Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-11, n. 202202663

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-11, n. 202202663
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202663
Data del deposito : 11 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2022

N. 02663/2022REG.PROV.COLL.

N. 07677/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7677 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Avignone, n. 102;

contro

Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti, in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2022 il Cons. I V;

Nessuno essendo presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe la persona fisica ivi indicata ha impugnato la sentenza del Tar per il -OMISSIS-, pubblicata il 4.4.2017, che – a spese compensate – ha accolto nei limiti della motivazione il suo originario ricorso introduttivo volto all’annullamento del decreto del Capo della Polizia, notificato il 29.1.2016, di suo trasferimento, con decorrenza immediata, per motivi di incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 55, co. 4, d.P.R. n. 335 del 1982.

1.1. In fatto, la sentenza ha riepilogato che:

- il ricorrente era effettivo presso la Sezione sicurezza dell’Ufficio di frontiera di -OMISSIS-;

- il 4.8.2015 lo stesso era stato trasferito per ‘movimento interno’ alla Sezione personale di quel medesimo ufficio;

- il 14.9.2015 gli era stato notificato l’avvio del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 55, co. 4, del d.P.R. n. 335 del 1982;

- previo esperimento dell’accesso, il ricorrente aveva esposto con memorie, tra l’altro, sia la sua estraneità ai fatti contestati, sia i gravi motivi personali legati all’esigenza di assistere l’anziano padre;

- il provvedimento censurato, di trasferimento presso la Questura di -OMISSIS- sulla base dell’informativa ex art. 347 c.p.p. per il reato di cui all’art. 12 della l.n. 121 del 1981, era stato motivato “ in considerazione del deteriorato rapporto di necessaria fiducia con lo stesso, atteso il suo deferimento all’autorità giudiziaria per aver richiesto l’interrogazione negli archivi del SDI di un nominativo, comunicando successivamente le risultanze a terze persone ”.

1.2. In diritto, la sentenza ha argomentato:

- la reiezione parziale del ricorso con la ritenuta infondatezza dei suoi primi due motivi (di inesistenza di legittimi presupposti idonei a fondare il trasferimento e di mancata considerazione dei buoni precedenti di servizio del ricorrente);

- la fondatezza nel resto del ricorso per ritenuta mancata ponderazione da parte del Ministero dell’interno (di seguito “Ministero”) dei contrapposti interessi, pubblici e privati, nella scelta della nuova sede di destinazione del ricorrente.

2. L’appello è affidato alle seguenti censure:

a) erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistere un eccesso di potere per contraddittorietà tra motivazione e/o gli atti amministrativi richiamati in motivazione e il provvedimento e/o, comunque, per travisamento dei fatti;

b) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistere una violazione di legge per eccesso di potere e per illogicità ed erroneità dei presupposti - violazione e/o comunque falsa applicazione dell’art. 55 del d.P.R. n. 335 del 1982;

c) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l.n. 241 del 1990 per omessa e/o insufficiente motivazione.

2.1. Ad avviso dell’appellante in sintesi la sentenza impugnata risulta erronea lì dove:

a.1) non ha considerato che unico, e neppure circostanziato nei fatti (onde potersene difendere argomentatamente), era l’episodio che aveva giustificato il trasferimento, sicchè difettavano i presupposti per un trasferimento per incompatibilità ambientale;

b.1) non ha tenuto conto dei pur dedotti numerosi attestati positivi di servizio del dipendente, idonei a destituire di ragionevolezza l’addotto ‘deterioramento’ del rapporto di fiducia da parte dei superiori e del Ministero in generale;

c.1) non ha valutato il pur dedotto vizio di motivazione da cui era affetto il censurato provvedimento.

3. Il Ministero, costituitosi, con memoria del 10.2.2022 ha concluso per la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi documentatamente provveduto, in esecuzione della sentenza impugnata, all’annullamento del censurato provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, di modo che si poteva considerare così conclusa la vicenda giudiziaria in esame.

4. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 15.3.2022, è stata ivi trattenuta in decisione.

5. Il Collegio, in considerazione di quanto documentalmente riferito dal Ministero, non può che provvedere alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza d’interesse della parte appellata.

6. Ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di questo giudizio.

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