Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-06-23, n. 201003971

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-06-23, n. 201003971
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201003971
Data del deposito : 23 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04328/2009 REG.RIC.

N. 03971/2010 REG.DEC.

N. 04328/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 4328 del 2009, proposto da:
Spilotro F, rappresentato e difeso dall'avv. N R, con domicilio eletto presso Mariano Boratto in Roma, via S.Croce in Gerusalemme, 75;

contro

Comune di Carlopoli, rappresentato e difeso dall'avv. O M, con domicilio eletto presso O M in Roma, via Arno N.6;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'avv.M B, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Elettorale Circondariale di Lamezia Terme;

nei confronti di

Arcuri Bruno, Gentile Luca, Sacco Maria Antonietta, Chiellino Clementina, Arcuri Raffella, Pettinato Angelina, Arcuri Francesca, Scavo Amedeo, Butera Francesco, Spilotro Salvatore, Guerino Eugenio, Paonessa Francesco, Mazzei Maria Francesca;

per la riforma

della sentenza del TAR CALABRIA - CATANZARO -SEZ. II n. 01040/2008, resa tra le parti, concernente ELEZIONE ALLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE DI CARLOPOLI.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati avv. R. Boratto, su delega dell'avv. Raimondi e l'avv. Morcavallo O.;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, in qualità di cittadino elettore iscritto nelle liste del comune di Carlopoli, con il ricorso introduttivo si duole dell’ammissione alla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale, svoltasi in data 13 e 14 aprile 2008, della lista elettorale n. 2, “Insieme ce la faremo”.

Sostiene, in particolare, che in violazione dell’art. 30 del Dpr n. 570/1960 e dell’art. 2 del Dpr

n. 132/93, la lista non avrebbe prodotto la prescritta dichiarazione consistente nel fatto che la stessa veniva presentata in nome e per conto del partito di cui utilizzava il simbolo (il “ P.D. “) e che, inoltre, l’ulteriore simbolo contenuto nel contrassegno (un arcobaleno) era utilizzato anche dalla formazione “Sinistra arcobaleno”, e pertanto, in mancanza di specifica autorizzazione di tale partito, lo stesso avrebbe potuto indurre in errore gli elettori.

Il Tar ha respinto il gravame.

Con l'appello in esame vengono riproposti i motivi di censura sopra richiamati.

Il comune di Carlopoli, costituitosi in giudizio, ha eccepito la tardività dell'appello, l’inammissibilità del ricorso per nullità della notifica al Ministero dell'interno ed alla Commissione elettorale e la sua infondatezza nel merito.

L'appellante, in memoria, ha rilevato la cessazione della materia del contendere perché, essendo deceduto il sindaco, si dovrà procedere, ai sensi dell'articolo 53 del T.U.E.L., a nuove elezioni;
ha, comunque, insistito a sostegno dei motivi di gravame dedotti.

DIRITTO

Attesa l'infondatezza dell'appello, il collegio ritiene di dover prescindere dalle eccezioni preliminari proposte da entrambe le parti.

Secondo la disciplina risultante dal combinato disposto delle richiamate disposizioni, le liste che intendono competere alle elezioni comunali, per poter utilizzare il simbolo di un partito o gruppo che abbia conseguito almeno un seggio in Parlamento, necessitano di un'apposita attestazione da cui risulti che le liste stesse vengono presentate in nome e per conto di quel partito.

Nella fattispecie, risulta che il segretario politico del partito democratico ha attestato, con sottoscrizione autenticata dal notaio, che il signor M M è il segretario regionale di tale partito presso la regione Calabria;
inoltre, il signor M M, nella sua qualità, ha delegato con sottoscrizione autenticata dal notaio il signor F A a presentare il gruppo dei candidati aventi il contrassegno del “P.D.” per l'elezione del consiglio comunale ed inoltre, lo stesso signor F A ha presentato, al segretario comunale di Carlopoli, la lista “ Insieme ce la faremo”.

In relazione a tali elementi di fatto è indubbio che, nella specie, il disposto dell'art. 2 cit. sia stato rispettato, posto che la prevista dichiarazione è stata resa sotto forma di delega formale e che pertanto rileva in modo certo il dato essenziale della volontà dichiarata dai rappresentanti del partito interessato, di consentire la presentazione del contrassegno e l'utilizzo del simbolo politico del partito.

Da ciò l'infondatezza della censura.

Anche l'ulteriore motivo di gravame è infondato, atteso che la norma prevede la ricusazione dei contrassegni di lista che siano identici o che possano facilmente confondersi con quelli presentati in precedenza o usati da altri partiti o raggruppamenti politici.

Nella fattispecie, come anche rilevato dal giudice di primo grado, l'arcobaleno contenuto nel contrassegno della lista n.2 non solo fa da mero sfondo ad un paese arroccato, ma ha colori, tonalità e posizione completamente diversi da quelli presenti nel logo della “Sinistra arcobaleno”.

Pertanto, deve escludersi la possibilità di indurre in errore l'elettore, in considerazione della diversa struttura e rilevanza del contrassegno in questione per cui non appare configurabile il rischio di confusione tra i due contrassegni.

In relazione a quanto esposto, l'appello deve essere respinto, essendo infondati entrambi i motivi di censura dedotti.

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