Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202211344

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202211344
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211344
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 11344/2022REG.PROV.COLL.

N. 01424/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P V L e A S, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2022, il consigliere Francesco Frigida e dato per presente, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l’avvocato P V L per parte appellante;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS-, all’epoca dei fatti brigadiere dell’Arma dei carabinieri, ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, avverso il provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, II reparto, 6^ divisione, stato e avanzamento sottufficiali, prot. n. M_D/GMIL-03 II/6/5/2007/90254 del 5 novembre 2007 e notificatogli 3 dicembre 2007, con cui è stato considerato « inidoneo all’avanzamento al grado superiore di Brigadiere Capo per l’aliquota del 31.12.2006 in 3^ valutazione ».

1.1. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado.

2. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis , ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese di lite.

2.1. In particolare, il collegio di primo grado ha puntualmente sintetizzato i fatti di causa come segue: « Con ricorso notificato il 24 gennaio 2008 e depositato il successivo 15 febbraio, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa del 5 novembre 2007, notificatogli il 3 dicembre 2007, con cui gli è stato comunicato che non può essere valutato per l’avanzamento al grado superiore “in quanto cessato dal servizio a domanda nel corso della procedura di valutazione.” (…) Il ricorrente espone, in fatto, di aver presentato domanda di pensione in data 10 ottobre 2006, e di essere stato collocato in congedo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1°maggio 2007. Il ricorrente sostiene di avere titolo all’avanzamento in quanto al 31 dicembre 2006, in occasione della formazione dello scrutinio per l’aliquota di avanzamento, era ancora in servizio. (…) Avverso il gravato provvedimento, il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: I. Violazione ed errata applicazione dell’art. 35 comma 6, legge 10 maggio 1983, n. 212. Contraddittorietà della motivazione;
Travisamento, Carente Istruttoria. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere. L’amministrazione sarebbe caduta in errore posto che il ricorrente, già risultato idoneo nelle prime due valutazioni, non è stato valutato nella terza in quanto ritenuto non più in servizio al 31 dicembre 2006, mentre il ricorrente è stato collocato in congedo in data 1° maggio 2007. II. Violazione ed errata interpretazione dell’art. 21, comma 1, D. Lgs. 12 maggio 1995 n. 196. Recita, infatti, la citata disposizione che il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti – rectius dei brigadieri per quanto riguarda gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri – e dei volontari di truppa in servizio permanente, giudicato idoneo, “
iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età ... è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età ... ”. III. Violazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 3, legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dell’art. 3, dell'art. 97 e dell’art. 111 Cost., in tema di parità di trattamento, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’Amministrazione e obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. (…) Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione ».

Tale ricostruzione in fatto non risulta specificamente contestata dalle parti costituite, sicché, in ossequio al principio di non contestazione recato all’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.

2.2. Il T.a.r. ha poi così motivato la propria statuizione: « In materia non può che essere richiamato, da questo collegio, l’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’attribuzione della qualifica superiore, al pari di qualsiasi progressione di carriera, richiede, come condizione essenziale e necessaria, la permanenza in servizio attivo del militare al momento della valutazione da parte della competente Commissione. Ciò in quanto la finalità precipua delle promozioni è quella della migliore utilizzazione del personale nell’interesse della Forza Armata di appartenenza;
pertanto, resta preclusa la promozione del dipendente che venga collocato a riposo nel corso della procedura di valutazione, ivi compreso il caso dell’assegnazione in congedo nella categoria dell’ausiliaria (da ultimo, Tar Bologna, I, n. 375/2016). Come già rilevato dallo stesso giudice d’appello (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, n. 4868/2011), l’avanzamento dei sottufficiali (ma anche degli altri militari appartenenti alla categoria del personale non direttivo delle Forze Armate), è sempre stata, per esplicita volontà del legislatore, riservato soltanto al personale in servizio attivo. Tale principio ben si coglieva già nella legge n. 212 del 1983, segnatamente nel Titolo III, rubricato “Avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente”, riferito chiaramente ai soli militari in servizio attivo, nonché nella riforma ordinamentale attuata con D.lgs. n. 196 del 1995 (in particolare, agli artt.14, 15, 17, 18, anche essi riferiti espressamente al servizio permanente), normative entrambe applicabili
ratione temporis . L’impostazione è stata comunque confermata anche nell’attuale sistema, retto dalle omologhe disposizioni contenute negli artt. 1056, 1060 e 1051 del D.lgs. n. 15 marzo 2010 n. 66 (così , ex plurimis , Tar Lazio, I bis, 14 dicembre 2016, n. 12493). Il principio sopra affermato deve essere applicato, partecipando della medesima ratio , anche al caso come quello di specie, in cui il militare, al momento della valutazione, ancorché non collocato formalmente a riposo, aveva tuttavia già presentato domanda di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, con provvedimento di collocamento a riposo poi sopraggiunto dopo soli quattro mesi dallo svolgimento della procedura di valutazione. Conseguentemente non meritano accoglimento tutti e tre i motivi di ricorso, unitariamente considerati, in quanto infondati nel merito ».

