Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-23, n. 202406660
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Testo completo
Pubblicato il 23/07/2024
N. 06660/2024REG.PROV.COLL.
N. 00210/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2024, proposto da:
M F ed E M R, rappresentati e difesi dagli avvocati G C S, G L e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, via Tagliamento, n. 14;
contro
Comune di Lentate sul Seveso, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati F V e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Anna Silvia B, quale erede di G B, Carla B, quale erede di G B, Luca B, quale erede di G B, Paolo Nicola B, quale erede di G B, Angelo Mapelli, Silvio Risicato, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 01774/2016, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lentate sul Seveso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 il Cons. F C e uditi per le parti gli avvocati G P e Cataldo Giuseppe Salerno e F V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Gli odierni ricorrenti sig.ri M F ed E M R sono proprietari di una costruzione, sita nel Comune di Lentate sul Seveso, adibita a ripostiglio, deposito attrezzi, lavanderia e rimessa per automobili, avente carattere pertinenziale rispetto alla vicina casa di abitazione.
A seguito di denuncia da parte di privati circa il carattere abusivo dell’opera, il Comune adottava nel 2007 una prima ordinanza di demolizione.
Il provvedimento veniva separatamente impugnato dinanzi al T.A.R. Lombardia sia dai sig.ri M F ed E M R attuali proprietari del manufatto, sia da parte del precedente proprietario, autore dell’abuso. Entrambi i ricorsi venivano accolti, con le sentenze n. 418/2010 e n. 489/2010 che annullavano l’ordinanza di demolizione, affermando - in particolare - il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento.
Dopo una nuova diffida da parte dei medesimi privati, il Comune adottava una seconda ordinanza di demolizione nel 2010, annullata anch’essa dal Giudice amministrativo con la sentenza n. 2825/2011, per gli stessi vizi riscontrati nella precedente, non avendo il Comune compiuto una nuova e approfondita istruttoria, essendosi invece basato sugli stessi accertamenti che avevano condotto all’adozione della prima ordinanza, annullata proprio per la ritenuta insufficienza degli elementi acquisiti.
2. - Il Comune di Lentate sul Seveso adottava, quindi, in data 28 marzo 2013 una ulteriore ordinanza di demolizione, ritenuta immune da vizi dalla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2261/2014 resa su ricorso dei sig.ri M F ed E M R.
3. - Detta sentenza veniva appellata dagli stessi sig.ri F e R.
4. - Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1774/2016 respingeva l’atto di appello.
5. - Con ricorso ex artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 3 cod. proc. civ. i sig.ri M F ed E M R chiedevano la revocazione della predetta sentenza per i seguenti motivi:
« 1) In via rescindente. Artt. 106 c.p.a. e 395, n. 3 c.p.c.: ritrovamento dopo la sentenza di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario - Violazione di legge: violazione degli artt. 2, 46, commi 1 e 2, c.p.a., nonché violazione dell’art. 111, commi I e II, Cost. - Violazione del principio di contraddittorio e del diritto di difesa - Violazione degli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione, nonché violazione degli articoli 1 e 7, comma 7, del c.p.a. vigente, nonché dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (CEDU);
2) In via rescissoria. Artt. 106 c.p.a. e 395, n. 3 c.p.c.: ritrovamento dopo la sentenza di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario - Violazione di legge: violazione del principio di libertà delle forme nelle norme regolatrici dell’attività edilizia previgenti alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 4, co. 3, e art. 11 della l. cit.) e alla legge 6 agosto 1967, n. 765 che ha novellato l’articolo 31 della legge (urbanistica) 17 agosto 1942, n. 1150;
3) Ancora in via rescissoria. Artt. 106 c.p.a. e 395, n. 3 c.p.c.: ritrovamento dopo la sentenza di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario - Violazione di legge: violazione del principio di libertà delle forme nelle norme regolatrici dell’attività edilizia previgenti alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e alla legge 6 agosto 1967, n. 765 - Violazione del principio del legittimo affidamento ».
In via istruttoria gli interessati chiedevano ordinarsi al Comune di Lentate sul Seveso il deposito in giudizio di tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque denominati, inerenti al fascicolo istruttorio della pratica edilizia avviata con atto prot. n. 155/B del 2 settembre 1965, ivi compresa la stessa cartellina del fascicolo d’ufficio, la corrispondenza e ogni comunicazione, iscritta o non iscritta al protocollo comunale, inviata (e comunque inviata) al sig. B ( rectius : B) G, nonché ogni altro atto e documento, ivi compreso il verbale della Commissione edilizia del 13 ottobre 1965.
