Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-06-07, n. 201602425

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-06-07, n. 201602425
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602425
Data del deposito : 7 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09653/2015 REG.RIC.

N. 02425/2016REG.PROV.COLL.

N. 09653/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9653 del 2015, proposto da:
Ativa (Autostrada Torino Ivrea Val D'Aosta) s.p.a., S.i.a.s. - Società Iniziative Autostradali e Servizi s.p.a., Mattioda Pierino &
Figli Autostrade s.r.l., tutte in persona dei legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati A C, F B, M A, V B, C Croff, F S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Bernardo, 101;

contro

Provincia di Torino;
Sitaf s.p.a.;
Fct Holding s.r.l.;
Anas s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Occhiena, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Emilia 88;
Città Metropolitana di Torino, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Emanuele Gallo, Giuseppe Di Chio, Carlo Merani, Alberto Romano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Lungotevere Sanzio, 1;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. I n. 1155/2015, resa tra le parti, concernente la dismissione di partecipazione societaria;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anas Spa e della Città Metropolitana di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Scarpello per delega di Cancrini, Annoni, Vinti, Gallo e Di Chio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La vicenda per cui è causa concerne le modalità procedimentali di avvenuta alienazione ad Anas s.p.a. da parte della Provincia di Torino, della partecipazione azionaria in SITAF s.p.a..

La SITAF (Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus) s.p.a. è una società avente come scopo la costruzione e la gestione di opere di viabilità, che fu costituita nel 1960 su convergente iniziativa del Comune e della Provincia di Torino, di quella Camera di commercio, di alcune imprese creditizie, assicurative e industriali e di loro associazioni. Essa è titolare della concessione per la progettazione, la costruzione e l’esercizio del Traforo del Fréjus e dell’Autostrada A32 Torino – Bardonecchia . Detta concessione è regolata da apposita convenzione in data 22 dicembre 2009 stipulata con Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) s.p.a. (già ente pubblico economico, a norma del d. lgs. 26 febbraio 1994, n. 143 e del d.P.C.M. 26 luglio 1995;
quindi società per azioni per effetto dell’art. 7 d.-l. 8 luglio 2002, n. 138 convertito dalla l. 8 agosto 2002, n. 178, che prevede anche l’attribuzione ex lege dei preesistenti compiti pubblicistici).

Di Anas s.p.a. è unico socio il Ministero dell’economia e delle finanze

Di SITAF s.p.a. sono (o meglio erano, all’inizio della vicenda per cui qui è causa) soci soggetti pubblici e soggetti privati. Tra i primi (pari a complessivamente il 51,16% del capitale sociale) vi sono la Provincia di Torino (8,694% del capitale sociale), la Città di Torino (10,653% del capitale sociale) - per il tramite della Finanziaria Città di Torino s.r.l. (“FCT”);
Anas s.p.a. (31,746% del capitale sociale);
Autostrada Albenga Garessio Ceva (0,069% del capitale sociale).

Di SITAF sono soci privati tra gli altri, Ativa s.p.a. (1,080% del capitale sociale), Mattioda Pierino &
Figli Autostrade s.r.l. (10,191% del capitale sociale), S.I.A.S. s.p.a. (36,53 % del capitale sociale).

L’art. 6 dell'attuale statuto SITAF, dedicato al capitale sociale, riserva “ agli Azionisti Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o Società a Prevalente Capitale Pubblico almeno il 51% (cinquantuno) del capitale sociale ”.

L’art.

3.2. punto zl della Convenzione tra SITAF e ANAS prevede che il Concessionario debba “mantenere nel proprio statuto la clausola di partecipazione pubblica al capitale pari al 51% almeno fino a quando si renderanno necessari gli interventi finanziari legati alla garanzia rilasciata dallo Stato sui mutui della società ".

