Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2022-02-10, n. 202200307
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Testo completo
Numero 00307/2022 e data 10/02/2022 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 9 febbraio 2022
NUMERO AFFARE 01076/2021
OGGETTO:
Ministero della difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’appuntato scelto in congedo -OMISSIS-per l’annullamento, previa sospensione, della determina n. 327699/M2-4 del 28 dicembre 2020, concernente cessazione anticipata dal servizio permanente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto, purché lesivo.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota n. 327699/C1-13 del 15 settembre 2021, con la quale il Ministero ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;
Premesso:
Il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione, della determina n. 327699/M2-4 del 28 dicembre 2020 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con la quale è stata sancita la sua cessazione anticipata dal servizio permanente a domanda e la contestuale collocazione nella categoria della riserva a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto, purché lesivo.
L’interessato – premesso di aver presentato in data 18 luglio 2020 domanda di proscioglimento anticipato dall’Arma dei Carabinieri sostenendo di essere stato asseritamente vittima di un’azione persecutoria esercitata nei suoi confronti dalla scala gerarchica negli ultimi tre anni e di aver successivamente richiesto, con esito positivo, di differirne gli effetti al 31 dicembre 2020 –, lamenta di essere stato messo al corrente solo il 30 dicembre 2020 del contenuto della circolare n. M_D GMIL REG2018 0355678 del 22 giugno 2018 del Ministero della difesa e che tale circostanza non gli avrebbe consentito di valutare adeguatamente la propria posizione, e ciò anche in considerazione del comportamento dell’ufficiale che aveva proceduto alla notifica del provvedimento e più in generale dell’Amministrazione, che avrebbe omesso di informarlo tempestivamente circa il termine di esercizio della facoltà di revoca dell’istanza di congedo.
Il Ministero della difesa, con relazione trasmessa con nota n. 327699/C1-13 del 15 settembre 2021, ricostruisce lo sviluppo della vicenda – riferendo, tra l’altro, che nel corso della sua carriera il ricorrente era