Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-11-28, n. 201106289

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-11-28, n. 201106289
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201106289
Data del deposito : 28 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05432/2009 REG.RIC.

N. 06289/2011REG.PROV.COLL.

N. 05432/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5432 del 2009, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

M K, rappresentato e difeso dagli avv. L F, P L, con domicilio eletto presso L F in Roma, via G. Gioacchino Belli 36;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Lombardia, Sede di Brescia, Sezione I, n. 00370/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO CITTADINANZA ITALIANA.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di M K;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’attuale appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino siriano residente in Italia, avendone maturati i presupposti ha fatto istanza per la concessione della cittadinanza italiana.

L’istanza è stata respinta con un atto (del Ministro dell’Interno) motivato con alcune premesse riguardanti in generale l’ampia discrezionalità e la qualificazione dell’interesse pubblico inerenti alla materia; e con l’affermazione che da una nota informativa (di cui sono citati gli estremi ma non il contenuto) «emergono elementi tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza».

2. L’interessato ha impugnato l’atto davanti al T.A.R. Brescia.

A seguito di apposita ordinanza istruttoria, l’Amministrazione ha prodotta una nota riservata del Dipartimento per le civiltà civili e l’immigrazione, Segreteria di Sicurezza, del Ministero dell’Interno, da cui risulta che a carico del ricorrente sono stati segnalati «relazioni con servizi informativi esteri, svolgimento di traffici illeciti con organizzazioni estere mediante fittizie imprese commerciali, condanna per emissione di assegni a vuoto e un procedimento penale pendente per violazione della legge sugli stupefacenti».

3. Dopo la produzione di tale materiale, il T.A.R. Brescia ha emesso una nuova ordinanza istruttoria con la richiesta di fornire «ulteriori informazioni atte a confermare la veridicità di quanto evidenziato nella predetta nota, nelle forme e con le modalità che il Ministero ritenesse più opportune al fine di salvaguardare l’esigenza di cautela e di riserbo sulle informazioni fornite ai fini del

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