Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-07-28, n. 201703780

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-07-28, n. 201703780
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703780
Data del deposito : 28 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2017

N. 03780/2017REG.PROV.COLL.

N. 10030/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10030 del 2016, proposto da:
Comune di Sessa Cilento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo, 180;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, 29;

nei confronti di

Ditta Cammarota V, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati E N, Giovanni Nappi, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Nappi in Roma, Piazzale Sturzo, 9;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO, SEZIONE II, n. 01869/2016, resa tra le parti, concernente annullamento in autotutela della concessione del contributo erogato per la realizzazione del progetto "lavori di miglioramento dell'approvvigionamento energetico delle aziende agricole";


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Ditta Cammarota V;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il Cons. P U e uditi per le parti gli avvocati P F, Rosanna Panariello su delega dichiarata di M C e Ezio Maria Zuppardi su delega di E N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Regione Campania, con provvedimento n. 257650 in data 10 aprile 2013, ha concesso al Comune di Sessa Cilento un contributo di euro 1.650.077,51 per l’esecuzione di lavori di miglioramento dell’approvvigionamento energetico delle aziende agricole nell’ambito del PSR Campania 2007/2013- Misura 125- Sottomisura 3.

2. Il Comune ha espletato la gara di appalto e l’ha aggiudicata al r.t.i. tra Ditta Cammarota e Infraterr s.r.l., ottenendo l’anticipazione di metà del contributo.

3. Alla luce di quanto emerso in un giudizio relativo all’impugnazione dell’aggiudicazione (respinta dal TAR Salerno con sentenza n. 297/2015), la Regione, con nota prot. 214646 in data 27 marzo 2015, ha chiesto al Comune chiarimenti in ordine ai vincoli esistenti nell’area interessata dai lavori.

4. Il Comune, pur ribadendo, con nota prot. 1088 in data 2 aprile 2015, quanto già indicato nella documentazione presentata ai fini del contributo, nel senso che non fosse necessario acquisire pareri e autorizzazioni relativamente ai vincoli paesaggistico, naturalistico-ambientale e idrogeologico, ha comunque richiesto alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino ed all’Ente Parco Nazionale del Cilento i pareri di competenza, e con nota n. 1471 in data 5 maggio li ha trasmessi alla Regione.

5. La Regione, dopo aver accertato che il Tratto 5, compreso nel progetto e ricadente in zona SIC, non era dotato di alcuna linea elettrica né di strade comunali e si sviluppava lungo un’area totalmente boscata, con nota prot. 409099 in data ha avviato il procedimento di annullamento del contributo.

6. Nonostante la presentazione, da parte del Comune in data 9 ottobre 2015, di un progetto di stralcio funzionale del progetto esecutivo (approvato con delibera n. 98 in data 30 settembre 2015), con cui ha rinunciato alla realizzazione dell’elettrodotto nel Tratto 5 (ed ha ridefinito di conseguenza il quadro economico, ridotto ad euro 899.710,95 ed accettato dall’aggiudicataria), con provvedimento n. 0897588 in data 23 dicembre 2015 la concessione del contributo è stata annullata.

7. L’annullamento è stato motivato sulla base dei seguenti rilievi:

- il progetto, mancando dei pareri che indebitamente il Comune aveva ritenuto non necessari, non poteva essere considerato progetto esecutivo;

- la mancata cantierabilità del progetto all’atto della presentazione della domanda determina una riduzione di 14 punti, con la conseguenza che il punteggio conseguito (19) risulta inferiore al minimo previsto dal bando (30);

- l’autotutela si giustifica con la necessità di tutelare l’ambiente;

- alcune opere migliorative aggiunte al progetto esecutivo in sede di offerta tecnica non sono pertinenti con il Bando della misura 125 del PSR 2007/2013 nel cui ambito l’intervento era stato finanziato.

8. Il Comune ha impugnato l’annullamento dinanzi al TAR di Salerno, lamentando che l’intervento progettato non era lesivo dell’ambiente ma, anzi, costituiva un palese miglioramento del territorio interessato;
che nessun parere era stato omesso;
che non si era tenuto conto del periodo trascorso e dell’interesse dei destinatari e fruitori del contributo;
che il rilievo concernente la non pertinenza di alcune opere migliorative, peraltro infondato, costituiva un motivo ostativo nuovo, non menzionato nella comunicazione di avvio del procedimento.

