Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-04-06, n. 202102768
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Testo completo
Pubblicato il 06/04/2021
N. 02768/2021REG.PROV.COLL.
N. 06841/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6841 del 2017, proposto da
Associazione Teatrale Abruzzese e IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Camerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 1;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consulta per Lo Spettacolo, Commissione Consultiva per il Teatro non costituiti in giudizio;
nei confronti
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, Ente Regionale Teatrale Friuli Venezia Giulia, Associazione Regionale per la Promozione e Diffuso del Teatro e della Cultura Nelle Comunità Venete, Fondazione Live Piemonte Dal Vivo, Fondazione Toscana Spettacolo, Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Associazione Teatrale Tra i Comuni del Lazio, Associazione Circuito Teatrale Regionale Campano, Consorzio Teatri Uniti Basilicata, Scrl Ce.D.A.C., Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00078/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il Cons. Francesco De Luca e uditi per le parti l’avvocato Francesco Camerini e l’avvocato dello Stato Ilia Massarelli in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 25 Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Ricorrendo dinnanzi a questo Consiglio, l’Associazione Teatrale Abruzzese e IS (per brevità, anche Associazione o AT) appella la sentenza n. 78 del 2017 con cui il Tar Abruzzo, L’Aquila, ha in parte dichiarato improcedibili, in altra parte rigettato il ricorso e i motivi aggiunti proposti avverso i decreti n. 2222 del 18.12.2014 e n. 537 del 30.6.2016 (e gli atti connessi), attraverso i quali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha escluso l’odierna appellante dal contributo sullo stanziamento del fondo unico per lo spettacolo per l’anno 2014.
In particolare, secondo quanto dedotto in appello:
- AT è un organismo di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, riconosciuto ai sensi dell’art. 14 del decreto MIBAC del 12 novembre 2007, dotato di personalità giuridica privata, operante nelle Regioni Abruzzo e Molise, esercente un’attività riconosciuta dalla L.R. Molise n. 2/92 e dalla L.R. Abruzzo n. 5/99;
- con decreto n. 2222 del 19.12.2014 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha rigettato l’istanza presentata dall’AT per l’assegnazione del contributo sullo stanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo per l’anno 2014 in favore degli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico di cui all’art. 14 del D.M. 12.11.2007, all’uopo richiamando le motivazioni espresse dalla Commissione consultiva per il teatro nelle riunioni del 22/23/24 settembre, 27 ottobre, nonché 21 novembre 2014;
- AT ha, dunque, proposto ricorso dinnanzi al Tar Abruzzo, L’Aquila, deducendo l’illegittimità del diniego statale di contributo, per violazione e falsa applicazione del D.M. 12.11.2007; eccesso di potere, falsità della causa, carenza di istruttoria e dei presupposti; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, D.M. 12.11.2007 – Eccesso di potere per mancanza di motivazione;
- all’esito della costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale e del deposito documentale operato dalla stessa parte resistente, l’Associazione ricorrente ha proposto motivi aggiunti, censurando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma terzo del D.M. Beni Culturali e del Turismo n. 179 del 12.2.2014; la violazione e falsa applicazione del D.M. 12.11.2007, nonché eccesso di potere, falsità della causa, carenza di istruttoria e dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità dell’azione amministrativa; la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’articolo 5 comma terzo del D.M. 12.11.2007; la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 8 del D.M. 12.11.2007, nonché eccesso di potere per omesso esame dell’istanza della ricorrente o comunque per carenza assoluta di motivazione circa la reiezione della stessa;
- con ordinanza n. 235 del 2015 il Tar, in accoglimento della domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, ha ordinato all’Amministrazione di rideterminarsi sulla valutazione dell’AT alla luce dei rilievi da questa formulati con il ricorso ed i motivi aggiunti;
- il Ministero, dopo essere stato destinatario di un’ordinanza di esecuzione per inottemperanza del precedente ordine cautelare, ha provveduto al riesame della posizione dell’AT, come emergente dal verbale n. 17 relativo alla seduta del 12.2.2016;