6. - Successivamente alla notificazione e deposito del ricorso per revocazione r.g. n. 210/2024, i sig.ri F e R chiedevano in data 27/28 febbraio 2024 copia conforme e integrale del verbale della Commissione edilizia relativo alla seduta del 13 ottobre 1965, nella quale era stata esaminata la pratica edilizia n. 155/B del 2 settembre 1965 presentata dal sig. G B.
Essendo rimasta detta istanza di accesso priva di riscontro, i sig.ri F e R presentavano ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del giudizio di revocazione, deducendo le seguenti ulteriori doglianze:
« 4) Ancora in via rescindente. Artt. 106 c.p.a. e 395, n. 3 c.p.c.: ritrovamento dopo la sentenza di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario - Violazione di legge: violazione dell’art. 46, commi 2 e 3, c.p.a. vigente, nonché degli artt. 24 e 111, co. I, della Costituzione italiana;dell’art. 105, co. 1, c.p.a. e dei principi e delle disposizioni di legge di cui all’art. 1 e 7, co. 7, c.p.a. vigente;
5) In via rescissoria. Artt. 106 c.p.a. e 395, n. 3 c.p.c.: ritrovamento dopo la sentenza di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario - Violazione dell’art. 46, co. 2 e 3, c.p.a. vigente, nonché degli artt. 24 e 111, co. I, della Costituzione;dell’art. 105, co. 1, c.p.a. e dei principi di cui all’art. 1 e 7, co. 7, c.p.a. vigente ».
Reiteravano, inoltre, l’istanza istruttoria.
7. - Resisteva al gravame il Comune di Lentate sul Seveso, chiedendone il rigetto.
8. - All’udienza pubblica del 9 luglio 2024, dopo la rituale discussione, la causa passava in decisione.
9. - Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Preliminarmente, va evidenziato che la domanda di revocazione proposta dagli odierni ricorrenti si fonda sulla previsione di cui all’art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. secondo cui “ Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: … 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario ”.
Tuttavia questo Collegio ritiene non sussistente detta fattispecie nella vicenda per cui è causa.
Invero, quanto al rinvenimento di documenti asseritamente “ decisivi ”, idonei a legittimare l’esistenza del manufatto accessorio per cui è causa, la ricostruzione della parte ricorrente risulta non condivisibile e si fonda su presupposti di fatto errati e inesistenti.
Invero, la tesi sostenuta dai sig.ri F - R si basa sull’assunto secondo cui il manufatto di cui si discute sarebbe stato autorizzato dal Comune di Lentate sul Seveso.
A tal riguardo, gli odierni ricorrenti affermano in primis che il manufatto accessorio realizzato dal sig. B (precedente proprietario dell’opera de qua ) sarebbe stato implicitamente autorizzato dal Comune di Lentate con la comunicazione del nulla osta reso dalla Commissione edilizia in data 13 ottobre 1965 in seno alla pratica edilizia n. 155/B.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti la trasmissione di detto nulla osta terrebbe luogo del permesso di costruzione - mai espressamente rilasciato dal Comune di Lentate al sig. B - e sarebbe stata di per sé idonea a consentire la legittima edificazione del manufatto oggetto di causa.
Ad avviso dei sig.ri F - R, in particolare “… è ragionevolmente plausibile … ” che del suddetto nulla osta “… sia stata data comunicazione all’allora proprietario B G (rectius: B G), proprio ai fini di consentire la determinazione dei punti fissi nella proprietà privata da parte del Tecnico Comunale;d’altronde, è il Comune di Lentate sul Seveso che governa i propri atti dell’Ufficio e il protocollo degli atti in uscita … ” (cfr. pag. 17 del ricorso per revocazione).
Affermano, inoltre, i ricorrenti che “… la pratica edilizia, a quel punto, si era perfezionata con la comunicazione di siffatte decisioni all’allora proprietario …” (cfr. pag. 13 del ricorso per revocazione).
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dai sig.ri F - R, tale comunicazione non è mai avvenuta: non risulta, infatti, che il Comune di Lentate abbia mai trasmesso al sig. B il nulla osta assunto dalla Commissione edilizia con riferimento alla pratica n. 155/B.
Pertanto, la ricostruzione della parte ricorrente si fonda sulla asserita rilevanza del nulla osta della Commissione edilizia (circostanza, tuttavia, in punto di diritto da escludersi) e sulla circostanza della avvenuta comunicazione del nulla osta al sig. B, che, in realtà, non si è mai verificata.
