Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-31, n. 202307411

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-31, n. 202307411
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307411
Data del deposito : 31 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2023

N. 07411/2023REG.PROV.COLL.

N. 01745/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2023, proposto dal signor P G in proprio e nella qualità di rappresentante della lista elettorale “ Per la creazione di un comites migliore ”, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Francesco Fusco, n. 37;



contro

i signori V M e R C, rappresentati e difesi dall’avvocato F R, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gian Giacomo Porro, n. 18;
i signori A T e il signor L C, non costituiti in giudizio;



nei confronti

del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
della signora A P, non costituita in giudizio;



e con l'intervento di

in opposizione ai sensi dell’art. 109 c.p.a.:
il signor F G, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Francesco Santonocito, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sezione Prima), n. 14336 del 2 novembre 2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori V M, R C e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il ricorso per opposizione di terzo proposto ai sensi dell’art. 109 c.p.a. dal signor F G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dai signori A T, V M, R C, L C, avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 14336 del 2 novembre 2022, nonché l’opposizione di terzo proposta avverso la medesima sentenza dal signor F G.

2. Si controverte della legittimità della procedura di elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites) di Zurigo ed in particolare dei verbali delle operazioni elettorali del seggio n. 1ZH del 4.12.2021, nonché della mancata attribuzione di 104 schede dichiarate nulle e, di conseguenza, nella parte in cui sono stati attribuiti i seggi, attraverso i resti, ad alcune liste concorrenti.

3. Con il decreto n. 66 del 3 settembre 2021 del Consolato Generale d’Italia in Zurigo sono state indette le elezioni del Comitato degli italiani all’estero di Zurigo e del Comitato degli italiani all’estero di San Gallo.

3.1. Si presentavano quattro liste: “ Il Ponte ”, “ Rete Italia ”, “ Centro destra unito in Svizzera ” e “ Per la creazione di un Comites migliore ”.

3.2. Il Ministero è venuto a conoscenza che il corrispondente consolare, sig. A C, avrebbe inviato, i giorni 15 e 16 novembre 2021, delle lettere ad un numero indeterminato di connazionali aventi diritto al voto nella circoscrizione consolare di Zurigo, nella quale, con espressione inequivoca – “ io le suggerisco le seguenti tre candidature ” – avrebbe invitato a votare la lista “Il Ponte” e ad esprimere preferenze per i candidati signori C, C e M.

3.3. Con il decreto n. 87 del 17 novembre 2021, il Console generale di Zurigo ha revocato il predetto corrispondente consolare.

3.4. Nella riunione del 22 novembre 2021, inoltre, venivano identificati i rappresentanti di lista effettivi al seggio: A T (Il Ponte), A P (Rete Italia), R C (Centro Destra Unito in Svizzera) e G P (Per la creazione di un Comites migliore).

3.5. Con la nota del 23 novembre 2021, il Console Generale ha reso noto che il giorno precedente, in occasione di una riunione del Comitato Elettorale Circoscrizionale (CEC), si sarebbe stigmatizzato l’indebito vantaggio determinatosi in favore dei tre candidati della lista “Il Ponte” tanto che sarebbe emersa la proposta di dover dichiarare nulle tutte le schede “ che dovessero riportare l’indicazione della preferenza dei 2 o più dei tre candidati menzionati nella lettera di propaganda illegittima ”.

3.6. In data 24 novembre 2021, il Ministero ha precisato che per la valutazione delle schede non si sarebbero potuti applicare criteri diversi da quelli previsti dall’art. 18 della legge 286/2003 e dagli articoli 69 e 70 DPR 361/1957.

3.7. In sede di spoglio il presidente di seggio e gli scrutatori non espressi dalla lista “Il Ponte” hanno contestato l’attribuzione delle schede contenenti le preferenze ai tre candidati indicati nella missiva del corrispondente consolare, rinviando alla CEC, competente a riesaminare i voti contestati, la decisione circa i voti dei predetti candidati.

3.8. La CEC ha deciso, a maggioranza, di non riesaminare le schede in questione, nonostante la formale opposizione del Presidente (il Console generale dottor Altana), il quale ha dovuto provvedere alla proclamazione degli eletti.

3.9. Per effetto del mancato conteggio delle schede (104) relative ai candidati della lista “Il Ponte”, il risultato elettorale ha determinato l’attribuzione 8 seggi (invece di 9, come sarebbe avvenuto se i voti oggetto di contestazione fossero stati conteggiati) a tale lista e, secondo quanto rappresentato dai ricorrenti, un seggio in più alla lista “Rete Italia” (la quale, nell’ipotesi prima indicata, vedrebbe ridotto il numero degli eletti da 4 a 3).

4. I signori A T, V M, R C, L C hanno impugnato, innanzi al T.a.r. per il Lazio, gli atti del procedimento elettorale, chiedendo l’attribuzione dei 104 voti dichiarati nulli e il ricalcolo dei seggi.

4.1. Con unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 18 e 20 della legge 286/2003, dell’art. 22 del DPR 395/2003, dell’art. 48 della Costituzione, del principio di espressione della volontà elettorale e dell’espressione del voto,

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