Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-19, n. 202402643

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-19, n. 202402643
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402643
Data del deposito : 19 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2024

N. 02643/2024REG.PROV.COLL.

N. 04198/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4198 del 2023, proposto dalla
sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti A G e D V e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Stalettì (CZ), non costituito in giudizio;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, n. -OMISSIS- del 3 novembre 2022, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Agenzia del Demanio;

Viste le istanze delle parti costituite di passaggio della causa in decisione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2024 il Cons. Pietro De Berardinis e viste le conclusioni delle parti come da verbale;


Considerato:

- che con l’appello in epigrafe la sig.ra -OMISSIS- impugna la sentenza del T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione II, n. -OMISSIS- del 3 novembre 2022, chiedendone la riforma;

- che la sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dalla stessa sig.ra -OMISSIS- contro l’ordinanza del Comune di Stalettì (CZ) n. 53 del 7 aprile 2021, recante ingiunzione di demolizione del manufatto sito in loc. “ Caminia ” su suolo demaniale marittimo e già oggetto di ordinanza di sgombero emessa a carico della stessa ricorrente, nonché contro gli atti istruttori in essa citati e in specie contro la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale Marittimo, Guardia Costiera di Soverato, acquisita al prot. n. 407/2019, recante accertamento dell’occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo da parte del suindicato manufatto;

- che nel gravame l’appellante contesta l’ iter argomentativo e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:

I) error in iudicando , per avere il T.A.R. erroneamente disatteso la censura formulata in primo grado di nullità, ai sensi dell’art. 21- septies della l. n. 241/1990, dell’ordinanza impugnata, atteso che questa avrebbe ingiunto al privato un’attività impossibile per indisponibilità del bene, essendo l’immobile sottoposto a sequestro penale;

2) error in iudicando per avere la sentenza non condiviso la doglianza con cui sono stati dedotti i vizi di carenza di istruttoria, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, poiché il Comune di Stalettì avrebbe assunto come appurato il dato della demanialità dell’area, omettendo qualsiasi accertamento preliminare che, invece, qualora posto in essere, avrebbe escluso tale dato. In particolare, da un lato il Comune avrebbe omesso ogni attività di istruttoria e verifica dando per scontata la demanialità del terreno, dall’altro tale assunta demanialità marittima dell’area non sussisterebbe, come proverebbe la relazione tecnica di parte versata in atti;

3) error in iudicando , poiché con il terzo motivo del ricorso di primo grado la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 per assenza della previa diffida a demolire, nonché per mancanza del presupposto dell’abusività, ma il primo giudice avrebbe disatteso la doglianza con argomentazioni fallaci e non condivisibili;

4) error in iudicando , perché con il quarto motivo del ricorso di primo grado la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 7, comma 9- septiesdecies , del d.l. n. 78/2015, convertito con l. n. 125/2015, in quanto, avendo da tempo il Comune attivato il procedimento per la revisione del demanio marittimo cartolare, fino alla conclusione di tale procedimento le regole di corretta azione amministrativa non consentirebbero di porre in essere un’attività in contrasto con il procedimento in itinere : la sentenza, però, avrebbe disatteso la censura con motivazioni (basate sull’assenza di un nesso di pregiudizialità tra il procedimento di revisione e l’ordinanza gravata) inadeguate e inconferenti;

- che si sono costituiti nel giudizio di appello, con atto formale, l’Agenzia del Demanio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resistendo al gravame di controparte;

- che il Comune di Stalettì (CZ), pur evocato, non si è costituito in giudizio;

- che le parti costituite hanno depositato istanza di passaggio della causa in decisione senza previa discussione orale;

- che all’udienza pubblica del 27 febbraio 2024 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione;

Ritenuto che l’appello sia infondato e da respingere;

Considerato, infatti:

