ricorsi incidentali proposti dal comune di Teano e dalla società F S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2022 il consigliere Alessandro Verrico;
Viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In relazione al complesso edilizio ubicato nel comune di Teano alla SS. Casilina Km 177,700 (Foglio 18 particella 5005), inizialmente beneficiario di concessione edilizia n. 121/77 in variante allo strumento urbanistico per la edificazione di uno stabilimento frigorifero per la raccolta e la lavorazione della frutta (seguita da ulteriori tioli edilizi relativi all’opificio agricolo), si precisa quanto segue:
i ) a fronte dell’istanza del 16 ottobre 2008 proposta dalla Campania Energia s.r.l. per ottenere l’autorizzazione al riutilizzo della struttura esistente a centro di raccolta e recupero di scarti di legno, ferro, vetro e plastica, il comune di Teano, con atto prot. n. 25394 del 10 novembre 2008, rilasciava un parere di ammissibilità e, conseguentemente, la ditta, in data 13 gennaio 2009, dava comunicazione alla provincia di Caserta dell’inizio dell’attività di messa in riserva e di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006;
ii ) la provincia, con determinazione n. 64/W del 23 luglio 2009, disponeva l’iscrizione della società nel registro delle imprese abilitate al recupero dei rifiuti ex art. 216 citato;
iii ) l’autorizzazione veniva poi rinnovata, con validità fino al 12 gennaio 2019, con determinazione della provincia di Caserta n. 21/W del 24 febbraio 2014;
iv ) in merito all’istanza presentata dalla Campania Energia s.r.l. in data 11 settembre 2017, per ottenere la “Autorizzazione Unica Ambientale” (AUA) per il rinnovo dell’iscrizione nel registro ex art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, la conferenza dei servizi indetta dalla provincia, nel corso della quale il comune di Teano, con nota prot. n. 17589 del 27 novembre 2018, esprimeva parere urbanistico negativo, si chiudeva con la determinazione di diniego e archiviazione dell’istanza (prot. n. 0058325 del 3 dicembre 2018 della provincia di Caserta);
v ) i provvedimenti di archiviazione e diniego dell’istanza di A.U.A. venivano impugnati innanzi al T.a.r. Campania, sede di Napoli, con ricorso r.g. n. 5150/2019;
vi ) in data 9 gennaio 2019 la Campania Energia s.r.l. presentava alla regione Campania una richiesta di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, con congiunta richiesta di ampliamento dell’impianto;
vii ) la provincia di Caserta, con determina n. 5/W del 10 gennaio 2019, disponeva la prosecuzione dell’attività “ nelle more della definizione dei procedimenti giudiziari e amministrativi sopra descritti ”;
viii ) il T.a.r. Campania, sede di Napoli, con sentenza n. 5440 del 20 novembre 2019, respingeva il ricorso r.g. n. 5150/2019, ravvisando l’assenza di titoli edilizi inerenti all’attività di recupero di rifiuti e avallando la determinazione comunale inerente alla necessità della procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 T.U.A.; detta pronuncia veniva confermata dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello con la sentenza n. 5191 del 25 agosto 2020;
ix ) nel corso della conferenza di servizi di cui alla richiesta di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, perveniva la delibera di consiglio comunale del comune di Teano n. 44 del 5 settembre 2019, recante la dichiarazione di assoluta contrarietà alla richiesta di autorizzazione unica, nonché il parere negativo della provincia di Caserta prot. n. 35926 dell’8 ottobre 2019 e il parere negativo prot. n. 111/SUE del 7 ottobre 2019 del medesimo comune di Teano;
x ) tali atti venivano impugnati dalla società Campania Energia s.r.l. con ricorso dinanzi al T.a.r. Campania, sede di Napoli (r.g. n. 5163/2019);
xi ) all’esito della citata conferenza dei servizi, nel corso della quale erano stati acquisiti i pareri favorevoli dell’ASL del 28 dicembre 2020, dell’ARPAC 10/DPF/21, della provincia di Caserta del 16 dicembre 2020, dei Vigili del Fuoco prot. n. 1515 del 29 gennaio 2020 e il consenso tacito ex lege dell’Autorità di bacino, il procedimento si concludeva favorevolmente con determinazione conclusiva prot. n. 21403 del 15 gennaio 2021 ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006; infine, con decreto dirigenziale n. 44 in data 8 marzo 2021 la regione Campania rilasciava alla Campania Energia s.r.l. la richiesta autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dell’impianto di rifiuti non pericolosi;
xii ) con ordinanza n. 10 del 24 febbraio 2021 il comune di Teano disponeva la sospensione immediata dell’attività di recupero rifiuti della Campania Energia s.r.l. e la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi;
xiii ) con ulteriore ricorso dinanzi al medesimo T.a.r. (r.g. n. 837/2021), la stessa società impugnava detta ordinanza, unitamente alla relazione di accertamento prot. n. 67/SUE del 30 dicembre 2020;
xiv ) con ricorso dinanzi al T.a.r. Campania (r.g. n. 2081/2021), la società F s.p.a. impugnava il citato decreto dirigenziale n. 44 in data 8 marzo 2021 della giunta regionale della Campania, nonché tutti gli atti della prodromica conferenza dei servizi;
xv ) con successivo atto di motivi aggiunti la società F agiva inoltre per l’annullamento dei medesimi atti, impugnandoli sotto ulteriori, distinti profili;
xvi ) con ricorso dinanzi al medesimo Tribunale (r.g. n. 3845/2021), trasposto in sede giurisdizionale dalla originaria sede straordinaria presso la quale era stato inizialmente incardinato, anche il comune di Teano gravava il citato decreto dirigenziale n. 44 del 2021, unitamente agli atti della pregressa conferenza di servizi, con particolare riferimento a: a) la nota della regione Campania prot. n. 2021 0129313 del 9 marzo 2021 di trasmissione di detto decreto; b) il verbale della conferenza di servizi prot. 2021 0021395 del 15 gennaio 2021; c) tutti i pareri favorevoli espressi in sede di conferenza di servizi, e in particolare: c.1) il parere favorevole della provincia di Caserta prot. reg. 060273 del 16 dicembre 2020; c.2) il parere tecnico ARPAC n. 10/DPF/21 con il quale era stato espresso parere favorevole all’approvazione del progetto; c.3) la nota dei VV.FF. citata nel verbale della conferenza di servizi prot. 2021 0021395 del 15 gennaio 2021, recante parere favorevole con condizioni all’approvazione del progetto presentato; c.4) la nota dell’ASL UOPC di Teano citata nel verbale della conferenza di servizi prot. 2021 0021395 del 15 gennaio 2021, recante parere favorevole all’approvazione del progetto; c.5) l’assenso acquisito per silenzio da parte dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale.
2. Il T.a.r., con la sentenza n. 2748 del 21 aprile 2022:
a) ha preliminarmente riunito i ricorsi r.g. n. 5163/2021, n. 837/2021, n. 2081/2021 e n. 3845/2021;
b) ha dichiarato improcedibile il ricorso r.g. n. 5163/2021, vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente Campania Energia, stante l’emanazione dell’atto finale;
c) ha dichiarato improcedibile il ricorso r.g. n. 837/2021, in ragione della sopravvenuta inefficacia dell’atto di sospensione dell’attività e di demolizione delle opere determinata dal rilascio