Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-23, n. 202406662
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Testo completo
Pubblicato il 23/07/2024
N. 06662/2024REG.PROV.COLL.
N. 07766/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7766 del 2022, proposto dal Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Norfo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 il Cons. Valerio Valenti e uditi per le parti gli avvocati Emma Damiani dell’Avvocatura generale dello Stato e l’avvocato Nicola Norfo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Amministrazione appellante impugna la sentenza n. -OMISSIS- con la quale il TAR Sardegna ha accolto il ricorso proposto dal Sig. -OMISSIS- già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, avverso il provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza
in data 21 ottobre 2015, che ha disposto la reviviscenza del decreto di destituzione di diritto, emesso in data 7 agosto 2012, ai sensi dell’art. 8, lett. c) del d.P.R. 25 ottobre 1981, n.737, e ha contestualmente revocato la dispensa dal servizio per fisica inabilità del 23 aprile 2014, nonché gli atti ad essi connessi e presupposti.
2. Ai fini della migliore comprensione della vicenda giova ripercorrerne brevemente alcuni passaggi fondamentali, così come sviluppatisi nel tempo.
3. Il 23 marzo 2011, il Questore di OR sospendeva cautelarmente l’appellato dal servizio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981, in quanto tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 610 e 628 commi 1 e 3, c.p., l. n. 895/1967, artt. 635, 697 e 703 c.p., artt. 73 e 80, comma 1, lett. D) d.P.R. 309/1990.
4. Con sentenza n. 81, emessa in data -OMISSIS- e divenuta irrevocabile in data -OMISSIS-, il Tribunale di Tempio Pausania (OT) proscioglieva l’appellato dal reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 1, lett. D) d.P.R. 309/1990, poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e lo assolveva da tutti i rimanenti capi di imputazione in quanto lo stesso, al momento dei fatti, veniva ritenuto incapace di intendere e di volere per vizio totale di mente. Al prefato veniva applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, con l’obbligo di dimora, per la durata di anni uno.
4. Stante l’applicazione della misura di sicurezza personale, in data 7 agosto 2012, l’Amministrazione adottava il provvedimento di destituzione di diritto, ai sensi dell’art. 8 lett. c) del d.P.R. n. 737/1981.
5. L’odierno appellato, con un primo ricorso, impugnava tale provvedimento di destituzione e l’adito TAR Sardegna accoglieva la domanda di sospensione cautelare precisando in ordinanza (n. -OMISSIS-) che in quanto “riconosciuto incapace di intendere e di volere a cagione di vizio totale di mente al momento dei fatti […] dovesse essere attivato il procedimento disciplinare o altro procedimento volto alla dispensa dal servizio per infermità”.
6. Con decreto in data 18 gennaio 2013, veniva quindi disposta, in luogo della destituzione e per tutta la durata della misura di sicurezza personale, la sospensione dalla qualifica, ai sensi dell’art. 98 del d.P.R. n. 3/1957. Il medesimo provvedimento espressamente prevedeva che, ai fini dell’eventuale reintegrazione in servizio, sarebbe stato necessario sottoporlo alla previa verifica della sussistenza dei requisiti psico-fisici e attitudinali, con riserva di rivedere le statuizioni all’esito della decisione di merito del TAR nel giudizio promosso avverso la destituzione.
7. A seguito, quindi, dell’ordinanza del 19 novembre 2013 con cui il Magistrato di Sorveglianza, su conforme parere del PM, disponeva la revoca della misura di sicurezza, la Commissione medica incaricata di accertare le condizioni dell’appellato, con verbale del 6 marzo 2014, effettuava l’accertamento prescritto giudicandolo “non idoneo permanentemente al servizio nella Polizia di Stato in modo assoluto. Non idoneo al reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Interno o di altre amministrazioni dello Stato (d.P.R. n. 339/1982)”. Pertanto, il Sig. -OMISSIS- veniva dispensato dal servizio per fisica inabilità, a decorrere dal 23 giugno 2014, con riserva di rivedere tale determinazione all’esito della definizione del giudizio da parte del TAR per la Sardegna.
8. Con sentenza n. -OMISSIS-, il medesimo TAR , su istanza di parte, dichiarava l’improcedibilità del ricorso attesa la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
9. A questo punto della vicenda si innesta il provvedimento impugnato dal Sig. -OMISSIS- innanzi al TAR Sardegna e qui all’esame, poiché l’Amministrazione, con decreto a firma del Capo della Polizia n. 333-D/739, in data 21 ottobre 2015, disponeva la reviviscenza del decreto di