Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza presidenziale 2023-05-18, n. 202300611

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza presidenziale 2023-05-18, n. 202300611
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300611
Data del deposito : 18 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2023

N. 01562/2019 REG.RIC.

N. 00611/2023 REG.PROV.PRES.

N. 01562/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2019, proposto dalla Nomentana Hospital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L D e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M P, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno, n. 7;
il Ministero della Salute e il Commissario ad Acta Sanita' per la Regione Lazio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato-Regioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum: della San Raffaele S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leopoldo De' Medici, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Archimede n. 97;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 08256/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 5, del Ministero della Salute, del Commissario ad Acta Sanita' per la Regione Lazio e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato-Regioni;

Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.;

Viste le ‘linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della Giustizia amministrativa’ - adottate con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 49 di data 8 febbraio 2022, in attuazione dell’art. 17 del decreto legge n. 80 del 2021, convertito nella legge n. 113 del 2021 - che hanno introdotto regole volte alla riduzione dei giudizi pendenti, alla razionalizzazione dell’attività dell’Ufficio per il processo, nonché alla individuazione dei giudizi da fissare con priorità per rispondere alla domanda di giustizia;

Tenuto conto anche del numero complessivo dei magistrati assegnati alla Sezione e rilevato il numero degli appelli complessivamente pendenti presso questa Sezione;

Considerato che, per la corretta gestione dei ruoli e per individuare quali siano le posizioni alle quali va data risposta di giustizia, occorre valutare quali tra gli appelli pendenti dell’anno 2019 vadano fissati con priorità;

Rilevato che - in luogo della fissazione di udienze (come avveniva in passato) recanti i cd ruoli aggiunti, al solo fine di acquisire la dichiarazione di conferma o meno della sussistenza del perdurante interesse alla definizione del giudizio – risulta più funzionale continuare nella più recente prassi della Sezione e dunque emanare ordinanze istruttorie, volte ad acquisire le relative dichiarazioni, nonché elementi utili per individuare i giudizi da fissare con priorità, ai sensi degli articoli 71, 71 bis e 72 del codice del processo amministrativo e dell’art. 8 delle norme d’attuazione del medesimo codice, e ciò anche al fine di evitare che siano inseriti nei ruoli i giudizi destinati ad essere dichiarati estinti per rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere;

Rilevato che è impellente l’esigenza che i difensori collaborino con l’Ufficio per il processo, affinché sia possibile il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge;

Considerato che, di conseguenza, va disposto che:

a) ai sensi degli articoli 35 e 85 del codice del processo amministrativo, la parte appellante dichiari se continua ad avere interesse alla definizione del giudizio;

b) ciascuna parte costituita nei giudizi pendenti depositi una analitica nota spese (che tenga specificatamente conto del valore della causa);

c) per il caso di perdurante sussistenza dell’interesse, vanno acquisiti documentati chiarimenti, sul se vi siano state sopravvenienze nel corso del giudizio e se sussistano connessioni (di ordine oggettivo o soggettivo) con altri giudizi pendenti in sede di giustizia amministrativa;

d) la dichiarazione sopra prevista alla lettera a), le note spese di cui alla lettera b) e la nota di chiarimenti di cui alla lettera c) vanno depositate entro il termine di venti giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;


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