- che per quanto riguarda i motivi nn. 2), 3) e 4), essi sono stati già ampiamente confutati da questa Sezione in molteplici sentenze rese su fattispecie analoghe, in cui erano state impugnate le ordinanze di sgombero dell’area del demanio marittimo sita in loc. “ Caminia ” del Comune di Stalettì, oggetto di occupazione abusiva da parte di taluni nuclei di cittadini che vi hanno realizzato edificazioni prive di titolo abilitativo (cfr., ex plurimis , le sentenze nn. 9975, 9974, 9962, 9961 e 9960 del 14 novembre 2022 e la sentenza n. 8873 del 18 ottobre 2022);

- che nello specifico, nelle controversie decise con le sentenze ora citate erano state formulate contro le ordinanze di sgombero (atto che costituisce un antecedente logico rispetto all’ordine di demolizione in questa sede gravato) censure di contenuto pressoché identico ai motivi del presente appello dal n. 2) al n. 4), di cui le predette sentenze hanno dimostrato l’infondatezza, evidenziando in sintesi: a) l’irrilevanza della delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 21 febbraio 1964, che avrebbe – in tesi – “autorizzato” i residenti a occupare un appezzamento di terreno, di cui, però, non è neppure certo se fosse a monte, piuttosto che a valle della ferrovia;
b) l’appartenenza al demanio dello Stato e non al Comune di Stalettì del terreno oggetto dell’effettiva occupazione, posto a valle della ferrovia e verso il mare, accertata anche dalla Cassazione civile;
c) l’inesistenza di titoli edilizi che potessero fondare un affidamento dei privati nella legittimità delle edificazioni, a tale scopo non potendo certo bastare la citata delibera consiliare n. 4/1964;
d) l’irrilevanza di eventuali vizi formali (e così l’assenza della previa diffida a demolire), stante la natura dovuta e vincolata dell’attività del Comune (v. infra );
e) l’irrilevanza ai fini della causa della pendenza del procedimento di ricognizione delle fasce costiere, volto alla revisione delle zone di demanio marittimo di cui all’art. 7, comma 9- septiesdecies , del d.l. n. 78/2015 (aggiunto dalla legge di conversione n. 125/2015);

- che non si rinvengono ragioni per ripensare l’ora visto orientamento della Sezione, il quale, anzi, nella vicenda qui in esame risulta corroborato dalla lettura dell’impugnata ordinanza di demolizione: questa, infatti, elenca nelle sue premesse sia l’ordinanza di sgombero dell’area emessa il 4 febbraio 2019 nei confronti dell’odierna appellante, sia il provvedimento del 20 marzo 2021 recante rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia, cosicché l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, ubicato su area demaniale occupata sine titulo , si presenta come atto dovuto ed a contenuto vincolato. Ne segue che le motivazioni esplicitate dalle sentenze ora citate per confutare le censure in discorso possono intendersi qui integramente richiamate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 88, comma 2, lett. d) , e 74 c.p.a.;

- che, infatti, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) , c.p.a. la sentenza deve contenere “ la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi ”;
l’art., 74 c.p.a. stabilisce poi, con riferimento alle sentenze in forma semplificata, che “ la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” (C.d.S., Sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9553;
Sez. VI, 25 febbraio 2021, n. 1636);

- che “ il riportato quadro normativo dimostra che l’ordinamento attribuisce alla motivazione della sentenza, quand’anche redatta in maniera sintetica, la funzione essenziale di fondamento di legittimità dell’azione giurisdizionale, in quanto strumento di comprensione delle modalità di esercizio di tale potere e, conseguentemente, centrale per il suo controllo, dovendosi rinvenire nella motivazione l’ iter logico attraverso cui si è formato il convincimento del giudice (Cass. civ., I, 22 febbraio 2017, n. 4605) ” (così C.d.S., Sez. VII, n. 9553/2022, cit.);

