Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2014-01-07, n. 201400033

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2014-01-07, n. 201400033
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400033
Data del deposito : 7 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03323/2011 AFFARE

Numero 00033/2014 e data 07/01/2014 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 novembre 2013




NUMERO AFFARE

03323/2011

OGGETTO:

Ministero della difesa direzione generale della previdenza militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -O-, Brigadiere dei C.C., avverso il decreto del Ministero Difesa n. 1568 in data 22.04.2010, notificatogli il 24 dicembre successivo, di liquidazione dell’equo indennizzo per infermità riconosciutegli dipendenti da causa di servizio.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 83762 in data 26.05.2011, trasmessa con nota prot. MDGPREVE00116793 del 14.07.2011, pervenuta il giorno 27 successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei militari congedati) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;

Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;


PREMESSO E CONSIDERATO:

IN FATTO:

Con decreto n. 1568 (POSIZIONE n. 83762/D) in data 22.04.2010,

notificato all’interessato il 24 dicembre successivo, il direttore della competente divisione della D.G. della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei volontari Congedati del Ministero della Difesa conferiva al Brig. C.C. -O- l’equo indennizzo, ritenuto spettante al militare per le infermità allo stesso riconosciute come SI dipendenti da causa di servizio e per le quali era stato chiesto il beneficio in questione.

Avverso tale decreto insorgeva il sottufficiale interessato, lamentando sostanzialmente l’errata applicazione, da parte dell’Amministrazione, dei criteri di calcolo per la determinazione dell’equo indennizzo, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 24 febbraio 2011 e proposto il 1° marzo successivo.

Con relazione in data 26 maggio 2011 (POS. n. 83762), trasmessa con nota del 14.7.2011 pervenuta il 27 successivo, il Ministero della Difesa eccepiva preliminarmente l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui tendeva all’annullamento di precedenti atti dell’Amministrazione rimasti inoppugnati e, quindi, intangibili.

Con riferimento all’impugnato decreto n. 1568 del 22 aprile 2010, sosteneva la correttezza del calcolo operato per la liquidazione dell’equo indennizzo e la conseguente infondatezza delle censure al riguardo mosse dal ricorrente col gravame in questione.

IN DIRITTO:

Ritiene la Sezione che l’istruttoria non sia completa e di dover disporre l’acquisizione di ulteriori documenti e chiarimenti, ai sensi dell’art. 13 comma 1° del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, al fine di poter esprimere il parere di competenza sul ricorso in esame.

Con esso il Brg. dei C.C. in congedo -O- contesta, essenzialmente, la correttezza dei calcoli effettuati dall’Amministrazione con l’impugnato d.d. n. 1568 in data 22.04.2010, nel liquidargli l’equo indennizzo spettantegli, lamentando in primo luogo la decurtazione del 25% per aver maturato i 50 anni di età.

La domanda, pur essendo richiamata tra gli allegati al ricorso (al n. 1) non risulta in atti, né è stata trasmessa dall’Amministrazione ad avviso della quale la riduzione in discorso non sarebbe più contestabile, in quanto già applicata con precedente decreto non tempestivamente impugnato e divenuto intangibile

Il decreto n. 1568 del 22.04.2010 impugnato dà atto, nel preambolo, che “l’interessato è nato il 20.01.1947 e che pertanto l’ammontare dell’equo indennizzo non va assoggettato alle riduzioni previste dall’art. 2 della legge 1094/70, non avendo il richiedente maturato all’atto dell’evento dannoso il 50° anno di età”.

Non è chiaro, dunque, perchè l’Amministrazione, avendo escluso le riduzioni (del 25% del 50%) previste dall’art. 2 della L. 23 dicembre 1970 n. 1094 – per il militare che al momento dell’evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età –, abbia poi operato siffatta riduzione come si evince dal prospetto di liquidazione contenuto nel decreto medesimo.

È necessario, pertanto, acquisire copia della domanda che il ricorrente sostiene presentata in data 20 aprile 1994, tenuto anche conto che con riguardo al richiamato art. 2 della L. n. 1034/1970 la giurisprudenza amministrativa ha precisato che la data rilevante per la liquidazione dell’equo indennizzo è quella della presentazione della domanda di riconoscimento da parte del dipendente, data alla quale retroagiscono gli effetti del riconoscimento medesimo (“ex multis”: C.d.S. – IV SEZ. 14.04.1998 n. 612;

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