Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-09-05, n. 202207689
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Testo completo
Pubblicato il 05/09/2022
N. 07689/2022REG.PROV.COLL.
N. 04294/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4294 del 2017, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L D P, L M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Eustachio Manfredi, n. 5;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato
ope legis
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del Ministero della giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato
ope legis
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS- n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e del Ministero della giustizia;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2022, il consigliere Francesco Frigida e udito, per parte appellante, l’avvocato Paolo Caruso, per delega dell’avvocato L M;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS-, avverso la nota del Comando legione carabinieri -OMISSIS-, SM ufficio personale, prot. n. 2574/60-2-1989-T del 13 settembre 2013, avente ad oggetto « Legge 148/2011, concernente Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo », nonché per l’accertamento del suo diritto a poter usufruire del periodo di giorni 20 di licenza straordinaria speciale per trasferimento e dei benefici previsti dall’art. 1 della legge n. 86/2001 (indennità di trasferimento), oltre agli interessi legali e con condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme.
1.1. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso, mentre il Ministero della giustizia, a cui il ricorso è stato notificato a fini di notizia, non si è costituito.
2. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il -OMISSIS-, ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese di lite.
2.1. In particolare, il collegio di primo grado ha puntualmente sintetizzato i fatti di causa come segue: « il ricorrente fa presente di aver operato presso la sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS-, e di essere stato trasferito – a seguito della soppressione della predetta sede giudiziaria – al medesimo ufficio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, che ha assorbito le funzioni della sede soppressa. L’Amministrazione della Difesa, negando che si tratti di un trasferimento d’ufficio, non gli riconosce i benefici sopra indicati. Di qui l’impugnativa svolta avanti a questo Tribunale. A sostegno del ricorso il signor -OMISSIS- deduce i seguenti motivi: 1. “Violazione di legge (art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86 – art. 48 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 – art. 56 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 – art. 39 D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 – art. 7 d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155) – Illogicità – Ingiustizia grave e manifesta”. Assume il ricorrente che l’assegnazione alla sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- deve essere considerato a tutti gli effetti (ivi compresi i benefici spettanti al personale traferito) un trasferimento d’autorità, in quanto finalizzata a perseguire, in via immediata ed esclusiva, l’interesse dell’Amministrazione alla migliore funzionalità delle proprie articolazioni sul territorio. 2. “Illegittimità del provvedimento impugnato per incostituzionalità dell’art. 1 l. 14 settembre 2011, n. 148 (legge delega) e dell’art. 7, comma 2 d.lgs. 7 settembre 2012 n. 155 (decreto delegato), nella parte in cui non riconosce i benefici di cui agli artt. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86 e art. 48 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395) – Violazione degli artt. 1, 3, 35, 36, 77 e 97 Cost.”. In subordine, ritiene il ricorrente che, qualora si interpreti l’articolo 7 D.Lgs. n. 155/2012 nel senso che il personale delle sezioni di polizia giudiziaria appartenenti alle Procure soppresse non posano beneficiare dell’indennità di trasferimento, sia necessario sollevare questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto ai magistrati trasferiti dalla sede soppressa, per irrazionalità e per eccesso di delega. Resiste in giudizio l’Amministrazione della Difesa con memoria di stile, cui viene allegata la relazione degli uffici. Replica con memoria il ricorrente, ribadendo le proprie tesi difensive ».
Tale ricostruzione in fatto non risulta specificamente contestata dalle parti costituite, sicché, in ossequio al principio di non contestazione recato all’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.
2.2. Il T.a.r. ha poi così motivato la propria statuizione: « va innanzitutto osservato come l’articolo 7, comma 2, D.lgs. n. 155/2012, di cui si fa applicazione nel caso di specie, stabilisca testualmente che le assegnazioni e le applicazioni conseguenti alla soppressione delle sedi giudiziarie <<non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti>>. La norma risulta talmente chiara nei suoi contenuti, in particolare nel negare il riconoscimento ai destinatari della stessa dei benefici di cui all’articolo 1 L. n. 86/2001 e all’articolo 48 D.P.R. n. 395/1995, dal non necessitare di alcuna interpretazione, in applicazione del canone per cui “in claris non fit interpretatio” (…) Conseguentemente, non essendo la norma in esame suscettibile di diversa interpretazione, non rimane che vagliarne la rispondenza alla Costituzione (…) Orbene, il Collegio ritiene che la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa di parte ricorrente si appalesi manifestamente infondata (…) In particolare, non