Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-24, n. 202501588
Improcedibile
Sentenza
24 febbraio 2025
Sentenza
12 maggio 2023
Ordinanza cautelare
31 ottobre 2022
Ordinanza collegiale
8 luglio 2024
Ordinanza cautelare
31 ottobre 2022
Sentenza
12 maggio 2023
Ordinanza collegiale
8 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza
24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2025
N. 01588/2025REG.PROV.COLL.
N. 10021/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10021 del 2023, proposto da
NA LA, NO SA, OT RI, GO IU, NI EL, PA SC, IO RO, HE BE, ZI SA, AM ST, ER AN, EF SI, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Ivan Marrone e Marinella Baschiera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Ivan Marrone in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rappresentato e difeso dall'avvocato SA Ela Oyana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, non costituito in giudizio;
nei confronti
LE De TI, DA RO, UR SO, CA SO, SA RG, RB RD, RA EI, LA AN, EL IC, EN AT, CA NI, IUna ID, DA NI, NA MA De LE, UC AN, LU EC, MA LA, LA ER, AO SA, SA MA, ON MA MU, ST Longo, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Rete per la Parità - Associazione per la promozione sociale per la parità uomo-donna secondo la Costituzione italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Anselmo e AO CA, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonella Anselmo in Roma, corso di Francia, n.197;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 8192/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il Comitato Pari Opportunità (CPO) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo ed alcune persone fisiche nella loro duplice qualità di componenti dei CPO territoriali dei rispettivi Ordini e di professionisti iscritti all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili, hanno impugnato dinnanzi al Tar Lazio il nuovo Regolamento per la costituzione e l'elezione dei Comitati pari opportunità emanato dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 12 luglio 2022, unitamente all’informativa che ha posticipato la costituzione del Comitato Pari Opportunità nazionale (CNPO) rispetto alle date previste dall’originario Regolamento, assumendo che dalle nuove previsioni in esso contenute discende una riduzione delle funzioni e dei poteri dei CPO e del CNPO, con l’esclusione di una loro rilevanza esterna.
In particolare hanno impugnato il Regolamento per la costituzione e l'elezione dei Comitati pari opportunità, con le modifiche degli artt. 2, comma 1, lett. b); 3, commi 1 e 2; 4, commi 1 e 2; 5, comma 1; 9, comma 1, lett. f); 10; 10 bis e 10 ter, deliberate dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d’ora in poi, Consiglio nazionale) nella seduta del 12 luglio 2022.
Hanno dedotto che l’informativa del Presidente di sospendere le elezioni del CNPO - in violazione del Regolamento allora vigente, in ragione del quale erano già state avviate a partire dall’insediamento, il 1° giugno 2022, del nuovo Consiglio dell’ordine nazionale le procedure per la designazione da parte dei singoli Cpo dei membri del Cnpo, da concludere entro venti giorni - non è stata preceduta da una delibera del Consiglio nazionale e che neanche il Consiglio dell’ordine – privo, secondo la prospettazione attorea, del potere regolamentare in materia di disciplina elettorale - avrebbe potuto sospendere e modificare una procedura di elezione e di designazione in corso; hanno sostenuto inoltre che l’avversata determinazione sarebbe stata assunta in carenza di motivazione e di presupposto sostanziale.
1.2. Si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il quale ha preliminarmente eccepito: l’inammissibilità per difetto di legittimazione processuale al ricorso e di interesse ex art. 35, co. 1, lett. b) c.p.a.; l’inammissibilità per violazione dell’art. 41, co. 2 c.p.a. e l’omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati. Ha inoltre avversato il ricorso nel merito deducendone l’infondatezza e chiedendone la reiezione.
1.3. Si è costituito in giudizio anche il Ministero della Giustizia il quale ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva.
1.4. Con sentenza sez. V bis, 12 maggio 2023, n. 8192 il Tar Lazio ha:
- dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, disponendone l’estromissione;
- dato atto della rinuncia al ricorso della sig.ra AN e della sig.ra NI;
- respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
2.1. Con atto notificato l’11 dicembre 2023 le parti istanti hanno appellato la sentenza del Tar Lazio n.8192/2023, ritenendola erronea, illegittima e meritevole di riforma.
