Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2014-03-19, n. 201400940

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2014-03-19, n. 201400940
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400940
Data del deposito : 19 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00399/2013 AFFARE

Numero 00940/2014 e data 19/03/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 15 gennaio 2014




NUMERO AFFARE

00399/2013

OGGETTO:

Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal caporal maggiore, in ferma prefissata quadriennale, -OMISSIS- per l’annullamento, previa sospensiva, della nota ministeriale del 25 maggio 2012, di diniego dell’arruolamento per chiamata diretta nominativa, ai sensi dell’art. 705 del d. lgs. n. 66/2010.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 460505 del 18/12/2012 con il quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Visto il parere interlocutorio espresso nell’Adunanza del 15 maggio 2013;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico;


Con istanza del 27 marzo 2012, il caporal maggiore in ferma prefissata quadriennale -OMISSIS- inoltrava domanda di arruolamento per chiamata diretta ai sensi dell’art. 705 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) in qualità di figlio del Sovrintendente Capo della polizia di Stato -OMISSIS-, al quale era stato riconosciuto, con atto del 21 dicembre 2011, lo status -OMISSIS-. Tale istanza veniva respinta con provvedimento ministeriale prot. n.

MDGMILI III SRO

3/00 27317 notificato il 5 luglio 2012, atteso che la procedura per chiamata diretta nominativa prevista dal citato art. 705 del d. l.vo n. 66/2010 prevede l’arruolamento in questione per i soli congiunti dal personale appartenente alle Forze Armate.

Avverso detto provvedimento, insorgeva l’interessato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sottoscritto il 29 febbraio 2012, con il quale chiede l’annullamento, previa sospensiva, dell’atto impugnato per i seguenti motivi: 1) Erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 705 D. lgs. 66/10;
disparità di trattamento;
disapplicazione dei principi generali rinvenienti nella normativa di settore ed erronea interpretazione della stessa;
contraddittorietà e manifesta ingiustizia;
2) Eccezione di illegittimità costituzionale e istanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ex art. 13 d.P.R. n. 1199/71.

Secondo il ricorrente, l'attribuzione del beneficio previsto del predetto articolo 705 a favore dei familiari del personale delle Forze Armate contrasta con il carattere solidaristico dell'istituto, dando luogo ad una preclusione irragionevole, in violazione di norme e principi dì rango costituzionale.

Il ricorrente ha richiamato la posizione espressa dallo Stato maggiore dell'Esercito, con la nota prot. n. 1882 Restae del maggio 2012, in cui viene evidenziata la preoccupazione per una disparità di trattamento tra congiunti -OMISSIS- appartenenti alle Forze Armate e quelle appartenenti alle Forze di Polizia, in un quadro normativo che progressivamente ha inteso superare qualsiasi forma di discriminazione tra -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-à e all'interno di ciascuna categoria e che ha consentito parità di accesso ai medesimi benefici a tutti i soggetti e ai loro familiari elencati nell'articolo 1, comma 563 della legge n. 266/2005 o ad essi equiparati ai sensi del comma successivo.

Nell’evidenziare l'ingiustizia e l'inammissibilità di una discriminatoria interpretazione del predetto articolo 705, il ricorrente ha ritenuto che, nella specie, siano sussistenti tutti i requisiti previsti dalla norma in questione e ha posto conseguentemente l'eccezione di illegittimità costituzionale della stessa (qualora non si acceda ad una diversa interpretazione) per evidente contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, con riguardo a familiari di -OMISSIS- con pari dignità.

L'Amministrazione, nella sua relazione, ha respinto le censure ed ha ritenuto infondato il gravame, rifacendosi alla lettera degli articoli 1 e 705 del d. lgs. n. 66/2010, secondo cui l'istituto della chiamata diretta normativa va applicato esclusivamente a favore dei congiunti del personale appartenente alle Forze Armate, tra le quali non rientra la Polizia di Stato.

Con il parere interlocutorio reso nell’Adunanza del 16 maggio 2013, richiamato in epigrafe, la Sezione invitò l’Amministrazione a trasmettere gli atti allegati citati nel ricorso non versati ed a far conoscere, alla luce di quanto affermato dal Reparto Affari giuridici del personale dello Stato maggiore Esercito, nella nota Restae del 3 maggio 2012, così come desunti dal gravame a pag. 3, se la norma in questione sia stata oggetto di una specifica riflessione tesa a verificare la "ragionevolezza" di una interpretazione, da inquadrarsi oggettivamente nell’ambito normativo di riferimento. Ciò con specifico riguardo a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 della legge n. 407/98, dall'articolo 2 della legge n. 288/99, dall'articolo 1, comma 562 e 563 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal D.P.R. n. 243/2006, regolamento adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze, significando, peraltro, che la suddetta disciplina sulla provvidenze alle -OMISSIS- non è stata incisa dagli articoli 2268 e 2269 del decreto legislativo n. 66/2010.

