Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2013-11-12, n. 201305394

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2013-11-12, n. 201305394
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201305394
Data del deposito : 12 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06970/2013 REG.RIC.

N. 05394/2013REG.PROV.COLL.

N. 06970/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 6970 del 2013, proposto da:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

M L C, S S, O D A, R C, M P, M P, M M, S G, M E A, M A M, Daniela Loi, Maria Grazia Mura, Stefania Tiddia, Roberto Puddu, Andrea Coni, Lucia Deidda, Francesco Di Gangi, Maurizio Didu, Ilaria Lenza, Elisa Massima Monni, Paola Marcias, Maria Grazia Setzu, Carla Luridiana, Enrica Spissu, Maria Franca Bonatesta, Anna Musa, Mauro Mantega, Alberto Motzo, rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea Pubusa, del Foro di Cagliari, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;
Anna Liana Congiu, Maria Franca Anedda, Elisabetta Atzori, Maurizio Cancedda, Cinzia Carboni, Rita Tavolacci, Teresa Manca, Maria Ausilia Deidda, Valentina Boi, Mario Cara, Monica Onnis, Riccardo Loi Zedda, Caterina Fraghi, Micaela Meriggi, Roberta Moi, Danilo Baghino, Maxima Candelario, Fe Candelario, Maria Alessandra Spada, Michela Sainas, Maria Concetta Ibba, Rita Flocco, Liezel Caringal, Marinella Utzeri, Anna Serci, Maria Rita Vacca, Maria Greca Pitzalis, Maria Francesca Piras, Michela Tiddia, Caterina Chiappori, A. Rita Cotza, Giovanni Mario Menicucci, Michela Massidda, Marina Matta, Elena Bosio, Lara Ferraris, Romina Toreb, Viviana Costa Marras, Marcella Losa, Maria Consuelo Masala, Monica Locci, Silvia Boi, Corrado Mocci, Maria Maddalena Grazia Sotgiu, Luisa Filomena Mulas;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 00594/2013, resa tra le parti, concernente il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa dell’anno 2013-2014


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di M L C e di S S e di O D A e di R C e di M P e di M P e di M M e di S G e di M E A e di M A M e di Daniela Loi e di Maria Grazia Mura e di Stefania Tiddia e di Roberto Puddu e di Andrea Coni e di Lucia Deidda e di Francesco Di Gangi e di Maurizio Didu e di Ilaria Lenza e di Elisa Massima Monni e di Paola Marcias e di Maria Grazia Setzu e di Carla Luridiana e di Enrica Spissu e di Maria Franca Bonatesta e di Anna Musa e di Mauro Mantega e di Alberto Motzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2013 il Cons. M N e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Nicoli e l’Avv. Pubusa;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli originari ricorrenti, genitori di alunni iscritti presso la scuola primaria (elementare) di S. Alenixedda, hanno impugnato, in una con gli atti presupposti, il Piano di dimensionamento scolastico 2013/2014, il quale prevede, tra l’altro, la disaggregazione della Scuola Primaria S. Caterina (denominata anche S. Alenixedda) dall’Istituto comprensivo Santa Caterina e il suo accorpamento alla direzione didattica di via Castiglione.

2. Avverso tutti gli atti indicati essi hanno dedotto articolate censure di seguito sintetizzabili:

1) violazione di legge, violazione dell’art. 14, comma 2, della L.R. 14/1984, violazione dei principi regolanti le fasi del procedimento di formazione dell’atto conclusivo (il piano di dimensionamento scolastico regionale) di cui alle Linee guida e in particolare di quelli sulla partecipazione dei soggetti attivi, violazione di legge (art. 4, comma 2, d.P.R. 233/1998 e artt. 7 e 8 e ss. della l 241 del 1990), eccesso di potere (carenza di istruttoria e contraddittorietà tra atti);

2) violazione di legge, falsa ed erronea applicazione dei criteri dettati dalle Linee guida regionali di cui all’allegato alla delibera G.R. 7/16 del 5.2.2013, falsa ed erronea applicazione dei criteri e obiettivi dettati con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 21.2.2013, art. 3 L. 241 del 1990 (difetto e/o perplessità della motivazione, carenza dei presupposti di fatto e giuridici), artt. 3 e 34 Costituzione e art. 97, violazione dei principi generali di affidamento e di continuità dell’offerta formativa, eccesso di potere (contraddittorietà tra atti della p.a., ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento dei fatti);

3) illegittimità derivata delle note del MIUR.

