Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-04, n. 202306536

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-04, n. 202306536
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306536
Data del deposito : 4 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2023

N. 06536/2023REG.PROV.COLL.

N. 02583/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2583 del 2019, proposto da P D V, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 5466/2018, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 10 maggio 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti l’avv. R S per parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza gravata il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento dell'ordinanza n. 24 del 13 maggio 2013, prot.n. 3240 del 25 maggio 2013, con la quale il Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha ordinato al ricorrente l'immediata sospensione dei lavori ed ha ingiunto la eliminazione o rimozione di pretese opere abusive realizzate in Terzigno, alla via Barri n.26, indicate nella predetta ordinanza, e della lettera informativa per C.N.R. n.35/12 prot.1859 del 29 dicembre 2012 redatta dal Comando Stazione del Corpo Forestale di Boscoreale.

L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 10 maggio 2023.

2. In fatto risulta che l’odierno appellante ha eseguito opere prive di titolo edilizio, oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 110 del 21 dicembre 2000, non impugnata.

Successivamente, a seguito di sopralluogo del 5 dicembre 2012, si accertava non soltanto la mancata ottemperanza a tale provvedimento, ma altresì la violazione dei sigilli e la realizzazione di ulteriori manufatti edilizi in assenza dei necessari titoli.

Contro la sentenza del T.A.R., che ha respinto il ricorso, l’appellante deduce un unico, articolato motivo di gravame, rubricato “Error in procedendo, error in iudicando, violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001 e smi, specie degli artt. 3, 6, 10, 20, 22, 31 e 36, violazione L.R. Campania n. 19/2001 e s.m.i., violazione e falsa applicazione della L.R. Campania n. 16/2004; del D.Lgs. 42 del 22.1.2004; della L. 394/1991, del Piano Nazionale de Parco adottato con delibera di G.R. Campania n. 618 del 13.4.2007, approvato nel 2010, delle Norme Tecniche di attuazione di Piano del Parco, dei Piani Territoriali Paesistici, degli Accordi di Programma stilati tra l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ed il Comune di Terzigno, violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, e s.m.i, eccesso di potere, inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, omessa istruttoria, violazione del giusto procedimento, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, contrasto con norme e principi comunitari”.

Il mezzo muove una serie di censure che principalmente riguardano la normativa applicabile (in ragione dell’epoca di commissione degli abusi), e pretesi vizi istruttori e motivazionali del provvedimento, nonché la ritenuta qualificazione dell’abuso come “abuso di necessità” tutelato dalla Carta E.D.U.

3. Un primo profilo di censura concerne la collocazione degli abusi sul piano storico-fattuale, e la conseguente individuazione della normativa applicabile.

Il T.A.R. ha sul punto ritenuto che “ L’affermazione del ricorrente secondo cui, ad eccezione della recinzione del lotto sanzionata con l’ordine di demolizione del 2000, tutte le altre opere sarebbero state eseguite tra il 2006 ed il 2007 non è supportata da alcuna evidenza documentale agli atti del giudizio e neppure assistita da un semplice inizio di prova ed è solo nella relazione di sopralluogo del 5 dicembre 2012 del tecnico comunale che viene additata per la prima volta l’avvenuta realizzazione di nuovi manufatti edilizi, in violazione dei sigilli a suo tempo apposti ”.

Il primo giudice ha inoltre affermato che “ quand’anche le ulteriori opere di trasformazione dei luoghi, che comprendono la realizzazione di nuovi volumi in parte adibiti ad uso abitativo (come è stato documentato

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