Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-10-05, n. 201604100

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-10-05, n. 201604100
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604100
Data del deposito : 5 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2016

N. 04100/2016REG.PROV.COLL.

N. 03830/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3830 del 2010, proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (in prosieguo: MATTM) e dal Ministero della Salute, in persona dei legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Acerplastica s.r.l. , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avvocato R S F, con domicilio eletto presso l’avv. Claudia De Curtis in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 142;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA -NAPOLI -SEZIONE V, n. 2022/2009, resa tra le parti, concernente bonifica sito di interesse nazionale "Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano";


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio di Acerplastica;

Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 6143 del 2014 e la documentata nota di adempimento del MATTM;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 22 settembre 2016 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Varrone, per i Ministeri appellanti, e Angelone, per delega di Satta Flores, per la società appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute hanno chiesto a questo Consiglio di Stato la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania –Napoli ha accolto il ricorso proposto nel 2008 dalla società Acerplastica avverso e per l’annullamento, per la parte di interesse, del decreto del Direttore generale (in seguito, DDG) per la qualità della vita del MATTM del 31 gennaio 2008 contenente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter della l. n. 241 del 1990, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano.

Il giudice di prima istanza ha considerato fondata la prima censura, con la quale Acerplastica aveva dedotto l’incompetenza relativa del MATTM nell’imporre alla società la presentazione di un piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 240 del d. lgs. n. 152 del 2006, con l’obbligo di adempiere a numerose prescrizioni ritenute, da Acerplastica, in gran parte, onerosissime, sproporzionate e superflue, rientrando l’intervento in questione nella sfera di attribuzioni del Commissario di governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania.

In particolare il Tar, dopo avere richiesto incombenti istruttori al Dipartimento della Protezione Civile e al MATTM, al fine di “ricostruire la situazione della competenza ad adottare provvedimenti straordinari per fronteggiare lo stato di emergenza ambientale nella Regione Campania”, ai punti 5. e 6. della sentenza ha rilevato che:

-originariamente lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania fu dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 1994, venendo conferiti, con successiva ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, al Commissario specificamente delegato, i poteri per disporre la messa in sicurezza e la bonifica dei siti interessati a carico dei soggetti titolari, previa diffida;

-ulteriori ordinanze, tra le quali si segnala la n. 3100 del 22.12.2000, sono state adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti, e in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti e di tutela delle acque superficiali;

-successivamente, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654 del 1° febbraio 2008, considerato che alla data del 31 gennaio 2008 -in coincidenza, quindi, con la data di adozione del DDG prot. 4347 del MATTM oggetto del giudizio - erano cessate le condizioni di emergenza ma era ancora presente una diffusa situazione di criticità, è stata disposta la prosecuzione da parte del Commissario delegato sino al 31.12.2008 - in regime ordinario e in termini di urgenza - di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto critico;

-tuttavia dalla documentazione inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, in adempimento dell’ordinanza istruttoria, risulta adottato un successivo D.P.C.M. del 22 aprile 2008, recante "dichiarazione della stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano della Regione Campania, con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa ambientale", nel quale, considerato “l'aggravamento del contesto di criticità ambientale in atto nel litorale Dornitio-Flegreo cd Agro Aversano della Regione Campania in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati” e preso atto della “dichiarata disponibilità del Commissario delegato per la situazione di criticità in rassegna a provvedere alla realizzazione delle iniziative necessarie al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita mediante l'utilizzo di poteri di deroga alla normativa in materia ambientale”, si ravvisava la necessità di assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere straordinario ed urgente di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ubicati nel litorale Domizio-Flegreo ed Agro Aversano previsti dall'

OPCM

1°.2.2008, n. 3654, conseguentemente decretandosi che: “ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato, sino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro aversano della regione Campania, con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale”, sicché alcun dubbio può sussistere circa il persistere, alla data del 31 gennaio 2008, della competenza del Commissario delegato ad adottare l'impugnato decreto dirigenziale.

Di qui l’annullamento degli atti impugnati a causa della incompetenza dell'Autorità emanante, con assorbimento delle restanti censure formulate, dovendosi in via contestuale dichiarare la competenza all'adozione degli stessi da parte del Commissario di governo delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania.

2. I Ministeri hanno proposto appello.

Il gravame s’incentra sull’ “erronea interpretazione dell’art. 10, comma 2, dell’

OPCM

22.12.2000, n. 3100 e dell’

OPCM

1.2.2008, nonché del

DPCM

22.4.2008”.

Sotto un primo profilo si sostiene che l’art. 10, comma 2, dell’OPCM n. 3100 del 2000 limita le competenze del commissario governativo delegato sui siti di bonifica d’interesse nazionale (come nella specie) alle sole aree pubbliche, mentre nel caso in esame il piano di caratterizzazione si riferisce a un’area privata, di proprietà di Acerplastica, sicché, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. a) dell’ordinanza citata, si fuoriesce dalle funzioni spettanti al Commissario delegato.

Sotto un secondo profilo, premesso che l’impugnato DDG è stato adottato il 31.1.2008, ossia in coincidenza con la cessazione delle condizioni di emergenza di cui alla menzionata OPCM n. 3100/2000, ad avviso delle appellanti la proroga, al 31.12.2008, delle funzioni del Commissario delegato, stabilita con la

OPCM

1.2.2008 n. 3654, riguarda iniziative già programmate o autorizzate dal Commissario medesimo, ma non anche l’approvazione –come nella specie- di nuovi interventi di bonifica;
il

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