3. Sono intervenuti nel giudizio di primo grado i docenti della scuola primaria S. Alenixedda e i genitori di altri alunni frequentanti la scuola primaria S. Caterina.

4. Si sono costituiti altresì, nel giudizio di primo grado, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Comune di Cagliari e la Regione autonoma della Sardegna, contestando puntualmente le argomentazioni dei ricorrenti e chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Alla udienza pubblica del 17 luglio 2013 il ricorso veniva trattenuto per la decisione dal T.A.R. Sardegna che, con sentenza n. 594 del 5.8.2013, ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, per l’assorbente profilo della illegittimità della Delibera impugnata per violazione dell’art. 14, comma 2, della L.R. 31/1984.

6. Con ricorso notificato il 17.9.2013 agli originari ricorrenti, ma non alla Regione Sardegna, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha impugnato la sentenza e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

7. Si sono costituiti gli appellati, deducendo in via preliminare l’improcedibilità dell’appello, per l’intervenuta adozione della nuova Delibera Regionale n. 36 del 10.9.2013, e nel merito l’infondatezza del ricorso, e hanno chiesto il rigetto dell’appello e dell’istanza incidentale di sospensione.

8. Nella camera di consiglio del 25.10.2013, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione, il Collegio, ritenuta la possibilità di decidere la controversia in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentiti sul punto i difensori delle parti, che nulla hanno osservato od opposto, ha trattenuto la causa in decisione.

9. L’appello del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è manifestamente improcedibile.

10. Ritiene il Collegio, proprio per la manifesta improcedibilità dell’appello, di poter prescindere da profili e/o rilievi, astrattamente o eventualmente prospettabili, di non completa integrità del contraddittorio nei confronti di tutte le parti originarie del primo grado di giudizio, e ciò a mente e in applicazione dell’art. 95, comma 5, c.p.a., secondo cui il Consiglio di Stato, se riconosce che l’impugnazione è manifestamente improcedibile, come nel caso di specie, può non ordinare l’integrazione del contraddittorio, quando l’impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

10.1. La norma dell’art. 60 c.p.a., che richiede il previo accertamento della “ completezza del contraddittorio ” per pronunciare la sentenza in forma semplificata, deve infatti coordinarsi con la previsione dell’art. 95 c.p.a., che è espressiva di un principio generale di economia dei mezzi processuali e di speditezza del giudizio, tale da prevalere, nell’ottica del codice di rito, anche sull’integrità del contraddittorio, ed impone di definire rapidamente il giudizio, in presenza di ricorsi (art. 49, comma 2, c.p.a.) e/o di impugnazioni (art. 95, comma 5, c.p.a.) irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, a maggior ragione anche nella forma della sentenza semplificata e in sede di decisione della domanda cautelare.

10.2. La prevalenza dell’enunciato principio anche in sede di decisione in forma semplificata si evince chiaramente, del resto, proprio dall’art. 49, comma 2, c.p.a., il quale stabilisce che il giudice, in tali ipotesi, non ordini l’integrazione del contraddittorio e definisca il giudizio proprio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.

11. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ciò premesso, ha impugnato, nel presente giudizio, la sentenza n. 593 del 5.8.2013 con la quale il T.A.R. Sardegna ha annullato il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa anno 2013-2014 nella parte in cui tale Piano ha disposto, tra l’altro, la disaggregazione della Scuola Primaria S. Caterina (denominata anche S. Alenixedda) dall’Istituto comprensivo Santa Caterina e il suo accorpamento alla direzione didattica di via Castiglione.

12. Il Piano, impugnato in parte qua avanti al primo giudice da alcuni genitori dell’Istituto, è stato annullato dal T.A.R. Sardegna, il quale ha ritenuto l’illegittimità della Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/9 del 5.3.2013, approvativa di tale Piano, per mancanza del previo parere obbligatorio della competente Commissione consiliare, siccome previsto dall’art. 14, comma 2, della L.R. 31/1984, vizio ritenuto flagrante e assorbente dal giudice di prime cure.

13. Per porre rimedio a tale vizio, peraltro, la Regione ha adottato in via definitiva la nuova Delibera n. 24/39 del 27.6.2013 che, acquisito il preventivo parere della Commissione consiliare, pur contrario nel merito alla soppressione dell’Istituto, confermava tale scelta e quanto statuito nella precedente Delibera n. 12/9, impugnata dai ricorrenti.