9. Il TAR, con la sentenza appellata (II, n. 1869/2016) ha respinto il ricorso, sottolineando in particolare che:

- il termine per l’esercizio del potere di annullamento previsti dall’art. 21-nonies della legge 241/1990 non trova applicazione, alla luce del comma 2-bis, avendo il Comune presentato alla Regione dichiarazioni incomplete quanto alla non necessità dei pareri da allegare al progetto;

- il provvedimento ha dato conto delle ragioni di pubblico interesse, connesse alla tutela dell’ambiente, che hanno giustificato l’annullamento;

- non può dubitarsi che l’elettrodotto necessitasse dei pareri in questione, posto che: il ricorrente non ha dato prova che lo stralcio progettuale relativo al Tratto 5 sia stato autorizzato o concordato dalla Regione (e la Regione, anzi, ha espressamente contestato l’ammissibilità di una tale variazione del progetto, ribadendo che sul punto non si è mai perfezionato alcun accordo tra le parti);
inoltre, nella verificazione acquisita nell’ambito del giudizio sul ricorso contro l’aggiudicazione della gara, è stata accertata la necessità dell’acquisizione preventiva della autorizzazione paesaggistica, stante la diffusa presenza di opere modificative dello stato esteriore dei luoghi.

10. Il TAR ha anche ritenuto che il Comune non avesse interesse a censurare il rilievo concernente la non pertinenza delle opere migliorative, affermando che tale motivo ostativo, seppur menzionato nel corpo dell’atto gravato, non è entrato a far parte del suo corredo motivazionale, avendo la Regione annullato il provvedimento concessorio per la sola circostanza della mancata acquisizione dei pareri necessari.

11. Nell’appello, il Comune di Sessa Cilento prospetta censure così sintetizzabili:

- il parere della Soprintendenza è eloquente e smentisce la sussistenza dell’interesse ambientale;

- è stato superato il termine previsto dall’art. 21 nonies, posto che, contrariamente a quanto affermato dal TAR in applicazione del comma 2-bis, non vi è stata da parte del Comune alcuna falsa rappresentazione dei fatti ad esso addebitabile, in quanto frutto di un comportamento doloso ed illecito, ma al contrario l’esistenza dei vincoli era stata rappresentata alla Regione insieme alla convinzione che non fossero necessari pareri o autorizzazioni;

- non si è tenuto conto dell’interesse dei destinatari e dei controinteressati, particolarmente consistente alla luce dello stato del procedimento e della natura dell’intervento (anche tenendo conto che l’annullamento del contributo comporterebbe la restituzione delle risorse alla Unione Europea);

- i pareri e le autorizzazioni di cui si afferma la mancanza non erano necessari, data la consistenza degli interventi ed alla luce dello stralcio funzionale con eliminazione del Tratto 5;

- anche ammettendone la necessità, si tratta di progetto esecutivo, pertanto immediatamente cantierabile (non rientrano nella nozione gli adempimenti giuridici, che è sufficiente intervengano prima dell’inizio dei lavori);

– non sono state considerate le osservazioni presentate dal Comune nel procedimento di autotutela;

– l’illegittimità concernente le proposte migliorative non era stata indicata nella comunicazione di avvio del procedimento di autotutela;
e comunque non risponde al vero che siano non pertinenti al bando.

12. Ha presentato appello anche la ditta Cammarota, aggiudicataria dei lavori e parte del giudizio di primo grado, prospettando in particolare che:

- mancano i presupposti per l’autotutela richiesti dall’art. 21-nonies, in quanto, come affermato dalla Soprintendenza nel parere favorevole, l’intervento, anziché di pregiudizio per l’ambiente, comporterebbe un miglioramento sotto il profilo ambientale, e comunque non si è tenuto conto del tempo trascorso e dell’affidamento qualificato ingenerato nel Comune e nella società appellanti;

- i pareri e le autorizzazioni di cui si afferma la necessità non erano necessari, data la consistenza degli interventi ed alla luce dello stralcio funzionale con eliminazione del Tratto 5;

- vi è difetto di motivazione;

- non è vero che le opere migliorative offerte dall’appellante non erano pertinenti al bando, anzi, la verificazione disposta con sentenza n. 297/2015 dimostra che, a differenza di quelle delle concorrenti, non necessitavano di ulteriori pareri o autorizzazioni;
e comunque tale profilo non era contenuto nel preavviso ex art. 10-bis, legge 241/1990;

13. Si è costituita in giudizio e controdeduce la Regione Campania.

14. Con ordinanza n. 838/2017, questa Sezione ha disposto l’acquisizione di copia della verificazione disposta nell’ambito del giudizio definito dalla sentenza n. 297/2015 e richiamata nella sentenza appellata.

15. L’incombente è stato eseguito con nota prot. 63 in data 9 marzo 2017.

La verificazione (effettuata da un funzionario della Soprintendenza suindicata) conferma la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, alla luce della natura delle opere progettate.

16. Il Collegio osserva che non sembra dubbio che la domanda di finanziamento riguardasse un progetto che non poteva ritenersi assistito da tutte le necessarie autorizzazioni, e che pertanto, non risultando cantierabile, non avrebbe dovuto conseguire il punteggio minimo necessario per ottenere il contributo.

E che, dunque, la concessione del contributo risultasse,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi