Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-07-26, n. 202406758

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-07-26, n. 202406758
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406758
Data del deposito : 26 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2024

N. 06758/2024REG.PROV.COLL.

N. 09155/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9155 del 2021, proposto dalla società Dupont Energetica S.p.a. quale successore della Bleu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato B A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



contro

il Comune di Canosa di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso la delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini 36;



per l’annullamento ovvero la riforma

della sentenza del T.a.r. Puglia, sede di Bari, sez. III, 1 aprile 2022 n. 559, che ha pronunciato sui ricorsi riuniti nn. 804/2013, integrato da motivi aggiunti, 4/2014 e 890/2014 R.G. proposti per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti, concernenti la destinazione a parco della zona D3 - D4 in contrada Tufarelle del Comune di Canosa in Puglia:

(A- ricorso principale e motivi aggiunti n.804/2013 R.G.)

a) della deliberazione 14 marzo 2013 n.8, pubblicata all’albo pretorio dal 25 marzo 2013, con la quale il Consiglio comunale ha preso atto del verbale della Conferenza di servizi di cui appresso ed ha disposto l’armonizzazione degli elaborati grafici progettuali allegati alla variante del piano regolatore generale- p.r.g. con il quale è stata disposta la destinazione;

b) del verbale 20 dicembre 2012 della Conferenza di servizi, concernente la variante predetta;

c) della nota comunale 28 dicembre 2012 prot. n.35624;

d) del certificato di destinazione urbanistica 25 marzo 2013;

e) della deliberazione 30 luglio 2009 n.36, con la quale il Consiglio comunale ha approvato in via definitiva la variante;

f) della deliberazione 4 giugno 2009 n.935 della Giunta regionale della Puglia, concernente la variante in questione;

g) della deliberazione 12 gennaio 2007 n.2, con la quale il Consiglio comunale ha approvato la variante al p.r.g. di cui appresso;

h) della deliberazione 9 ottobre 2006 n.58, con la quale il Consiglio comunale ha adottato la variante al p.r.g.;

(B- ricorso n.4/2014 R.G.)

a) della deliberazione 24 settembre 2013 n.1756, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 14 ottobre 2013 n.133, con la quale la Giunta regionale della Puglia ha preso atto della conferenza di servizi e confermato la propria precedente deliberazione 935/2009;

e degli atti già impugnati con il precedente ricorso n.804/2013 R.G.;

(C. ricorso n.890/2014 R.G.)

a) della deliberazione 18 marzo 2014 n.19, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 7 aprile 2014 n.53, con la quale il Consiglio comunale ha approvato in via definitiva il piano urbanistico generale – p.u.g. del Comune;

b) della deliberazione 20 gennaio 2014 n.10 della Giunta regionale della Puglia, di attestazione della compatibilità del p.u.g. predetto con la pianificazione regionale;

c) della deliberazione 20 dicembre 2011 n.42 del Consiglio comunale, di adozione del p.u.g.;

d) della deliberazione 18 aprile 2012 n.11 del Consiglio comunale, di esame delle osservazioni al p.u.g.

e in ogni caso di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, in particolare della citata nota 28 dicembre 2012 prot. n.35624.

In particolare, la sentenza ha dichiarato improcedibili i ricorsi nn. 804/2013 e 4/2014 R.G. e ha respinto il ricorso n.890/2014 R.G.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il Cons. F G S e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente in I grado Bleu S.r.l., impresa attiva nel settore del trattamento rifiuti, ha allegato di avere la “ disponibilità ” di alcune aree in località Tufarelle del Comune di Canosa di Puglia, distinte al relativo catasto al foglio 77; precisamente delle particelle 184, 185, 186, 188, 198, 232, 417, 418 e 432, classificate dallo strumento urbanistico previgente ai fatti di causa, approvato con d.G.R. Puglia 15 febbraio 2005 n.118 come “ discarica in attività ”; della particella 22, classificata da tale strumento come “ zona agricola E2 ”, e della particella 12, classificata come “ cava in attività ” (fatti non contestati, ancorché il titolo di questa “ disponibilità ” non sia specificato: cfr. sentenza impugnata, § 1 del “fatto”; per gli estremi di approvazione del piano urbanistico previgente cfr. doc. 1 in I grado ricorso n. 804/2013 R.G. a p. 56 del file).

2. In questa sua qualità, ha impugnato in sequenza gli atti di cui meglio in epigrafe, con i quali il Comune ha in sintesi inteso includere i terreni in questione in una zona vincolata, denominata “ Parco Tufarelle ”, e quindi stabilire per essi un regime urbanistico ritenuto meno favorevole, con divieto di svolgervi attività estrattiva, di realizzarvi discariche e depositi di rifiuti e di ampliare le attività esistenti (fatto non contestato, cfr. appello, p. 8 in fine).

3. Per la precisione, il Comune ha dapprima impresso la disciplina urbanistica appena descritta con lo strumento di una variante, adottata e approvata con gli atti di cui in epigrafe, segnatamente con le delibere del Consiglio 9 ottobre 2006 n.58, 12 gennaio 2007 n.2, 30 luglio 2009 n.36 e 14 marzo 2013 n.8; la società ha impugnato queste delibere, e gli altri atti indicati in epigrafe, con il ricorso di I grado T.a.r. Puglia Bari n.804/2013 R.G. integrato da motivi aggiunti.

4. Successivamente, per la stessa variante, il Comune ha ottenuto l’approvazione regionale, con la delibera della Giunta 24 settembre 2013 n.1756; la società ha impugnato questa delibera, e gli altri atti indicati in epigrafe, con il ricorso di I grado T.a.r. Puglia Bari n.4/2014 R.G.

5. Infine, il Comune ha adottato e approvato un nuovo piano urbanistico generale – p.u.g., sostitutivo come tale del piano previgente e della suddetta variante.

5.1 In particolare il Comune con la deliberazione consiliare 20 dicembre 2011 n.42 (doc.4 in I grado ricorso n. 890/2014 R.G., a p.175 del file) ha adottato questo nuovo piano e con la deliberazione consiliare 18 aprile 2012 n.11 (doc. 5 in I grado ricorso n. 890/2014 R.G., a p.185 del file) ha esaminato le relative

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