Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-10-26, n. 201806126

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-10-26, n. 201806126
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806126
Data del deposito : 26 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2018

N. 06126/2018REG.PROV.COLL.

N. 03093/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3093 del 2018, proposto da M T, A M T e R G, rappresentati e difesi dall’Avvocato D D B, dall’Avvocato L G e dall’Avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato D D B in Roma, piazza Paganica, n. 13;

contro

Comune di Frosinone, non costituito in giudizio;

nei confronti

C R, rappresentato e difeso dall’Avvocato G M e dall’Avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. da Palestrina, n. 47;

per la riforma

della sentenza breve n. 167 del 26 marzo 2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, resa tra le parti, concernente:

a) il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale recante la proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali eletti conseguente alle elezioni comunali di Frosinone svoltesi in data 11 giugno 2017, nella parte in cui non contempla tra i candidati eletti al consiglio comunale P C (della lista “Alternativa Popolare”) e, comunque, non assegna il secondo seggio alla lista “Alternativa Popolare”, e, per la conseguente sostituzione del candidato P C (ovvero altro candidato sempre della lista “Alternativa Popolare”) al candidato C R (della lista “Polo Civico”);

b) il successivo provvedimento, non conosciuto, con cui in data 5 luglio 2017. è stato proclamato eletto C R;

c) ogni altro atto e provvedimento non conosciuti, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, preordinati, connessi e consequenziali, relativi alle elezioni svoltesi l'11 giugno 2017, nella parte in cui non contemplano tra i candidati eletti il candidato P C e, comunque, non assegnano il secondo seggio alla lista “Alternativa Popolare”.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato C R;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per gli odierni appellanti, M T, A M T e R G, l’Avvocato R F e per l’odierno appellato, C R, l’Avvocato G M e l’Avvocato G P;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Frosinone.

1.1. Il successivo 17 giugno 2017 si è proceduto alla proclamazione del Sindaco nella persona del candidato N O, al quale erano collegate le liste “Polo Civico” e “Alternativa Popolare”.

1.2. L’attribuzione dei seggi è avvenuta nel rispetto dell’art. 73, comma 8, del d. lgs. n. 267 del 2000, sicché alla lista “Polo Civico”, che ha ottenuto 2578 voti, sono stati assegnati quattro seggi, mentre alla lista “Alternativa Popolare”, che ha ottenuto 1288 voti, solo un seggio.

1.3. Conseguentemente sono stati proclamati eletti, per la lista “Polo Civico”, i candidati D P, F T, C C e I G.

1.4. Poiché F T è stato nominato vicesindaco, in data 5 luglio 2017, è subentrato nella carica di consigliere comunale C R, odierno controinteressato, primo dei non eletti della lista “Polo Civico”, con 241 voti.

2. Gli odierni appellanti, M T, A M T e R G, nella veste di cittadini ed elettori del Comune di Frosinone, hanno proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, per chiedere l’annullamento dei verbali della proclamazione degli eletti nella parte in cui non contemplano, tra questi, il candidato P C e comunque non assegnano il secondo seggio alla lista “Alternativa Popolare” e per la conseguente sostituzione del candidato C all’odierno controinteressato.

2.1. Gli odierni appellanti, a supporto del loro ricorso, hanno dedotto che nella Sezione n. 27 sono state annullate 4 schede alla lista “Alternativa Popolare”, in quanto le preferenze espresse ai candidati della lista erano state inserite in uno spazio diverso da quello posto a fianco della lista votata;
che nella Sezione n. 28 è stata annullata una scheda in quanto, oltre al sindaco, era stata indicata la preferenza per il candidato C senza barrare il simbolo della lista “Alternativa Popolare”;
che nella Sezione n. 35 è stato annullato almeno un voto alla lista “Alternativa Popolare” perché non era stato barrato il simbolo della lista “Alternativa Popolare”, benché fosse stata espressa la preferenza per il candidato sindaco Ottaviani e per il consigliere Luca Belli;
nella Sezione n. 47 era stato annullato un voto alla lista “Alternativa Popolare” perché era stata apposta la croce sulla lista “Ottaviani Sindaco” e la croce sul simbolo di “Alternativa Popolare”, con accanto indicate le preferenze per Arduini e C.

2.2. Si è costituito nel primo grado del giudizio il controinteressato C R che, nel contestare l’ammissibilità e, comunque, la fondatezza del ricorso principale, ha proposto a sua volta ricorso incidentale per far chiedere l’assegnazione di ben 19 voti alla lista “Polo Civico”, da rinvenirsi nelle schede contenenti i voti validi solo per i candidati sindaci, custodite nella busta 6 C presso la Prefettura di Frosinone.

2.3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, con l’ordinanza n. 526 del 20 ottobre 2017, ha disposto una verificazione per accertare se tra le schede annullate, relative alle Sezioni indicate dai ricorrenti principali, fossero rinvenibili le schede contestate dai ricorrenti.

2.4. Il viceprefetto, nella relazione prot. n. 30113 del 4 dicembre 2017, depositata il giorno successivo, ha acclarato che nelle Sezioni in contestazione non vi erano schede contenenti le controindicazioni fornite dai ricorrenti.

2.5. All’esito della verificazione i ricorrenti hanno proposto ulteriori censure, con i motivi aggiunti, e hanno chiesto una integrazione istruttoria.

2.6. Con la sentenza n. 167 del 26 marzo 2018 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, all’esito della verificazione ha respinto il ricorso principale, senza pronunciarsi espressamente sui motivi aggiunti, e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello i ricorrenti in prime cure, deducendo quattro motivi di censura che di seguito saranno esaminati, e ne hanno chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente accoglimento delle censure articolate in primo grado.

3.1. Si è costituito il controinteressato C R per chiedere la reiezione dell’appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, e in ogni caso riproponendo le censure articolate con il ricorso incidentale proposto in primo grado.

3.2. Nella camera di consiglio del 17 maggio 2018, avendo l’appellante rinunciato alla domanda cautelare, il Collegio, sull’accordo delle parti, ha rinviato la causa, per il sollecito esame del merito, ad una udienza pubblica da fissarsi.

3.3. Infine, nella pubblica udienza dell’11 ottobre 2018, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L’appello deve essere respinto.

4.1. La sentenza impugnata, seppure con una motivazione laconica, eccessivamente stringata e dunque insufficiente ad esplicitare l’ iter logico seguito, ha ritenuto che gli esiti della verificazione, disposta in primo grado, non abbiano confortato le censure dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio.

4.2. Tale valutazione, benché necessiti, in questa sede, di una doverosa integrazione motivazionale, è nella sua conclusione corretta.

4.3. Ritiene il Collegio di poter prescindere, in via preliminare, dalle eccezioni sollevate dal controinteressato quanto alla inammissibilità del gravame (pp.

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