I ricorrenti lamentano la mancata esibizione, da parte del Comune, di un documento ( i.e. la comunicazione del nulla osta) asseritamente decisivo che, tuttavia, non risulta esistente.
Non si può, quindi, sostenere che vi sia stato un comportamento ostruzionistico del Comune di Lentate, né alcun ulteriore documento agli atti di cui i ricorrenti non hanno ricevuto copia.
Allorquando i sig.ri F - R hanno presentato istanza di accesso agli atti volta ad ottenere copia della pratica edilizia n. 155/B, l’Amministrazione comunale risulta aver osteso loro il fascicolo integrale ad essa relativo.
Tale fascicolo, tuttavia, non contiene alcuna traccia dell’avvenuta asserita trasmissione del citato nulla osta (equivalente all’attuale permesso di costruire).
Non risulta esistente alcun ulteriore documento da mostrare o da produrre: tutto l’incartamento relativo alla pratica n. 155/B risulta essere stato consegnato ai ricorrenti ed è agli atti del giudizio.
Pertanto lo stesso non risulta né ignoto, né tantomeno decisivo ai fini di cui all’art. 395, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Va, altresì, rilevato che nella menzionata documentazione non solo non si rinviene alcun documento teso a dimostrare la legittimità del manufatto per cui è causa (oggetto dell’ordinanza di demolizione del 28 marzo 2013), ma si ricava la correttezza della decisione assunta dal Consiglio di Stato con la sentenza revocanda.
Invero, dalla lettura della pratica n. 155/B, emerge che, come correttamente rilevato sia dal T.A.R. Lombardia nella sentenza di primo grado n. 2261/2014, sia dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1774/2016, nella vicenda per cui è causa l’istanza presentata dal sig. B nel 1965 non si è mai perfezionata.
Più nel dettaglio, dalla citata documentazione emerge che:
- in data 2 settembre 1965 (cfr. documento n. 2 prodotto dalla difesa comunale nel giudizio di revocazione - pag. 1 frontespizio) il sig. B G ( rectius , B) aveva presentato istanza per ottenere licenza edilizia, registrata agli atti come pratica edilizia n. 155/B (cfr. documento n. 1 prodotto dalla difesa comunale nel giudizio di revocazione);
- il tecnico comunale aveva istruito la pratica e aveva ravvisato un’altezza della costruzione accessoria maggiore di cm. 50 rispetto a quanto consentito dall’art. 44, pt. 1 del regolamento edilizio, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 132/1963, vigente all’epoca (cfr. documento n. 4, ultima pagina prodotto dalla difesa comunale nel giudizio di revocazione);
- a fronte di quanto sopra, il tecnico aveva formulato il seguente parere negativo: “ Zona Estensiva;trattasi di portico e recinzione, il porticato occupa la superficie inferiore alla metà stabilita per regolamento, ma supera l’altezza di cm. 50, pertanto la sottocommissione al piano regolatore ha stabilito di portare a mt. 3 l’altezza dei portici, garage, ecc. a confine che erano autorizzabili a mt. 2,50 di altezza ” (cfr. documento n. 2, pag. 4 prodotto dalla difesa comunale nel giudizio di revocazione);
- contestualmente, la Commissione edilizia in data 13 ottobre 1965 aveva rilasciato il proprio parere endoprocedimentale positivo (il cd. nulla osta), rinviando alla determinazione dei punti fissi da parte del tecnico comunale.
Tuttavia, a causa della presenza delle difformità riscontrare dall’Ufficio tecnico nel corso dell’istruttoria, il successivo 25 ottobre 1965, la menzionata pratica edilizia n. 155/B veniva sospesa dal Sindaco in persona “ sino ad approvazione da parte del C. Comunale delle modifiche apportate alla Commissione ” (cfr. documento n. 2, pag. 5 prodotto dalla difesa comunale nel giudizio di revocazione), modifiche queste ultime volte ad incrementare l’altezza delle costruzioni accessorie, in conseguenza delle quali l’autorimessa avrebbe potuto essere edificata come da progetto.
Le suddette modifiche, tuttavia, non risultano essere mai state approvate, tant’è che il permesso di costruzione, allegato in bozza all’interno del fascicolo versato in atti e datato anch’esso 13 ottobre 1965, non è mai stato rilasciato (cfr. documento 2, pagg.