Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-05, n. 202300209
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Testo completo
Pubblicato il 05/01/2023
N. 00209/2023REG.PROV.COLL.
N. 09355/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9355 del 2015, proposto dalla società Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
VGF Idrocarburi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G, A S, F M e G M A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F M in Roma, via Giovan Battista Martini, 2;
nei confronti
Comune di Tito, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Sezione Prima, n. 514/2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di VGF Idrocarburi S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 16 novembre 2022, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, co. 4bis c.p.a., il consigliere Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato G G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al T.a.r. Basilicata (r.g. n. 208/2014) la società VGF Idrocarburi s.r.l. impugnava le note dell’Anas del 29.11.2013 e del 29.1.2014, il verbale conclusivo della conferenza di servizi del 3.12.2013 e il precedente verbale della stessa conferenza del 30.1.2014, ossia gli atti riguardanti il diniego di rilascio di autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un’area di servizio su raccordo autostradale, sita al km 41+400, direzione Sicignano, del raccordo autostradale R.A. 05 “Scalo Sicignano – Potenza”. In particolare, il diniego veniva deciso a conclusione della conferenza di servizi nel corso della quale Anas esprimeva proprio avviso contrario, ritenendo che il raccordo fosse ricompreso nell’ambito delle autostrade e quindi considerando applicabile alla fattispecie l’art. 24, c. 5- bis , d.lgs. n. 285/1992 (codice strada).
2. Il T.a.r. con la sentenza segnata in epigrafe ha accolto il ricorso in quanto, pur riconoscendo la natura autostradale al raccordo, ha escluso l’applicabilità dell’art. 24, c. 5- bis cod. strada. Infatti tale disposizione non troverebbe applicazione nel caso di specie, sia perché applicabile solo ai progetti ancora da approvare sia perché non riguardante il caso in cui l’area sia di proprietà dell’istante. È stata respinta la domanda risarcitoria.
3. L’Anas ha proposto appello, articolando un’unica complessa censura, con la quale ha sostenuto che:
a) le pertinenze di servizio relative alle autostrade dovrebbero necessariamente essere previste dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, secondo quanto disposto dal richiamato art. 24, c. 5- bis ;
b) l’Autorità di regolazione dei trasporti non avrebbe ancora definito le c.d. “modalità” richiamate dallo stesso art. 24, c. 5- bis ;
c) l’art. 11, c. 5- ter , della legge 23 dicembre 1992, n. 498 disporrebbe con portata generale che l’apertura delle aree di servizio deve avvenire all’esito di procedura di gara ad evidenza pubblica.
3.1. La società