Con nota prot. M.DGMIL2VDGCI2SC 0238240 del 3 settembre 2013, il Ministero della difesa, in adempimento di quanto disposto con la già richiamata pronuncia interlocutoria del 15 maggio 2013, ha provveduto a trasmettere gli atti ed i documenti richiesti. E, in relazione alla specifica domanda posta con l’anzidetta pronuncia, con richiamo in particolare al parere reso dal Reparto affari giuridici dello Stato maggiore Esercito in data 3 maggio 2012, dopo aver riassunto il quadro normativo riferito alla materia per quanto attiene specificamente alle Forze Armate, ha affermato testualmente: “In via preliminare è d'uopo rappresentare che il citato parere di Forza Armata è un atto endoprocedimentale non vincolante per PERSOMIL, tenuto conto che la competenza in ordine all'emanazione del provvedimento finale di accoglimento ovvero di rigetto delle istanze in argomento è radicata nella prefata Direzione Generale. Con riferimento alla specifica istanza del C.le Magg. VFP4 -OMISSIS-, figlio del Sovrintendente Capo della Polizia dì Stato -OMISSIS-, si evidenzia che, de iure condito, posto che le norme contenute nel Cod. Ord. Mil. disciplinano le sole Forze Armate, come risulta dall'art. 1 del D.Lgs. 66/2010, il quale esclude espressamente l'applicabilità diretta alla Polizia di Stato ed agli altri corpi non appartenenti alle Forze Armate, l'istante non risultava legittimato al beneficio in argomento. Orbene, in mancanza di una diversa previsione normativa, l'A.D. non poteva concedere un provvedimento "estensivo" anche a favore del ricorrente in oggetto. Da quanto sopra, ne discende che le rilevate censure del ricorrente circa un'interpretazione errata della norma risultano, ictu oculi, prive di ogni fondamento giuridico. Al contrario, deve rilevarsi che l'A.D. abbia correttamente interpretato e applicato la vigente normativa in materia di -OMISSIS-”.

La stessa Amministrazione, poi, con riguardo alla specifica domanda se la norma in questione fosse stata oggetto di specifica riflessione tesa a verificare la ragionevolezza di una sua interpretazione da inquadrarsi oggettivamente nell’ambito normativo di riferimento, ha segnalato di aver assunto apposita iniziativa nei confronti dello Stato Maggiore Difesa al fine di valutare l’opportunità di approfondire la questione al fine di armonizzare le procedure di “arruolamento” tra i Ministeri interessati (Difesa e Interno) onde pervenire ad una unica normativa per tutti i congiunti -OMISSIS-, attese le diverse possibilità di reclutamento previste a normativa vigente a favore dei congiunti -OMISSIS-, e in particolare:

“- l'art- 705 del D. Lgs. 66/2010 consente l'arruolamento quale Volontario in servizio permanente a favore dei congiunti delle Forze Armate, tra cui rientra l'Arma dei Carabinieri;

- l'art. 709 del D. Lgs. n. 66/2010 consente l'arruolamento quale allievo carabiniere a favore dei congiunti dell'Arma dei Carabinieri e delle Forze di Polizia;

- l'art. 1 del D. Lgs. n. 53/2001 consente l'arruolamento quale allievo agente a favore dei congiunti delle Forze di Polizia, tra cui rientra l'Arma dei Carabinieri.

Inoltre, dopo aver ribadito l’ambito normativo di riferimento, le fattispecie e i benefici previsti e le fonti normative che li disciplinano, ha sottolineato che per effetto dell'art. 34 della legge n. 3/2003 che ha esteso i benefìci della legge n. 407/1998, viene riconosciuto il diritto al collocamento obbligatorio a favore del coniuge e dei figli superstiti (ovvero genitori o fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti), del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi. Per i soggetti indicati è prevista l'assunzione per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto ministeri fino all'ottavo livello contributivo.

In aggiunta a quanto precede, con riferimento alle vittime -OMISSIS- -OMISSIS-à organizzata, occorre altresì evidenziare che la normativa di settore riserva al personale interessato altre opzioni di assunzione nell'ambito della Pubblica Amministrazione ed in particolare, così come recentemente confermato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Circolare 14 novembre 2003, n. 2/2003), secondo due distinti regimi giuridici.