- all’esito di apposito ordine istruttorio, il Ministero ha depositato in giudizio ulteriore documentazione, concernente il verbale della Commissione consultiva per il Teatro relativo alla seduta del 10.7.2013 e le griglie di valutazione adottate dall’Amministrazione ed approvate con il medesimo verbale dalla Commissione Consultiva, nonché il verbale della Commissione Consultiva per il teatro relativo alla riunione del 6.11.2013 nella quale erano stati approvati i punteggi della valutazione qualitativa, riportati nell’apposita scheda;
- la ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti avverso il verbale n. 17/16, ove ritenuto provvisto di valore provvedimentale, deducendo vizi di illegittimità derivata; la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 9 del D.M. 12.2.2014, nonché lo sviamento; la violazione e falsa applicazione del D.M. 12.11.2007, eccesso di potere, falsità della causa, carenza di istruttoria e dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità dell’azione amministrativa – Sviamento; la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’articolo 5 comma terzo del D.M. 12.11.2007; ulteriori vizi di illegittimità derivata;
- l’Amministrazione ha, quindi, depositato copia del decreto n. 537 del 30.6.2016, con cui il direttore generale dello spettacolo del MIBACT ha confermato, in conformità al parere reso dalla Commissione consultiva nella seduta del 12.2.2016, il mancato accoglimento della domanda di contributo per cui è controversia;
- con ulteriori motivi aggiunti la parte ricorrente ha impugnato anche il sopravvenuto decreto ministeriale, deducendo i medesimi vizi di legittimità già formulati con i precedenti motivi aggiunti;
- il Tar, nel definire il giudizio, in parte ha dichiarato improcedibili, in altra parte ha respinto i motivi di ricorso.
2. In particolare, secondo quanto emergente dalla sentenza gravata, il Tar ha rilevato che:
- la conferma del decreto n. 2222/14, ad opera del successivo decreto n. 537/16, adottato all’esito del riesame disposto con ordinanza cautelare n. 235/15, avrebbe dato luogo ad “ atto propriamente confermativo in grado di dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e sostitutivo di questo, suscettibile di (e richiedente) autonoma impugnazione (cfr., da ultimo, Cons. di Stato, n.357/2017) ”; il che avrebbe determinato l’improcedibilità del ricorso originario e dei motivi aggiunti rivolti avverso il primo provvedimento di esclusione nella parte in cui non erano stati riproposti avverso il successivo decreto direttoriale di “conferma”;
- residuava, pertanto, la necessità di esaminare soltanto i motivi aggiunti notificati in data 15.4.2016 (depositati in data 2.5.2016) e quelli notificati in data 23.9.2016 (depositati in data 10.10.2016), in quanto aventi ad oggetto gli atti successivi alla riedizione del potere indotta dalla succitata ordinanza cautelare (verbale della Commissione consultiva del 12.2.2016 e decreto n.537 del 24.6.2016)
- il motivo volto a censurare il “vizio di derivazione” nei confronti del nuovo provvedimento di conferma non avrebbe potuto ritenersi ammissibile, tenuto conto che, in disparte la sua genericità, l’atto di conferma doveva ritenersi del tutto autonomo rispetto a quello in origine censurato, non potendo, dunque, configurarsi alcun vizio di derivazione;
- il motivo di ricorso teso a denunciare l’illegittimità delle modalità di svolgimento della riunione della commissione consultiva, risultava infondato, tenuto conto che l’articolo 3 del D.M. Beni Culturali n.179 del 12.2.2014 prevedeva espressamente la teleconferenza e videoconferenza come modalità consentite per la partecipazione dei componenti ai lavori delle Commissioni (cfr. art. 3, comma 9), senza prescrivere modalità particolari per la trasmissione video e senza imporre specifiche forme di verbalizzazione delle relative attività; peraltro, la operata verbalizzazione doveva ritenersi attività di documentazione idonea a determinare la produzione di un verbale avente il contenuto certificativo che caratterizza il documento che in esso si sostanzia, avente natura di atto pubblico, nella specie non contestato nelle forme di legge (querela di falso); né rilevavano le concrete modalità in cui le singole attività erano state svolte e comunque non incidevano le eventuali omissioni in sede di verbalizzazione (ad es., luogo della trasmissione video) sulla natura certificativa dei contenuti invece descritti; in ogni caso, la teleconferenza era da considerarsi modalità atta ad assicurare comunque il rispetto del metodo collegiale e la validità della deliberazione