14. Il T.A.R., con la citata sentenza n. 594 del 5.8.2013, ha annullato successivamente, per violazione dell’art. 14, comma 2, della L.R. 31/1984, come detto, la Delibera n. 12/9 del 5.3.2013 e, pur senza fare espressa menzione delle nuova delibera n. 24/39, che non risultava del resto oggetto di espressa impugnativa, ha osservato in motivazione (p. 8 dell’impugnata decisione) che la Giunta Regionale, qualora avesse voluto confermare la propria precedente determinazione sulla questione, avrebbe tuttavia dovuto adottare una nuova deliberazione, spiegando le ragioni di tale difforme scelta.

15. Nel frattempo e in seguito a tale sentenza, tuttavia, la Regione Sardegna ha adottato una nuova delibera, la n. 36/2 del 10.9.2013, con la quale ha disposto di adeguarsi in toto alle statuizioni del T.A.R., che aveva annullato in parte qua la precedente delibera n. 12/9.

16. Tale ultima delibera, che supera anche la delibera n. 24/39 del 27.6.2013, ripristina nuovamente l’operatività della precedente organizzazione scolastica, statuendo, come si legge nella sua parte dispositiva, “ di adeguare il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2013-2014, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 12/9 del 5.3.2013 e definitivamente con deliberazione n. 24/39 del 27.6.2013, alle disposizioni contenute nelle sentenze del T.A.R. Sardegna n. 593/2013, n. 594/2013 e n. 598/2013 ” (doc. 5 fasc. parti appellate).

17. L’emanazione di tale nuova delibera, integralmente satisfattiva dell’interesse azionato dagli originari ricorrenti in prime cure, rende improcedibile l’appello proposto dal Ministero avverso la sentenza che ha annullato la precedente delibera, da questi impugnata, posto che anche l’eventuale accoglimento del gravame in questa sede proposto, peraltro anche manifestamente infondato nel merito per la flagranza del vizio che inficia la delibera n. 24/9 del 27.6.2013, come ha ritenuto correttamente il primo giudice, non arrecherebbe alcuna utilità al Ministero appellante alla luce delle nuove determinazioni con le quali la Regione ha deciso di ripristinare lo status quo ante delibera n. 12/9.

18. Tali nuove determinazioni, contenute nella delibera n. 36/2 del 10.9.2013, non risultano essere (ancora) oggetto di contestazione e impugnazione in sede giurisdizionale e sono, quindi, pienamente valide ed efficaci, al di là dei rilievi, a loro volta opinabili, circa la loro legittimità che l’Ufficio Scolastico Regionale ha inteso muoverle nel decreto n. 14507 del 16.9.2013, a firma del dott. Feliziani (doc. 7 fasc. parti appellate), e che non possono trovare certo ingresso in questa sede.

19. Ne segue, pertanto, che l’appello proposto dal Ministero, il quale ha taciuto della nuova Delibera n. 39, intervenuta il 10.9.2013, benché fosse perfettamente a conoscenza di tale nuova fondamentale determinazione già prima della notifica dell’appello, avvenuta il 17.9.2013, come ben dimostrano i rilievi su tale delibera mossi dall’Ufficio Scolastico Regionale proprio nel citato decreto n. 14507 del 16.9.2013, debba essere dichiarato improcedibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. per il sopravvenuto difetto di interesse della parte appellante alla decisione.

20. E tanto deve rilevarsi, occorre qui soggiungere in conclusione, anche prescindendo dall’ulteriore rilievo, pur esso dirimente, che l’appello sarebbe affetto da nullità in quanto svolge le sue censure contro altro provvedimento giurisdizionale, la sentenza n. 593 del 5.8.2013, che concerne il Piano di dimensionamento nella parte relativa alla soppressione di diverso Istituto Scolastico e, cioè, l’I.I.S. “ Deledda ”.

21. La manifesta improcedibilità dell’appello, altrettanto manifestamente infondato peraltro, come si è accennato, anche nel merito, è aggravata dal silenzio serbato dal Ministero sull’intervenuta adozione della nuova delibera n. 36 del 10.9.2013, condotta processuale di estrema gravità, attesa la natura pubblica dell’ente appellante e attesa, altresì, la decisività della sopravvenienza taciuta, e determina la indubbia soccombenza del Ministero stesso, che deve conseguentemente essere condannato a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati costituiti.

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