Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2015-09-16, n. 201502598

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2015-09-16, n. 201502598
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502598
Data del deposito : 16 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00306/2015 AFFARE

Numero 02598/2015 e data 16/09/2015 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 8 luglio 2015




NUMERO AFFARE

00306/2015

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora S R, avverso la graduatoria definitiva del concorso ordinario scuola primaria e secondaria dell’infanzia di cui al D.M. n. 82/2012, pubblicata in data 2 ottobre 2013 dalla Direzione Regionale per la Calabria di Catanzaro, nella parte relativa all’attribuzione del punteggio del titolo di laurea posseduto dalla ricorrente.

LA SEZIONE

Vista la relazione protocollo n.

AOODGPER.

19994.SG2694-14 siglata in data 24 dicembre 2014, trasmessa con nota protocollo n.

AOODGPER.

1995.SG294-14 del 24 dicembre 2014, pervenuta il giorno 25 febbraio 2015, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Direzione Generale per il Personale Scolastico) ha chiesto il parere sull’affare indicata in oggetto;

Richiamato in fatto quanto espone la riferente amministrazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Carlo Visciola;


PREMESSO E CONSIDERATO

FATTO

La professoressa S R partecipava alla procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti, indetto con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, per la classe di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) della Regione Calabria, all’esito della quale, nella graduatoria definitiva pubblicata in data 2 ottobre 2013, vedeva riconfermato il punteggio di 1,5 attribuito per i titoli culturali, anziché quello di punti 2, per il possesso della laurea che riteneva spettantegli.

Avverso tale graduatoria, insorgeva, quindi, l’interessata, chiedendone la rettifica “in parte qua”, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, datato 25 ottobre 2013 e proposto in pari data, a sostegno del quale lamentava l’omessa valutazione del possesso della laurea magistrale quinquennale, in violazione di quanto a suo avviso previsto dal punto A2.6 della tabella di valutazione dei titoli allegata al citato D.M. n. 82/2012.

Con relazione trasmessa con nota in data 24 dicembre 2014, pervenuta alla sezione il 25 febbraio 2000, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, in quanto non notificato ad almeno uno dei contro interessati, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.p.r. 1199 del 1971.

Nel merito, richiamato il verbale in data 30 giugno 2014 della Commissione giudicatrice riunita si per riesaminare la posizione di alcuni candidati - tra cui l’odierna ricorrente - sosteneva la legittimità del punteggio attribuito alla professoressa SPAGNOLO per la valutazione dei titoli, concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Rileva la Sezione che la relazione istruttoria ministeriale è pervenuta priva dell’allegato n. 4 (domanda di partecipazione e dichiarazione dei titoli valutabili), che, dallo stralcio del verbale del 30 giugno 2014 - versato in atti - risultava essere stata riesaminata dalla Commissione giudicatrice, a seguito della presentazione del ricorso straordinario, sia pure per sostenerne l’infondatezza e confermare il punteggio a suo tempo conferito alla concorrente S R (prova scritta punti 28/40;
prova orale punti 40/40;
titoli valutati 1,50 per complessivi punti 69,50 titolo di preferenza R2).

È necessario, quindi, ai fini della completezza dell’istruttoria, che il Ministero riferente provveda a trasmettere a questa Sezione anche indicato allegato 4), non potendo considerarsi che al fascicolo del gravante non risulti versato un atto espressamente richiamato nella relazione istruttoria.

Con l’occasione, ritiene la Sezione opportuno, nell’ottica del sempre maggiore allineamento delle garanzie procedimentali offerte dal ricorso straordinario a quelle proprie dei procedimenti giurisdizionali, ribadita dalla giurisprudenza consultiva con maggior vigore a seguito del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (e, in particolare, dall’art. 7, comma 8 di tale decreto), che la relazione istruttoria e gli atti ad esso allegati - che non risultino già in possesso dell’interessata -siano portati a conoscenza della ricorrente, con l’assegnazione a quest’ultima di un termine di 30 (trenta giorni) per la presentazione di eventuali repliche e/o deduzioni.

Per l’esecuzione degli implicati incombenti istruttori, la Sezione assegna all’Amministrazione, che sul loro esito potrà riferire anche con la sola lettera a firma del competente Direttore Generale - il termine complessivo di gg. 120 (centoventi), decorrente dalla comunicazione in forma amministrativa del presente parere interlocutorio all’amministrazione stessa, oltre che alla ricorrente interessata.

Resta, nel frattempo, sospesa ogni ulteriore pronuncia in rito e sul merito del ricorso in esame, anche per quanto concerne l’istanza cautelare.

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