Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-14, n. 202301536
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Testo completo
Pubblicato il 14/02/2023
N. 01536/2023REG.PROV.COLL.
N. 04977/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4977 del 2022, proposto da
Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Marina, Direzione per L'Impiego del personale Militare della Marina Maripers, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
M M, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 790/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti l’Avvocato M N e l'Avvocato dello Stato Daniela Canzoneri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Il Tenente di Vascello del ruolo normale del Corpo sanitario della Marina in SPE, Manigrasso Michela, ha proposto ricorso al Tar Puglia Lecce per l’annullamento del provvedimento prot. n. M_D GMIL REG2021 0524813 del 30 novembre 2021, con cui il Ministero Difesa ha respinto l’istanza presentata dall’Ufficiale al fine di ottenere il collocamento in congedo straordinario senza assegni, ai sensi dell’art. 1506, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare di seguito anche C.O.M.), per la frequenza del corso di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore presso l’Università degli studi Campus Biomedico di Roma.
L’istante ha dedotto la violazione dell’art. 1506 del D.Lgs. n. 66/2010, violazione dell’art. 97 Cost., violazione della legge n. 241/90, eccesso di potere.
Con la sentenza impugnata il ricorso è stato accolto.
In particolare, il T.A.R. dopo aver dato conto dell’orientamento contrario al ricorrente espresso dal consiglio di Stato (sentenza n. 6178 del 2021) ha dissentito dagli approdi di tale pronuncia e ha annullato l’atto gravato.
2) L’Amministrazione ha impugnato la sentenza di accoglimento, ribadendo in sede di motivi di ricorso la correttezza dell’orientamento già espresso da questo Consiglio di Stato e segnalando anche la successiva sentenza di questa Sezione del 27.4.2022, n. 3363.
Si è costituita in giudizio l’appellata che, a sostegno della correttezza della sentenza gravata, ha dedotto, in sintesi, che, nel caso in esame, deve trovare piena applicazione l’art. 6, comma 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398, (non abrogato) recante norme in materia di borse di studio universitarie, secondo cui “ ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza ”.
Inoltre, l’art. 1506, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 66/2010 dispone che “ al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice: il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero, di cui all’articolo 6, comma 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni ”.
L’art. 1506 contempla, quindi, ipotesi aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 757 del d.lgs. n. 66/2010, che riguarda i corsi di specializzazione pagati dallo Stato (entro una quota di riserva del 5%).
Diversamente opinando, sarebbe del tutto illogica e priva di senso giuridico la scelta del legislatore di introdurre con l’art. 1506 C.O.M. una disciplina ad hoc per i dottori in formazione specialistica non rientranti nella disciplina di cui all’art. 757 C.O.M. atteso che, di contro, costituirebbe un non senso giuridico e logico, da un lato riconoscere il