Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza collegiale 2025-03-13, n. 202502068
Ordinanza collegiale
13 marzo 2025
Rigetto
Sentenza
15 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza
15 gennaio 2025
Ordinanza collegiale
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/03/2025
N. 02068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2025, proposto dal sig. US FO, rappresentato e difeso dagli avvocati Donatello Genovese e Nicola FO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 292/2025
Visto l’art. 58 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’impugnata decisione del Consiglio di Stato di reiezione dell’appello cautelare avverso l’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) n. 22092/2024, resa tra le parti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Consigliere Michele Tecchia e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
PREMESSO CHE:
1) con provvedimento amministrativo di rigetto impugnato innanzi al TAR Lazio, il Ministero dell’Istruzione e Merito aveva originariamente respinto l’istanza con cui l’odierno ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Romania;
2) i pilastri motivazionali di tale provvedimento erano i seguenti tre:
2.1) l’istante non è in possesso di alcuna qualifica professionale prescritta dall’ordinamento rumeno per accedere in Romania alla professione regolamentata di docente abilitato sul posto di sostegno;
2.2) in ogni caso, anche a prescindere da tale preliminare rilievo ostativo, la verifica in concreto del percorso di formazione seguito in Romania – così come risulta da un’analitica individuazione degli insegnamenti ricevuti nell’ambito di detto percorso – presenta incolmabili differenze rispetto al percorso formativo prescritto in Italia dal DM 30 settembre 2011 ai fini del conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;
2.3) infine, atteso che l’analitica individuazione degli insegnamenti racchiusi nei due percorsi di formazione evidenzia la radicale diversità di detti percorsi, non v’è spazio per misure compensative in quanto queste ultime “ trasformerebbero una formazione totalmente non idonea all’insegnamento di sostegno in Italia, in una diversa formazione, addirittura abilitante (più propriamente, di specializzazione) all’insegnamento di sostegno, venendosi così a trattare, non già di misure compensative, ma di misure trasformative, ovvero, di misure grazie alle quali una formazione conseguita all’estero, che è soltanto nominalmente una formazione sul sostegno, che è radicalmente diversa da quella prevista dall’ordinamento italiano e che, pertanto, è totalmente inidonea all’insegnamento di sostegno in Italia verrebbe trasformata in un titolo che dà accesso all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno ”;
3) il sig. US FO ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TAR Lazio, il quale - con ordinanza cautelare di rigetto n. 22092 del 6 dicembre 2024 - ha:
3.1) per un verso disposto la c.d. ‘ sospensione impropria in senso lato ’ del giudizio di primo grado, venendo in rilievo una questione pregiudiziale europea già rimessa dallo stesso TAR Lazio alla CGUE ex art. 267 TFUE in un altro analogo giudizio; la questione è se la Direttiva 2005/36/UE (così come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE) obblighi o meno il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad effettuare una comparazione in concreto dei percorsi professionali anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito in Romania (o in un qualsiasi altro Stato membro