Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-12-02, n. 202007632

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-12-02, n. 202007632
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202007632
Data del deposito : 2 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2020

N. 07632/2020REG.PROV.COLL.

N. 02520/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2520 del 2019, proposto dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dal Ministero della difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

il sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sezione I- bis , n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione al servizio permanente effettivo.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2020, il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato S D e l’avvocato dello Stato Giancarlo Pampanelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno resistente, all’epoca dei fatti Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in ferma volontaria quadriennale, ha impugnato con ricorso avanti il T.a.r. per il Lazio il provvedimento di non ammissione al servizio permanente effettivo (s.p.e.) e di conseguente collocamento in congedo, per carenza del requisito della “ meritevolezza ”.

1.1. Il T.a.r. ha dapprima accolto, ai fini del riesame, l’istanza cautelare formulata con il ricorso introduttivo del giudizio (ordinanza n. -OMISSIS-, non gravata).

1.2. Il T.a.r. ha, quindi, accolto pure l’istanza cautelare formulata dal ricorrente nel contesto del ricorso per motivi aggiunti frattanto radicato avverso il provvedimento emanato dall’Amministrazione in sede di riesame (ordinanza n. -OMISSIS-).

1.3. Quest’ultima ordinanza, tuttavia, è stata riformata con ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS-, recante la seguente motivazione: “ Rilevato preliminarmente che le questioni di rito si prospettano, allo stato sommario della cognizione, infondate, sia perché l’art. 59 c.p.a. si limita a richiamare i poteri propri del giudizio di ottemperanza, nell’implicito assunto che nella specie non ricorra un giudizio di ottemperanza, sia, comunque, perché l’ordinanza gravata fa riferimento, in epigrafe, al solo art. 55 c.p.a.;

Considerato, quanto al merito, che l’Amministrazione della difesa ha, prima facie, fatto buon governo della norma sancita dall’art. 949 cod. ord. mil., anche alla luce delle traiettorie esegetiche disegnate dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2013, n. 2169;
21 gennaio 2013, n. 350;
12 marzo 2007, n. 1210) in ordine alla natura del potere esercitato, in subiecta materia, dall’Amministrazione ed ai limiti del conseguente sindacato esercitabile dal G.A.;

Rilevato, infatti, che il nuovo provvedimento dell’Amministrazione prescinde totalmente dal riferimento ai processi penali pendenti e si focalizza sulle carenti qualità morali, militari e di carattere, sullo scarso rendimento (due giudizi di “inferiore alla media”) e sulla refrattarietà alla disciplina (quattro sanzioni di corpo, di cui tre costituite da consegna di rigore) del Maresciallo;

Osservato, per di più, che l’ordinanza del T.a.r. n. -OMISSIS-non faceva alcun riferimento all’illegittimità di tutto il procedimento e che, comunque, l’originaria proposta del Comandante competente è di per sé priva di valore vincolante ed ha mera funzione propulsiva;

Osservato, infine, che l’Amministrazione con il provvedimento gravato ha mirato proprio a dare corretta esecuzione all’ordinanza del T.a.r. n. -OMISSIS-;

Ritenuto, conseguentemente, di accogliere l’appello cautelare e, per l’effetto, rigettare l’istanza cautelare formulata dal Maresciallo in prime cure ”.

1.4. Ciononostante, con la sentenza impugnata il T.a.r. ha accolto il ricorso, sostenendo che “ una lettura costituzionalmente orientata delle citate norme [artt. 948 e 949 cod. ord. mil] , in uno con i riferiti principi di proporzionalità e ragionevolezza, non può essere limitata ad una mera elencazione delle asserite mancanze disciplinari, atteso che l’irrogazione di tali sanzioni costituiscono un sintomo della mancanza dei requisiti richiesti dalla norma, sintomo che, però, deve essere supportato da un concreto disvalore del comportamento contestato, la cui valenza negativa può essere ricavata dalla completa lettura del comportamento del militare. In altre parole è necessario che la p.a. dimostri, attraverso una documentata prospettazione, le ragioni per cui l’interessato non è più ritenuto meritevole di far parte del consesso militare.

Si tratta, pertanto, di un giudizio ponderato e non sintetico ( diversamente il legislatore avrebbe previsto il mero dato numerico delle sanzioni riportate), in cui deve essere valutata l’intera esperienza professionale e privata del militare, in cui i rilievi sintomatici negativi e positivi devono essere adeguatamente soppesati nell’ambito di un compiuto processo motivazionale che non può essere certamente limitato alla enumerazione delle sanzioni irrogate, ovvero a meri e stereotipati giudizi negativi ”.

2. Le Amministrazioni hanno interposto appello, riproponendo criticamente le difese formulate in prime cure.

2.1. Il sig. -OMISSIS- si è costituito in resistenza, contestando nel merito l’avverso appello e lamentandone, in parte, l’inammissibilità.

2.2. In esito alla camera di consiglio del 18 aprile 2019 l’istanza cautelare formulata dalle appellanti Amministrazioni è stata accolta con ordinanza n. -OMISSIS-, del seguente tenore: “ Ritenuto, allo stato sommario della cognizione e salvo l’approfondimento proprio della sede del merito, che l’Amministrazione abbia operato una non irragionevole valutazione unitaria e di sintesi del profilo umano, professionale e militare del sig. -OMISSIS- in base alle risultanze della documentazione caratteristica ed alla luce delle sanzioni disciplinari inflitte con provvedimenti inoppugnati, tra cui la consegna di rigore per complessivi 23 giorni;

Ritenuto, inoltre, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi prevalga quello pubblico a che gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri siano sicuramente in possesso di tutti i requisiti necessari per il proficuo espletamento di una così delicata e fondamentale funzione a tutela dei cittadini e dell’ordine sociale ”.