2.2. Si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il quale ha preliminarmente riproposto le eccezioni in rito già articolate in primo grado instando per la reiezione nel merito.
2.3. Si è costituito anche l’intimato Ministero della Giustizia chiedendo di essere estromesso dal giudizio.
2.4. Successivamente alla pubblicazione della sentenza appellata, nella seduta del 22 giugno 2023 il Consiglio Nazionale ha modificato il Regolamento per la costituzione ed elezione dei Comitati pari opportunità, di fatto accogliendo alcune delle censure sollevate dai ricorrenti in primo grado con l’ultimo motivo dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Tali censure non sono state, quindi, riproposte con l’appello.
2.5. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma non si è costituito in giudizio.
2.6. Si è costituito, con atto di intervento ad adiuvandum (notificato in data 31 maggio 2024 e depositato il successivo 3 giugno 2024), la Rete per la Parità – Associazione di promozione sociale per la parità uomo-donna secondo la Costituzione italiana, che ha sostenuto la fondatezza dell’appello.
2.7. Con ordinanza collegiale n.6004 dell’8 luglio 2024 la Sezione ha rilevato che dalla documentazione versata in atti non è agevole evincere se si tratta di un nuovo Regolamento che sostituisce ed abroga quello impugnato del 2022 o di un intervento solo su singole disposizioni; ha pertanto onerato il Consiglio Nazionale del deposito agli atti del giudizio dei verbali delle sedute del Consiglio che si sono occupate dell’adozione del Regolamento del 2023 (o della novella del Regolamento del 2022), dei verbali dai quali si evince l’assunzione della decisione (che risulta dalla nota del 14 giugno 2022) di differire le elezioni del Comitato nazionale pari opportunità (Cnpo), nonché di quelli che hanno determinato l’adozione delle impugnate modifiche del Regolamento.
La Sezione ha altresì rilevato che dall’atto di appello si evince che, nelle more del giudizio, e precisamente in data 25 luglio 2023, si sono svolte le elezioni dei rappresentanti regionali del Comitato Nazionale Pari Opportunità; ha pertanto ordinato alla parte appellante l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, potendo essi avere interesse a partecipare al giudizio per difendere i provvedimenti impugnati e, in particolare, la decisione di differire le elezioni per farle svolgere con la disciplina introdotta dal nuovo Regolamento.
2.8. Entrambe le parti onerate hanno adempiuto nei termini agli incombenti di rispettiva spettanza.
2.9. In vista dell’udienza pubblica parte appellante e l’interveniente Rete per la Parità hanno depositato memorie difensive.
2.10. Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3. Preliminarmente va dichiarata l’estromissione dal giudizio di appello del Ministero della Giustizia, atteso che la statuizione con la quale il giudice di prime cure ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva non è oggetto di impugnazione.
4. Sempre in via preliminare deve dichiararsi ammissibile l’atto di intervento in appello spiegato da Rete per la Parità. L'intervento ad adiuvandum è infatti ammissibile nel giudizio di appello ai sensi dell’art.97 c.p.a. il quale consente un intervento adesivo dipendente per la prima volta nel processo amministrativo di appello da parte di chiunque abbia interesse nella contestazione, anche ove titolare di un interesse di mero fatto (Consiglio di Stato sez. II, 27/12/2023, n.11249).
5. Possono infine essere disattese le eccezioni in rito riproposte dal Consiglio Nazionale in quanto l’appello è improcedibile per le ragioni di seguito esposte.
6. Passando all’esame del merito del ricorso, come sopra riferito, con ordinanza collegiale n.6004 dell’8 luglio 2024 la Sezione ha disposto incombenti istruttori al fine di stabilire se le modifiche apportate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 22 giugno 2023 al Regolamento per la costituzione ed elezione dei Comitati pari opportunità, integrano un nuovo Regolamento che sostituisce ed abroga quello impugnato del 2022 ovvero un intervento che modifica solo singole disposizioni.
6.1. Parte appellante sostiene che si tratta di mere modifiche e non già di nuovo Regolamento, e insiste per l’accoglimento dell’appello.
Ha riferito di avere, comunque,