Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-11-14, n. 201907821
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2019
N. 07821/2019REG.PROV.COLL.
N. 02669/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2669 del 2012, proposto dal dottor F S P, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, F C e F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F C in Roma, via della Giuliana, 101,
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 8256/2011, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2019, il Cons. G O e uditi per le parti gli avvocati Alessia Guerra, su delega degli avvocati Felice e G C e l’avv.to dello Stato Cristina Gerardis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di vedersi riconoscere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 425 del 1984, cinque anni di anzianità convenzionale da valutarsi nella misura del 3 per cento per ciascun anno e la condanna del Ministero della Giustizia all’adeguamento del trattamento economico e alla corresponsione degli emolumenti arretrati con interessi legali e rivalutazione monetaria. E ciò sulla rilevata circostanza che l’articolo 2, comma 12, della legge n. 111 del 30 luglio 2007, di riforma della disciplina di accesso alla magistratura, ha fatto salva l’applicazione delle norme in tema di progressione stipendiale dei magistrati ordinari di cui alla legge n. 425 del 1984 e che, pertanto, il premio d’ingresso riconosciuto ai magistrati entrati in carriera a seguito di concorso di secondo grado, dovrebbe essere riconosciuto anche a coloro che siano entrati in carriera prima della suddetta riforma.
2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza meglio indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso in considerazione della diversità sostanziale che sussiste fra chi è entrato in magistratura a seguito di concorso di secondo grado e chi, entrato precedentemente alla riforma del 2007, ha partecipato al concorso di primo grado.
3. Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello articolato in cinque motivi di gravame:
a ) difetto di giurisdizione, vertendo la questione su diritti soggettivi di pura natura economica e, in subordine, viene sollevata la questione di costituzionalità per violazione dell’articolo 111 della