2.3. In vista della trattazione del ricorso entrambe le parti hanno depositato difese scritte.

2.4. Più in particolare, il resistente:

- ha incidentalmente ammesso di non avere a suo tempo impugnato né le valutazioni caratteristiche di “ inferiore alla media ”, né le sanzioni di corpo;

- ha sostenuto che il comportamento “ non consono ” cui hanno fatto seguito tali giudizi e tali sanzioni sarebbe stato temporalmente circoscritto e dovuto agli accesi contrasti allora in essere con la moglie, da cui si stava separando, che avrebbe “ architettato ” di distruggere professionalmente il marito con false segnalazioni all’Arma;

- ha chiesto, pertanto, un annullamento ai fini del riesame, al fine di tener conto delle sopravvenienze giudiziarie (intervenuta assoluzione in sede penale e contestuale condanna della moglie - sentenza del Tribunale di -OMISSIS- depositata in data 16 luglio 2018, irrevocabile agli effetti penali) e, comunque, dell’asserita inconferenza, ai fini dell’ammissione allo s.p.e., delle sanzioni di corpo irrogate.

2.5. L’Amministrazione, dal canto suo, ha evidenziato che, “ all’esito dei provvedimenti giudiziali d’appello [si fa evidentemente riferimento all’ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS-] , la determinazione di non ammissione in servizio permanente ha avuto esecuzione ed il -OMISSIS- è da anni stato posto in congedo ”.

2.6. Il ricorso è stato discusso ed introitato per la decisione alla pubblica udienza del 29 ottobre 2020.

3. Il Collegio osserva, preliminarmente, che è infondata l’eccezione di parziale inammissibilità dell’appello: invero, le Amministrazioni hanno puntualmente censurato la parte della motivazione di primo grado con cui il T.a.r. ha ritenuto il provvedimento impugnato afflitto da carenza motivazionale, osservando che le ragioni del provvedimento ben potevano ricavarsi dai precedenti di carriera dell’interessato, puntualmente e analiticamente richiamati nel provvedimento medesimo in modo che dalla loro giustapposizione poteva agevolmente ricavarsi quel giudizio “ complessivo ” cui il primo giudice ha fatto riferimento.

4. Quanto al merito, il Collegio richiama, anzitutto, le osservazioni formulate in sede cautelare con le citate ordinanze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.

5. Con maggiore approfondimento motivazionale, il Collegio osserva che, a quanto consta agli atti:

- al termine del corso triennale per Allievi Marescialli l’odierno resistente veniva ritenuto dotato di qualità complessive “ appena sufficienti ”, giudicato “ spesso istintivo e poco propenso a collaborare per il conseguimento degli obiettivi istituzionali ”, nonché caratterizzato da “ accentuate spigolosità caratteriali e comportamentali che non ne hanno consentito l’inserimento nel contesto del reparto di appartenenza ”;

- il rendimento presso il Reparto di destinazione veniva giudicato “ non sufficiente ” dal I Revisore;

- l’odierno resistente ha ricevuto tre consegne di rigore per complessivi ventitré giorni, non impugnate e di cui, quindi, l’Amministrazione doveva solo prendere atto ai fini delle valutazioni circa l’ammissione allo s.p.e..

6. Alla luce di tale complessivo quadro, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia operato una valutazione di sintesi, ponderata e motivata, della persona del resistente, in base al profilo morale, comportamentale, professionale e militare oggettivamente emergente dalla documentazione caratteristica e dalle sanzioni disciplinari, mai impugnate dall’interessato e, pertanto, pienamente valutabili ai fini de quibus .

7. E’, del resto, da rilevare che l’art. 948 cod. ord. mil. ascrive all’Amministrazione una lata discrezionalità in ordine all’ammissione allo s.p.e., sindacabile in sede giurisdizionale solo per macroscopica illogicità o per palese travisamento dei fatti.

8. Oltretutto, il Collegio non può non osservare che il T.a.r., dopo avere con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- imposto il riesame dell’originario provvedimento destitutorio, da condursi astraendo dai procedimenti penali in corso, ha poi inter alia rimproverato all’Amministrazione, quale vizio di legittimità, proprio la mancata considerazione degli esiti di tali procedimenti.

9. Ad abundantiam , inoltre, il Collegio rileva che:

- l’esecuzione fuori dal servizio di un arresto in flagranza costituisce una condotta fisiologicamente esigibile da un appartenente alle Forze dell’ordine e non è, come tale, connotata da uno straordinario ed eccezionale risalto, tale da dover essere preso in considerazione in punto di ammissione allo s.p.e.;

- è irrilevante la mancata irrogazione di sanzioni ad altro militare che, nel 2016, avrebbe fatto propaganda per il referendum costituzionale, giacché un’ipotetica condotta illegittima dell’Amministrazione non autorizza altri a pretendere un uguale trattamento illegittimo;

- infine, il livello culturale dell’odierno appellato, quale che esso sia, non rileva nella presente sede, in cui, viceversa, viene in considerazione l’idoneità ad inserirsi proficuamente (ossia, appunto, con “ meritevolezza ”) nell’ambito di un ordinamento retto dalla disciplina militare.

10. Per le esposte ragioni, pertanto, l’appello delle Amministrazioni va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.

11. La natura della controversia ed il rilievo dei sottesi interessi suggeriscono, comunque, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

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