Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-05-07, n. 201002678

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-05-07, n. 201002678
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002678
Data del deposito : 7 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03525/2009 REG.RIC.

N. 02678/2010 REG.DEC.

N. 03525/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3525 del 2009, proposto da:
Manzi Esterina, rappresentato e difeso dagli avv. F C e Antonio D'Angella, con domicilio eletto presso l’avv. Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Dirigente Ufficio scolastico provinciale di Roma, Dirigente Ufficio colastico provinciale di Matera, Ministero del tesoro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stao, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO -

ROMA

Sezione III quater n. 02437/2009, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI NON INVALIDITA' INSEGNANTE ELEMENTARE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Dirigente Ufficio scolastico provinciale di Roma, del Dirigente Ufficio scolastico provinciale di Matera e del Ministero del tesoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2010 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avv. Buccellato per delega dell’avv. Carrozzo e l'avvocato dello Stato Fiorentino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La signora Esterina Manzi, insegnante elementare in ruolo dal 1985 in forza della riserva a favore degli invalidi civili, chiede la riforma della sentenza con la quale il T del Lazio ha respinto il ricorso presentato avverso il giudizio di non invalidità e il conseguente annullamento della nomina in ruolo, disposto con decreto del provveditore agli studi di Roma in data 3 settembre 1997.

Espone la ricorrente che il diritto alla riserva è stato riconosciuto sulla base del verbale della competente commissione sanitaria provinciale della USL n. 7 di Montalbano Ionico, che ha riscontrato l’invalidità del 35%, non riducibile, per ipoacusia bilaterale. Con i provvedimenti impugnati in primo grado l’Amministrazione, dopo aver espletato accertamenti volti a verificare la sussistenza o meno, al momento della nomina, della invalidità che ha determinato l’assunzione in ruolo, ha cancellato la riserva nella graduatoria pubblicata il 23 agosto 1985, peraltro già da anni esaurita e priva di efficacia, superata dalle graduatorie dei successivi concorsi magistrali, essendo emerso che l’infermità non comportava la riduzione della capacità lavorativa necessaria per la riserva.

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, non considerando che dall’esame delle risultanze dell’accertamento operato dalla commissione medica della Usl, alla quale era stato rimesso l’esame non correttamente espletato al momento dell’assunzione, emerge non già l’inesistenza della patologia, ma una diversa valutazione della stessa e che il controllo non è stato effettuato su elementi di giudizio sussistenti all’epoca dell’assunzione (settembre del 1985) alla quale doveva essere riferita la valutazione stessa, come sarebbe stato necessario, trattandosi di accertamento ora per allora.

Inoltre, il decreto impugnato non tiene conto della comparazione dell’interesse pubblico con quello della interessata, che a distanza di dodici anni si vede annullare la nomina in ruolo, e che tutti i riservatari disabili inseriti nella graduatoria di cui trattasi sono stati assunti;
la sentenza del T erra nel respingere i motivi del ricorso, anche perché l’interessata è stata posta a conoscenza dell’inizio del procedimento solo con nota successiva alla seduta della commissione medica di verifica, che si è tenuta il 7 marzo 1997 (con conseguente violazione dell’art. 7 legge n. 241 del 1990).

La ricorrente conclude per la riforma della sentenza impugnata, contrastata dall’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio.

All’odierna pubblica udienza l’appello è passato in decisione.

DIRITTO

L’appello deve essere respinto.

La ricorrente, dichiarata invalida civile dalla commissione sanitaria provinciale di Policoro in data 6 maggio 1985 per ipoacusia bilaterale con invalidità del 35% non riducibile, in data 6 settembre 1985 è stata nominata nel ruolo degli insegnanti elementari della provincia di Roma a seguito della partecipazione al concorso indetto dal provveditore agli studi, essendosi collocata al n. 509 della relativa graduatoria di merito e avendo diritto alla riserva.

In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione nel 1995 e nel 1996, l’ufficio scolastico provinciale ha disposto l’accertamento di conferma dell’invalidità riscontrata all’atto dell’assunzione e, in sede di conferma ora per allora dell’accertamento dell’invalidità ex art. 9 legge n. 638 del 1983, la competente commissione medica, nella seduta del 7 marzo 1997, ha riconosciuto la ricorrente non invalida;
conseguentemente il provveditorato agli studi, con decreto del 3 settembre 1997, ha disposto l’annullamento della nomina in ruolo dalla data di assunzione.

La sentenza impugnata ha rilevato la legittimità dei provvedimenti gravati, avendo la commissione condotto l’accertamento alla stregua della tabella indicativa delle percentuali di invalidità in vigore alla data del 6 maggio 1985, non essendo riscontrabili errori nel giudizio medico ed essendo infondati i pretesi vizi del procedimento o della motivazione.

Sotto tutti i profili considerati la decisione merita conferma.

E’ evidente, infatti, che la visita medica alla quale la ricorrente è stata sottoposta non poteva che prendere in esame le condizioni attuali della stessa, pur trattandosi di accertamento ora per allora: e tale giudizio non può ritenersi illogico o errato, sol che si consideri come l’invalidità già riscontrata ai fini della nomina in ruolo attestava una ipoacusia del 35% non riducibile, e che l’interessata non ha dato in giudizio alcuna dimostrazione di eventuali cure o terapie che abbiano invece potuto ridurre la menomazione. Non essendo emersa l’effettività della ipoacusia nel grado previsto ai fini dell’assunzione attraverso l’applicazione della riserva garantita dalla legge n. 638 del 1983, legittimamente l’Amministrazione ha disposto l’annullamento della nomina in ruolo della ricorrente, che non ne aveva diritto.

Correttamente il T ha ritenuto che l’assoluta prevalenza delle esigenze di tutela delle persone affette da invalidità e della necessità di assicurarne l’inserimento nel mondo lavorativo rendesse del tutto ininfluente la comparazione con l’interesse della ricorrente, una volta appurata l’inesistenza della menomazione;
quanto poi alla dedotta violazione degli obblighi partecipativi posti dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990, risulta dalla sentenza, non impugnata sul punto, che l’interessata proprio a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della predetta legge abbia inoltrato un esposto al ministero, asserendo di aver titolo ad essere assunta in ruolo indipendentemente dalla riserva, in quanto vincitrice di altro concorso come insegnante di sostegno. Inoltre, come rileva il T, la considerazione che la nomina è stata ottenuta mediante l’attestazione di una condizione non vera rende del tutto ininfluenti i pretesi vizi del procedimento, dal momento che la risoluzione del rapporto costituisce conseguenza necessitata della mera rilevazione della insussistenza dei presupposti per l’applicazione della riserva.

Infine, solo nell’imminenza dell’odierna udienza la ricorrente ha documentato l’iscrizione negli elenchi degli invalidi civili a far data dal 24 giugno 1985 e fino al 10 settembre 1985, sostenendo nella memoria l’effetto costitutivo del diritto alla riserva dei posti dell’iscrizione stessa: a prescindere da ogni altra considerazione, la questione è inammissibile e non può essere esaminata, trattandosi di profilo nuovo, non dedotto in primo grado, né nei motivi di appello.

In conclusione, l’appello deve essere respinto, ma le spese del giudizio devono essere compensate anche per questo secondo grado, per giustificati motivi.

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