Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-01-24, n. 201900584

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-01-24, n. 201900584
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900584
Data del deposito : 24 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2019

N. 00584/2019REG.PROV.COLL.

N. 08204/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8204 del 2017, proposto dall’Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione - Coordinamento M.i.b.a.c.t., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato I M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, n. 2/A;



contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

di G F e del CODACONS, non costituiti in giudizio nel presente grado;



per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3666/2017;


Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del M.i.b.a.c.t.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2018, il Presidente f.f. B L e uditi, per le parti, l’avvocato I M S e l’avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.0. Con il ricorso in epigrafe, l’Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione - Coordinamento M.i.b.a.c.t. (di seguito anche Sindacato) chiede la revocazione ex artt. 106, comma 1, cod. proc. amm. e 395, n. 4), cod. proc. civ. della sentenza n. 3666 del 24 luglio 2017 di questa Sezione, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d’ora in avanti M.i.b.a.c.t.) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la sentenza n. 6719/2017 del T.a.r. per il Lazio, è stato respinto il ricorso di primo grado proposto dal Sindacato avverso i seguenti atti:

- il decreto M.i.b.a.c.t. del 12 gennaio 2017 (Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ), istitutivo del Parco archeologico del Colosseo;

- il successivo atto direttoriale n. 149 del 27 febbraio 2017, di indizione di una selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore del suddetto Parco;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2017, di conferimento ad interim della direzione del Parco all’arch. G F.

1.1. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza di primo grado n. 6719 del 7 giugno 2017 (riformata dalla sentenza revocanda), aveva accolto il ricorso sulla base dei seguenti centrali rilievi:

- il Ministero, in applicazione delle disposizioni generali relative alle fonti di disciplina dell’organizzazione ministeriale e in mancanza di una deroga contenuta nelle norme di settore, avrebbe dovuto adottare un decreto di natura regolamentare;

- « allo stato attuale della legislazione […] la normativa italiana pone un chiaro ed insormontabile sbarramento alla partecipazione di soggetti non provvisti del requisito della cittadinanza italiana a procedure concorsuali nella pubblica amministrazione in relazione a posti di livello dirigenziale generale comportanti esercizio di poteri autoritativi », tra i quali deve essere ricompreso il posto di direttore del Parco archeologico.

1.2. Il Consiglio di Stato, con la sentenza d’appello oggetto dell’impugnazione per revocazione, in riforma della sentenza del T.a.r. e all’esito di una ricostruzione del quadro euro-unitario, costituzionale e normativo rilevante, ha respinto il ricorso statuendo come segue:

(i) il gravato decreto ministeriale del 12 gennaio 2017, in aderenza alla fonte primaria, ha legittimamente provveduto, previa istituzione del Parco archeologico del Colosseo, alla riorganizzazione della Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica centrale che è stata rinominata « Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma », dovendosi in particolare ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., la fonte primaria di autorizzazione non poteva rinvenirsi nella disciplina generale di cui all’art. 17, comma 4- bis , l. n. 400/1988, ma nelle fonti primarie di autorizzazione speciale relative all’organizzazione del M.i.b.a.c.t., con conseguente legittima adozione di un atto non regolamentare;

(ii) la sentenza appellata era altresì erronea nella parte in cui aveva ritenuto che l’incarico di direttore del Parco archeologico potesse essere attribuito soltanto a cittadini italiani, poiché secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE il requisito della nazionalità può essere imposto esclusivamente per l’accesso a quei posti di pubblico impiego che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, da parte dei loro titolari, l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità dei diritti e doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza, con conseguente contrasto con il diritto euro-unitario della riserva esclusiva dei posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato ai soli cittadini italiani, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ( Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche ) – quindi da ‘disapplicare’ per contrasto con il diritto europeo –, venendo nel caso di specie in rilievo in prevalenza lo svolgimento di funzioni di natura tecnica o di gestione economica, e non già l’esercizio di poteri autoritativi.

1.3. Il Sindacato, a fondamento del ricorso per

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