- che, pertanto, in base ai precetti degli artt. 88, comma 2, lett. d) , e 74 c.p.a., nonché in ossequio all’obbligo di sintesi prescritto dall’art. 3, comma 2, c.p.a. (C.d.S., Sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8742), alla motivazione della presente decisione può provvedersi, ai fini della declaratoria dell’infondatezza dei motivi di appello nn. 2), 3) e 4), mediante l’integrale richiamo alle motivazioni di cui alle sentenze di questa Sezione nn. 9975, 9974, 9962, 9961 e 9960 del 14 novembre 2022 n. 8873 del 18 ottobre 2022 (nonché delle numerose altre sentenze emesse dalla Sezione sull’impugnativa delle ordinanze di sgombero dell’area demaniale marittima occupata abusivamente da alcuni nuclei di cittadini in loc. “ Caminia ” del Comune di Stalettì);

- che per quanto riguarda, poi, il motivo di appello n. 1), lo stesso è infondato;

- che infatti, contrariamente all’assunto dell’appellante, l’ordinanza gravata non è affetta da nullità, dovendosi condividere l’orientamento espresso sul punto dal T.A.R., per il quale, poiché l’esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio è autonomo rispetto ai poteri repressivi rimessi ad altre Autorità (e in particolare: all’Autorità giudiziaria penale), la circostanza che il manufatto abusivo sia oggetto di sequestro penale è irrilevante ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità comunale, con il corollario che la pendenza del sequestro penale non rende illegittimo l’ordine di demolizione avente a oggetto lo stesso immobile;

- che in questo senso è, d’altronde, il consolidato indirizzo della Sezione, secondo il quale, ai fini della legittimità di un ordine di demolizione, della sua eseguibilità e della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, è irrilevante la pendenza di un sequestro, poiché la misura cautelare reale non costituisce un impedimento assoluto all’attuazione dell’ingiunzione, “ in ragione della possibilità, per il destinatario dell’ordine, di ottenere il dissequestro del bene ai sensi dell’art. 85 disposizione di attuazione del codice di procedura penale (cfr. Cons. Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 7 marzo 2018, affare n. 2072/2016) ” (C.d.S., Sez. VII, 18 agosto 2023, n. 7816);

- che “ Invero, “una cosa è, sul versante penalistico e processualpenalistico, l’ordine di distruzione del manufatto abusivo, a cura e a spese dell’imputato, impartito dal giudice penale quale conseguenza obbligata derivante dalla sentenza di condanna, e altro è, sul versante amministrativo e delle procedure d’infrazione urbanistico-edilizie, l’ordine di rimozione, ovvero di demolizione, emanato dal dirigente comunale competente ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001” (Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 283).

La sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale, dunque, diversamente da quanto opina l’appellante, non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il dissequestro dell’immobile al fine di ottemperare all’ingiunzione di demolizione, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di provvedimenti di repressione dell’abusivismo edilizio, e dei loro rapporti con il sequestro penale.

Né può essere condivisa la tesi di parte appellante secondo cui sarebbe irragionevole che la parte chieda il dissequestro dell’immobile al solo fine di distruggerlo.

Invero “il sequestro penale dell’immobile non influenza la legittimità dell’ordinanza di rimessione in pristino. Il contemperamento con le esigenze della difesa si realizza ritenendo che il termine assegnato dall’ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorre sin quando l’immobile rimane sotto sequestro, restando all’autonoma iniziativa della difesa ovvero della magistratura inquirente attivare gli strumenti che al dissequestro possono condurre” (Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2023, n. 3805 che richiama id. 20 febbraio 2023, n. 1721) ” (così C.d.S., Sez. VII, n. 7816/2023, cit);

- che dunque non vi è un impedimento assoluto dell’odierna appellante all’esecuzione dell’ordinanza impugnata, potendo costei chiedere il dissequestro dell’immobile abusivo al fine di procedere alla sua demolizione;

Ritenuto in definitiva, per quanto esposto, di dover respingere l’appello, dovendo la sentenza gravata essere integralmente confermata;

Ritenuto, da ultimo, di dover disporre l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di appello, attesa la costituzione solo formale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Agenzia del Demanio, e di non fare luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Comune di Stalettì, non costituitosi in giudizio;

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