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 18 gennaio 2019 e in data 18 febbraio 2019 – il signor -OMISSIS- ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi, sostanzialmente reiterativi dei tre motivi del ricorso originario.

4. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio.

5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 giugno 2022.

6. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

7. Tramite il primo motivo d’impugnazione, l’appellante ha lamentato: « Contraddittorietà e difetto di motivazione della sentenza del primo giudice Violazione ed errata applicazione dell’art. 35 comma 6° legge 10 maggio 1983 n. 212 Travisamento, Carente Istruttoria, Eccesso di potere, Ingiustizia manifesta ».

7.1. Mediante la seconda doglianza, la parte privata ha dedotto: « Violazione ed errata interpretazione dell’art. 21 comma 1° del D. Lgs. 12 maggio 1995 n. 196 Violazione dell’art. 2 comma 1° e violazione dell’art. 3 legge 07 agosto 1990 n. 241 come modificati dagli artt. 2 e 21 legge 11 febbraio 2005 n. 15 e sostituiti dall’art. 3 comma 6 - bis del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 legge 14 maggio 2005 n. 80 ».

7.2. Siffatti motivi, stante la loro stretta embricazione logica, vanno vagliati congiuntamente.

In proposito si osserva che l’appellante ha contestato, in sostanza, la violazione dell’art. 35, comma 6, della legge n. 212/1983 (recante “ Norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza ”), abrogata dal decreto legislativo n. 95/2017, ma vigente ratione temporis , dove si prevede che “ Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità ”, e la violazione dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 196/1995 (abrogato dal decreto legislativo n. 66/2010, ma vigente ratione temporis ), dove si prevede che “ Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso ”, nonché la violazione degli obblighi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte e di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

Le suddette doglianze sono infondate.

In proposito si osserva che l’avanzamento dei sottufficiali (ma anche degli altri militari appartenenti alla categoria del personale non direttivo delle Forze armate) stato, per esplicita volontà del legislatore, riservato soltanto al personale in servizio attivo. Già nella legge n. 212/1983, infatti, e specificamente nel titolo III, rubricato “Avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente”, dove, anche nelle disposizioni già abrogate all’epoca dei fatti di causa (articoli 27, 30, 37 e 38), vi era un chiaro riferimento ai soli militari in servizio attivo. Il che è stato confermato dalla riforma ordinamentale attuata con il decreto legislativo n. 196/1995, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame e segnatamente dagli articoli 14 e 17, dove, ai fini dell’avanzamento, si fa espressa menzione dei sottoufficiali « in servizio permanente ». Va altresì evidenziato, per completezza, che l’assetto è rimasto pressoché invariato anche nell’attuale sistema retto dalle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 66/2010, recante il codice dell’ordinamento militare.

Tanto precisato, il principio della necessaria permanenza del servizio copre anche la fattispecie in esame, in cui il sottoufficiale al momento della valutazione, sebbene non ancora formalmente collocato a riposo, abbia precedentemente presentato volontariamente una domanda di congedo (in data 10 ottobre 2006) durante il procedimento valutativo (prima della terza valutazione in riferimento all’aliquota al 31 dicembre 2006) e il relativo provvedimento amministrativo sia intervenuto poco dopo l’espletamento della procedura di valutazione (con decorrenza dal 1° maggio 2007), giacché il militare ha optato volontariamente per il pensionamento, effettuando, per tal via, una scelta consapevole, comportante automaticamente anche la rinuncia ad ogni futura attribuzione di status e patrimoniale, sempreché espressamente non spettante ex lege in via retroattiva (il che tuttavia non è riscontrabile nel caso di specie). L’attualità della persistenza del servizio è dunque presupposto indefettibile per il conferimento della promozione, la quale trova la propria giustificazione primaria nella migliore utilizzazione del personale militare nell’interesse dell’amministrazione, sicché il sottoufficiale collocato a riposo prima dell’ultimazione della procedura di avanzamento non può essere promosso, anche laddove la potenziale promozione, come nel caso di specie, decorra da una data anteriore a quella di effettiva cessazione del rapporto di servizio.

8. Attraverso il terzo motivo di gravame, l’appellante ha lamentato: « Violazione dell’art. 3 dell’art. 97 e dell’art. 111 Cost. in tema di parità di trattamento, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’Amministrazione e obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi Violazione dell’art. 2 comma 1° e dell’art. 3 legge 241/90 ».

La suddetta contestazione è infondata.

Il procedimento, infatti, è stato portato a compimento, seppur con un esito sfavorevole all’interessato, e comunque la mancata conclusione della valutazione è dipesa dalla volontaria domanda di collocamento a riposo del sottoufficiale. Inoltre il provvedimento dell’amministrazione è stato esaustivamente motivato, sebbene sinteticamente, con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto inerenti al caso di specie.

Non vi è stata nemmeno la lesione dei principi costituzionali richiamati dall’appellante, essendo il provvedimento ministeriale conforme ad una normativa tesa al buon funzionamento delle forze armate, in cui il corretto utilizzo delle risorse umane è esigenza particolarmente avvertita, e non riscontrandosi alcuna irrazionale disparità di trattamento, né il T.a.r. è in alcun modo venuto meno all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

9. In conclusione l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

10. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

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