Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202211344
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 11344/2022REG.PROV.COLL.
N. 01424/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P V L e A S, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2022, il consigliere Francesco Frigida e dato per presente, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l’avvocato P V L per parte appellante;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, all’epoca dei fatti brigadiere dell’Arma dei carabinieri, ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, avverso il provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, II reparto, 6^ divisione, stato e avanzamento sottufficiali, prot. n. M_D/GMIL-03 II/6/5/2007/90254 del 5 novembre 2007 e notificatogli 3 dicembre 2007, con cui è stato considerato « inidoneo all’avanzamento al grado superiore di Brigadiere Capo per l’aliquota del 31.12.2006 in 3^ valutazione ».
1.1. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado.
2. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis , ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese di lite.
2.1. In particolare, il collegio di primo grado ha puntualmente sintetizzato i fatti di causa come segue: « Con ricorso notificato il 24 gennaio 2008 e depositato il successivo 15 febbraio, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa del 5 novembre 2007, notificatogli il 3 dicembre 2007, con cui gli è stato comunicato che non può essere valutato per l’avanzamento al grado superiore “in quanto cessato dal servizio a domanda nel corso della procedura di valutazione.” (…) Il ricorrente espone, in fatto, di aver presentato domanda di pensione in data 10 ottobre 2006, e di essere stato collocato in congedo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1°maggio 2007. Il ricorrente sostiene di avere titolo all’avanzamento in quanto al 31 dicembre 2006, in occasione della formazione dello scrutinio per l’aliquota di avanzamento, era ancora in servizio. (…) Avverso il gravato provvedimento, il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: I. Violazione ed errata applicazione dell’art. 35 comma 6, legge 10 maggio 1983, n. 212. Contraddittorietà della motivazione; Travisamento, Carente Istruttoria. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere. L’amministrazione sarebbe caduta in errore posto che il ricorrente, già risultato idoneo nelle prime due valutazioni, non è stato valutato nella terza in quanto ritenuto non più in servizio al 31 dicembre 2006, mentre il ricorrente è stato collocato in congedo in data 1° maggio 2007. II. Violazione ed errata interpretazione dell’art. 21, comma 1, D. Lgs. 12 maggio 1995 n. 196. Recita, infatti, la citata disposizione che il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti – rectius dei brigadieri per quanto riguarda gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri – e dei volontari di truppa in servizio permanente, giudicato idoneo, “ iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età ... è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età ... ”. III. Violazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 3, legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dell’art. 3, dell'art. 97 e dell’art. 111 Cost., in tema di parità di trattamento, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’Amministrazione e obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. (…) Si è costituita in