Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-04-27, n. 202002702

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-04-27, n. 202002702
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002702
Data del deposito : 27 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2020

N. 02702/2020REG.PROV.COLL.

N. 00682/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 682 del 2013, proposto da T A e T G, rappresentati e difesi dagli avvocati S A R e M D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S A R in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;

contro

Comune di San Candido, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L M e D S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
Provincia autonoma di Bolzano, Trojer Margith, non costituite in giudizio nel presente grado;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 192/2012, resa tra le parti e concernente: approvazione di modifiche a piano di attuazione relativo a zona residenziale;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Candido;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 tenuta con le modalità come da verbale, il consigliere Bernhard Lageder;


1. Premesso che si ravvisano i presupposti di cui all’art. 74 cod. proc. amm. per la pronuncia di sentenza in forma semplificata;

2. Considerato, in linea di fatto, che:

- il difensore degli originari ricorrenti ed odierni appellanti in data 21 aprile 2020 ha depositato atto di rinuncia all’appello proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso (integrato da motivi aggiunti) da essi proposto avverso la deliberazione del consiglio comunale di San Candido n. 7 del 3 marzo 2010, di approvazione di una modifica del piano di attuazione relativo alla zona residenziale C3 “Raste” in Prato Drava su richiesta dell’originaria controinteressata Trojer Margit, nonché avverso la rettifica d’ufficio disposta dalla commissione urbanistica provinciale nella seduta del 13 maggio 2010, in quanto (secondo la prospettazione attorea) comportanti l’ampliamento della superficie massima di edificazione dell’edificio di proprietà della controinteressata ed un aumento del volume massimo edificabile, in violazione della disciplina sulle distanze tra i fabbricati e delle previsioni dello strumento urbanistico generale;

- l’atto di rinuncia all’appello risulta firmato sia dal difensore degli appellanti sia dal difensore del Comune appellato, entrambi muniti di correlativo mandato speciale;

- l’atto di rinuncia non risulta invece notificato alle parti appellate non costituite in giudizio, ossia all’originaria controinteressata Trojer Margit e alla Provincia autonoma di Bolzano;

3. Ritenuto, in linea di diritto, che:

- la previsione dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., per cui l’atto di rinuncia deve essere notificato alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza, trova applicazione anche nei rapporti con le controparti non costituite in giudizio, affinché le stesse siano poste a conoscenza della vicenda definitoria del giudizio (nel quale le medesime, in mancanza di un termine perentorio per la costituzione in giudizio, potrebbero costituirsi anche successivamente);

- in mancanza della rituale notifica dell’atto di rinuncia alle controparti non costituite in giudizio, non può quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio, ma, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., tale condotta processuale costituisce indice della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso (nella specie, d’appello), sicché, nella specie, s’impone la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. (v. Ad. Plen. 4 luglio 2012, n. 25);

4. Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti;

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