Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2013-11-12, n. 201305394
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Testo completo
N. 05394/2013REG.PROV.COLL.
N. 06970/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 6970 del 2013, proposto da:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
M L C, S S, O D A, R C, M P, M P, M M, S G, M E A, M A M, Daniela Loi, Maria Grazia Mura, Stefania Tiddia, Roberto Puddu, Andrea Coni, Lucia Deidda, Francesco Di Gangi, Maurizio Didu, Ilaria Lenza, Elisa Massima Monni, Paola Marcias, Maria Grazia Setzu, Carla Luridiana, Enrica Spissu, Maria Franca Bonatesta, Anna Musa, Mauro Mantega, Alberto Motzo, rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea Pubusa, del Foro di Cagliari, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;
Anna Liana Congiu, Maria Franca Anedda, Elisabetta Atzori, Maurizio Cancedda, Cinzia Carboni, Rita Tavolacci, Teresa Manca, Maria Ausilia Deidda, Valentina Boi, Mario Cara, Monica Onnis, Riccardo Loi Zedda, Caterina Fraghi, Micaela Meriggi, Roberta Moi, Danilo Baghino, Maxima Candelario, Fe Candelario, Maria Alessandra Spada, Michela Sainas, Maria Concetta Ibba, Rita Flocco, Liezel Caringal, Marinella Utzeri, Anna Serci, Maria Rita Vacca, Maria Greca Pitzalis, Maria Francesca Piras, Michela Tiddia, Caterina Chiappori, A. Rita Cotza, Giovanni Mario Menicucci, Michela Massidda, Marina Matta, Elena Bosio, Lara Ferraris, Romina Toreb, Viviana Costa Marras, Marcella Losa, Maria Consuelo Masala, Monica Locci, Silvia Boi, Corrado Mocci, Maria Maddalena Grazia Sotgiu, Luisa Filomena Mulas;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 00594/2013, resa tra le parti, concernente il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa dell’anno 2013-2014
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di M L C e di S S e di O D A e di R C e di M P e di M P e di M M e di S G e di M E A e di M A M e di Daniela Loi e di Maria Grazia Mura e di Stefania Tiddia e di Roberto Puddu e di Andrea Coni e di Lucia Deidda e di Francesco Di Gangi e di Maurizio Didu e di Ilaria Lenza e di Elisa Massima Monni e di Paola Marcias e di Maria Grazia Setzu e di Carla Luridiana e di Enrica Spissu e di Maria Franca Bonatesta e di Anna Musa e di Mauro Mantega e di Alberto Motzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2013 il Cons. M N e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Nicoli e l’Avv. Pubusa;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli originari ricorrenti, genitori di alunni iscritti presso la scuola primaria (elementare) di S. Alenixedda, hanno impugnato, in una con gli atti presupposti, il Piano di dimensionamento scolastico 2013/2014, il quale prevede, tra l’altro, la disaggregazione della Scuola Primaria S. Caterina (denominata anche S. Alenixedda) dall’Istituto comprensivo Santa Caterina e il suo accorpamento alla direzione didattica di via Castiglione.
2. Avverso tutti gli atti indicati essi hanno dedotto articolate censure di seguito sintetizzabili:
1) violazione di legge, violazione dell’art. 14, comma 2, della L.R. 14/1984, violazione dei principi regolanti le fasi del procedimento di formazione dell’atto conclusivo (il piano di dimensionamento scolastico regionale) di cui alle Linee guida e in particolare di quelli sulla partecipazione dei soggetti attivi, violazione di legge (art. 4, comma 2, d.P.R. 233/1998 e artt. 7 e 8 e ss. della l 241 del 1990), eccesso di potere (carenza di istruttoria e contraddittorietà tra atti);
2) violazione di legge, falsa ed erronea applicazione dei criteri dettati dalle Linee guida regionali di cui all’allegato alla delibera G.R. 7/16 del 5.2.2013, falsa ed erronea applicazione dei criteri e obiettivi dettati con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 21.2.2013, art. 3 L. 241 del 1990 (difetto e/o perplessità della motivazione, carenza dei presupposti di fatto e giuridici), artt. 3 e 34 Costituzione e art. 97, violazione dei principi