L'art. 3 comma 27 e ss. l. 24 dicembre 2007, n. 244 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società e la cessione a terzi delle medesime entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Tale termine è stato prorogato di dodici mesi dall’art. 1, comma 569, l. 27 dicembre 2013, n. 147 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014 ) decorsi i quali “ la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile ”.

La Provincia di Torino – ora Città Metropolitana - in attuazione di detta previsione di legge, avviava la dismissione delle proprie partecipazioni in SITAF mediante una procedura negoziata di vendita in favore di Anas s.p.a., come detto già titolare di una quota del 31,746%. In tal modo Anas s.p.a. andava a consolidare il 51% del capitale sociale di SITAF, anche in virtù di simile operazione condotta dal Comune di Torino (oggetto di analogo separato giudizio).

La procedura avrebbe dovuto terminare entro il 31 dicembre 2014 con il primo atto di vendita successivo alla cancellazione del ricordato vincolo statutario di maggioranza pubblica del capitale sociale;
vincolo previsto anche dalla convenzione di concessione autostradale e da alcuni atti interni di SITAF s.p.a.. Questo avrebbe reso in termini economico-finanziari più appetibile la quota SITAF da poi offrire al mercato: ciò anche “ nell’ottica di realizzare un’ottimale valorizzazione delle quote azionarie detenute dai soci pubblici in SITAF ”.

In attuazione di quanto così deliberato dalla Provincia, Anas s.p.a. sottoscriveva il 14 novembre 2014 un accordo preliminare con la Provincia stessa e con FCT - poi sostituito da un contratto definitivo - per l’acquisizione delle quote di partecipazione in SITAF. Vi si precisava che l’ANAS si obbligava a poi cedere sul mercato tutte le azioni SITAF possedute una volta apportate le necessarie modifiche statutarie e convenzionali e secondo un disegno di dismissione azionaria articolato in fasi, corrispondenti al venir meno del vincolo del capitale a maggioranza pubblica, perdurante peraltro fino a quando fossero stati necessari interventi finanziari relativi alla garanzia rilasciata dallo Stato sui mutui della società.

Sennonché i soci privati ATIVA s.p.a., SIAS s.p.a. e Mattioda Pierino &
Figli Autostrade s.r.l. con nota del 12 novembre 2014 contestavano il descritto modus procedendi e le inerenti giustificazioni invitando le controparti a non dare esecuzione all’accordo preliminare e sollecitando la convocazione dell’assemblea straordinaria, ai sensi dell’art. 2367 ( Convocazione su richiesta dei soci ) Cod. civ., per deliberare la modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale con l’eliminazione del vincolo di maggioranza pubblica del capitale sociale.

Contestualmente, le medesime presentavano alla Provincia e a Comune di Torino un’offerta irrevocabile per l’acquisto delle partecipazioni detenute dai due enti pubblici in SITAF.

In assenza di positivi riscontri alle istanze formulate, le ricorrenti impugnavano davanti al Tribunale amministrativo del Piemonte la delibera di dismissione, recante anche il piano prima descritto, deducendo i seguenti motivi di diritto:

I/II) Violazione e falsa applicazione dell'artt. 1, comma 1 l. 30 luglio 1994, n. 474, dell'art. 3, commi 29 e 27 l. 24 dicembre 2007 n. 244, che impongono il ricorso a procedure ad evidenza pubblica aperte e non discriminatorie per la dismissione delle partecipazioni detenute dagli enti locali che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto, difetto d'istruttoria e motivazione, contraddittorietà/illogicità, sviamento.

III) Violazione e falsa applicazione del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 ( Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ) e del r.d. 23 maggio 1924 n. 827. Violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto, difetto d'istruttoria e motivazione, contraddittorietà/illogicità, sviamento.

IV) Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto, difetto d'istruttoria e motivazione, contraddittorietà/illogicità, sviamento.

V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 1, lett. b) , l. 12 agosto 1982, n. 531 ( Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale ) e dell’art. 1 comma 1 l. 5 luglio 1990, n. 183 ( Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell’Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF) nonché dell’art.

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