Più precisamente, per i profili professionali:

- fino all'ex V° livello retribuivo (nelle Forze Armate è equivalente alla citata categoria dei VSP) la Pubblica Amministrazione è tenuta all'assunzione attraverso chiamata diretta con precedenza rispetto a qualsivoglia categoria protetta e senza alcuna limitazione di organico. In tale evenienza, come per l'accesso al ruolo VSP, è sufficiente ai fini della chiamata la sola istanza da parte dell'interessato all'Amministrazione alla quale è intendimento di accedere;

- dal VI° all'VIII° livello retributivo, ora corrispondenti alle posizioni economiche B3, CI e C2 (equivalenti, in prima approssimazione, ai gradi da Mar. a Ten.), anche in questo caso la Pubblica Amministrazione è tenuta all'assunzione dei congiunti -OMISSIS- per chiamata diretta. Tale obbligo, tuttavia, sussiste limitatamente al reclutamento del solo personale "contrattualizzato" del Comparto Ministeri e nel limite del 10% delle vacanze in organico.

In entrambi i casi, si fa presente che la nomina è subordinata all'espletamento di prove di idoneità finalizzate all'accertamento di specifiche capacità e conoscenze correlate alla tipologia di lavoro da svolgere ed al livello di titolo di studio per essa richieste.

Per quanto sopra, posto che un trattamento discriminante potrebbe sussistere soltanto laddove le procedure di arruolamento esaminate fossero riservate esclusivamente a favore dei congiunti -OMISSIS- delle Forze Armate, tenuto conto che ai congiunti -OMISSIS- delle Forze di Polizia il vigente ordinamento riconosce benefìci paritetici a quelli previsti per i congiunti delle Forze Armate - anche ai fini dell'arruolamento nelle carriere iniziali sopra evidenziate - il diverso trattamento normativo per i congiunti -OMISSIS- delle Forze di Polizia non può ritenersi, sotto alcun aspetto, discriminante nei termini indicati dal ricorrente”.

Conclusivamente il Ministero riferente ha ribadito, anche alla luce delle argomentazioni illustrate, la piena legittimità e correttezza del provvedimento in questa sede avversato.

Considerato:

La Sezione, rilevato preliminarmente che l’Amministrazione intimata ha evidenziato – attraverso la puntuale e dettagliata ricostruzione del quadro normativo e delle fattispecie con esso disciplinate nella materia dei benefici attribuiti ai congiunti -OMISSIS- e, particolarmente per quanto attiene ai benefici occupazionali – che l’ordinamento giuridico vigente ha apprestato un sistema di tutela solidaristico che, lungi dal realizzare situazioni di svantaggio o di disparità tra diverse categorie, riconosce sostanzialmente identici benefici ai congiunti -OMISSIS- appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di polizia, prevedendo il reclutamento per chiamata diretta di detti congiunti anche se in ambiti per così dire “riservati”, nel senso che per gli uni (congiunti degli appartenenti alle Forze Armate) è assicurato il reclutamento, in via esclusiva, nell’ambito delle medesime e per gli altri (congiunti degli appartenenti alle Forze di polizia) viene assicurato il reclutamento nella Polizia di Stato secondo le norme dettate dall’ordinamento di settore.

Per entrambe le categorie poi, come ha chiarito l’Amministrazione, l’art. 34 della legge n. 3/2003, nell’estendere i benefici previsti dalla legge n. 407/1998, ha riconosciuto il diritto al collocamento obbligatorio a favore del coniuge e dei figli superstiti (ovvero genitori o fratelli conviventi e a carico) del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, con assunzione per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello, con una norma di chiusura che sancisce la sostanziale parità di trattamento tra i diversi destinatari.

In vigenza di tale quadro normativo, il Collegio ritiene che non si appalesano fondate le censure dedotte dal ricorrente concernenti l’asserita errata interpretazione dell’art. 705 del Codice dell’ordinamento militare, dovendosi invece ritenere che l’Amministrazione, con il provvedimento impugnato ha correttamente applicato tale disposizione in ragione dell’illustrato ambito di applicazione riservato ai soli congiunti di -OMISSIS- appartenenti alle Forze Armate, a fronte del diverso e speculare ambito di applicazione del medesimo beneficio riservato dalle norme dell’ordinamento della polizia di Stato ai congiunti -OMISSIS- appartenenti alle Forze di polizia.

Parimenti infondate devono ritenersi, per le suesposte ragioni le censure, pure dedotte nel gravame, di illegittimità costituzionale del menzionato art. 705 del Codice dell’ordinamento militare in relazione al presunto, ma insussistente, contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione;
ciò è desumibile dalla sostanziale parità di trattamento di cui si è detto, assicurata dall’ordinamento giuridico vigente per quanto attiene alle forme di reclutamento per chiamata diretta previste per i congiunti -OMISSIS- appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di polizia


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