Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-01, n. 202302194

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-01, n. 202302194
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302194
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2023

N. 02194/2023REG.PROV.COLL.

N. 03945/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3945 del 2018, proposto da
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Società Rei Marina s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P B in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 16;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Comune di Muravera, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 845/2017, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Rei Marina s.n.c. e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2023 il Cons. G P e uditi per le parti gli avvocati S S e A N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso del 2016 la società Rei Marina s.n.c. ha chiesto al Tar per la Sardegna l’annullamento:

- della determinazione n. 348 prot. n. 7001 TP/CA-CI del 22 febbraio 2016, notificata in data 22 febbraio 2016, avente ad oggetto "Condono edilizio ai sensi della l. 326/2003. Inammissibilità a condono delle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico e riconducibili alla tipologia 1 e 2 di cui all'allegato 1 al decreto legge n. 269 del 2003 (convertito in legge 326 del 2003), e delle opere erratamente qualificate come afferenti alla tipologia 6";

- di ogni altro atto antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso alla determinazione di cui sopra e, in particolare, della nota della Soprintendenza competente per territorio, prot. n. 16007 del 7 novembre 2015, nella parte in cui - pur evidenziando che il parere dell'ufficio è ritenersi acquisito ai sensi della l. n. 124/2015 - afferma che l'intervento oggetto del condono edilizio richiesto dalla società ricorrente non rientri tra le tipologie ammissibili.

1.1 Con ricorso per motivi aggiunti la stessa società ha poi chiesto l’annullamento:

- della determinazione n. 1192, prot. n. 1192 TP/CA-CI del 13 giugno 2016, notificata in pari data, con la quale il Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica della Regione Autonoma della Sardegna ha ordinato alla società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, “la rimessione in pristino, a proprie spese, dei luoghi, per aver eseguito lavori su beni paesaggistici soggetti a vincolo senza la prescritta autorizzazione ex art. 146 d.lgs. 42/2004, consistenti nella realizzazione di una camera da letto e l'ampliamento di una esistente, nell'ampliamento della veranda sul fronte anteriore dell'unità, nella realizzazione di un ripostiglio sul fronte laterale dell'unità e opere di sostituzione dell'originaria copertura della veranda da cannucciato a muratura”;

- di ogni altro atto antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso alla determinazione di cui sopra.

2. Il giudice di prime cure così ha sintetizzato le premesse in fatto:

- con domanda presentata al Comune di Muravera in data 9.12.2004, la società Rei Marina ha richiesto il condono, ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, per le opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ricadenti nel territorio del Comune di Muravera, località Piscina Rei, Via dei Tamerici n. 59, distinte al N.C.E.U. al Foglio 40/B Mappale 88;

- gli interventi edilizi realizzati abusivamente e oggetto dell’istanza di condono consistevano nell’ampliamento e nella manutenzione straordinaria di un fabbricato residenziale completati nel corso dell’anno 2000;

- il Comune di Muravera, con nota prot. 8230 del 12 agosto 2009, trasmetteva al Servizio Tutela del Paesaggio per le province di Cagliari e Carbonia - Iglesias l’istanza di autorizzazione ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per il conseguimento del nullaosta paesaggistico;

- con nota prot. 9835 del 22 febbraio 2012, il Servizio Tutela del Paesaggio per le province di Cagliari e Carbonia – I esprimeva parere favorevole e richiedeva all’istante, in via istruttoria, la produzione di una perizia giurata concernente la determinazione del valore relativo all’utile conseguito mediante la realizzazione delle opere abusive;

- con successiva nota prot. 44245 del 19 ottobre 2015, il Servizio Tutela del paesaggio della Regione interessava la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Cagliari e Oristano del Ministero dei beni, Attività culturali e Turismo, affinché rilasciasse il parere di cui all’art. 32 della l. 47/1985;

- con nota n. 16007 del 7.11.2015 la Soprintendenza comunicava che il parere richiesto era da intendersi acquisito per silenzio assenso ai sensi della legge n. 124/2015;

- nondimeno in tale nota la Soprintendenza riteneva che l’intervento in questione non rientrasse tra quelli ammessi al condono;

- di conseguenza, disattendendo la propria precedente determinazione favorevole, il Direttore del Servizio Tutela del Paesaggio comunicava, ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990, le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza tesa all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica;

- successivamente, dando atto degli approfondimenti istruttori svolti e del fatto che, a fronte della comunicazione di cui al capoverso precedente, l’interessata aveva presentato controdeduzioni inidonee a superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, veniva adottata, a firma del Direttore Generale in sostituzione del Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia, la determinazione n. 348 del 22 febbraio 2016, con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda di condono presentata dal ricorrente, sul rilievo che le opere abusive rientrassero nelle tipologie di abuso 1, 2 e 6 di cui all’allegato 1 al decreto legge n. 269 del 2003;

- detto provvedimento è stato impugnato dalla società Rei Marina con il ricorso principale;

- con determinazione n. 1192 del successivo 13 giugno 2016, il Direttore del Servizio Tutela del Paesaggio per le Province di Carbonia – I ordinava alla società la rimessione in pristino dei luoghi;

- tale ulteriore provvedimento è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti.

2.1 A sostegno dell’impugnazione principale venivano dedotti i seguenti motivi:

I. Erronea attribuzione della natura provvedimentale al parere ex art. 2, comma 1, lett. d), l.r. 4/2004 e art. 32, commi 26 e 27, l. 326/2003. Eccesso di potere ed incompetenza relativa.

II. Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento della realtà fattuale e giuridica.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. 326/2993 e l.r. n. 4/2004.

2.2 A sostegno del ricorso per motivi aggiunti venivano formulati i seguenti rilievi:

I. Violazione degli artt. 27 T.U. n. 380/2001, 32 l. n. 326/2003, 107 d.lgs. n. 267/2000 e 9 l.r. n. 9/2006. Eccesso di potere ed incompetenza relativa.

II. Violazione dell'art. 167, d.lgs. n. 42/2004 nella formulazione applicabile ratione temporis . Violazione del principio di irretroattività della norma sanzionatoria.

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