Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2009-12-03, n. 200907550

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2009-12-03, n. 200907550
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200907550
Data del deposito : 3 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07022/2004 REG.RIC.

N. 07550/2009 REG.DEC.

N. 07022/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7022 del 2004, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dall'avv. E S, con domicilio eletto presso E S in Roma, via degli Avignonesi, 5;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
Provveditorato Agli Studi di Benevento;

nei confronti di

A T, Renauro Giovanna;

per la riforma o l’annullamento

della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione I n. 879/2004, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE CONCORSO ESAMI E TITOLI ACCESSO RUOLI PROV.LI INSEGNANTI SCUOLA MAT..


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2009 il consigliere di Stato F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il Tar della Campania - sede di Napoli- con la decisione in epigrafe appellata ha respinto il ricorso proposto dall’odierna parte appellante, avverso il decreto del 15 settembre 2000, n. 17264 D9 del Provveditore agli studi di Benevento con il quale essa è stata esclusa dalla partecipazione al concorso per esami e titoli per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di scuola materna.

Aveva premesso l’appellante di avere frequentato l’istituto magistrale “G. Guacci” ed in data 18 luglio 1997, a seguito di esame di Stato, conclusivo di corso sperimentale ad indirizzo linguistico, di avere conseguito il diploma di maturità magistrale rilasciato, ai sensi dei DD.MM. I settembre 1987-20 giugno 1991.

Con DD del 6 aprile 1999 il Ministero della pubblica istruzione indiceva un concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di scuola materna.

Essa, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, inoltrava, in data 26 maggio 1999, domanda di ammissione al concorso de quo, al quale partecipava superando le prescritte prove d’esame.

In data 15 settembre 2000 il Provveditore agli studi di Benevento, con il provvedimento impugnato, l’aveva esclusa dalla selezione in oggetto sul presupposto che il diploma in suo possesso “a norma dell’art. 2, comma 1, punto 5, del bando di concorso, non è titolo valido per l’accesso a posti di insegnanti della scuola materna”.

Aveva dedotto i seguenti motivi di doglianza: violazione degli a. 278 e 279 del d. lvo.. 16 aprile 1994, n. 297;
violazione dell’a. 2 del bando di concorso;eccesso di potere per falsità dei presupposti;
ulteriore violazione degli a. 278 e 279 del dlgs 16 aprile 1994, n. 297;violazione dell’a. 2 del bando di concorso;
violazione dell’a. 3 della legge 241/1990;eccesso di potere per falsità dei presupposti, irrazionalità illogicità, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia.

Il Tar ha respinto nel merito le censure proposte dall’appellante, rilevando la fondatezza ed esattezza della statuizione reiettiva impugnata secondo la quale “il diploma linguistico non può avere la stessa valenza del diploma magistrale, nonostante sia stato conseguito presso lo stesso istituto, in quanto divergono le materie di studio, e più specificamente sono assenti, nel conseguimento del diploma linguistico, la legislazione sociale, la metodologia della ricerca sociopsicopedagogica, la pedagogia, la sociologia e la psicologia. Materie queste ultime che caratterizzano in modo specifico il piano di studio per coloro che si proiettano nell’insegnamento della pedagogia e della didattica”: sarebbe stato onere, non assolto, di parte appellante provare, con il deposito in giudizio dei pertinenti atti, che nell’autorizzare la sperimentazione didattica, l’Amministrazione aveva esplicitamente equiparato il diploma conseguito dalla ricorrente, al diploma di scuola o di istituto magistrale, così come previsto dall’a. 2, c. 1, n. 5, del bando di concorso.

L’appellante ha proposto un articolato appello sottoponendo a rivisitazione critica l’intero impianto della sentenza di primo grado (dopo avere riaffermato la indubbia tempestività del ricorso di primo grado proposto) ribadendo e puntualizzando le proprie doglianze con una memoria conclusiva ritualmente depositata.

Ha all’uopo riproposto tutte le doglianze contenute nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (che ha compendiato altresì nella memoria conclusionale) ha richiamato l’insegnamento discendente dalla decisione del Consiglio di Stato n. 1769/2003, ha ribadito che il proprio titolo “sperimentale” era equiparato ai sensi dell’art. 279 del d.lvo n. 297/1994 evidenziando ebbe stato errato ipotizzare che la frequentazione di un corso “sperimentale” non fosse equiparata, chè altrimenti la stessa istituzione del corso sarebbe stata priva di utilità e significato.

DIRITTO

L’appello deve essere accolto con conseguente riforma dell’appellata sentenza, accoglimento del ricorso di primo grado ed annullamento degli atti impugnati innanzi al TAR.

Non v’è contestazione alcuna in ordine agli aspetti fattuali e cronologici sottesi alla causa, né in ordine alle disposizioni applicabili al caso in esame, il che esonera il Collegio dal rivisitare tali aspetti.

L’ elemento fondamentale della controversia riposa nella controversa interpretazione dell’art. 279 del d. lvo.16/04/1994, n. 297 (applicabile, a prescindere dalla sua successiva abrogazione, al caso di specie) con il quale si riconosce “piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all’art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”.

Il Consiglio di Stato in s. g., VI Sezione, ha di recente esaminato tale questione (decisione n. 3917/2008, richiamata altresì dell’appellante nella propria conclusiva memoria), e non ritiene il Collegio di discostarsi dagli approdi ivi raggiunti.

Si è infatti affermato nella richiamata pronuncia, che “la questione consistente in concreto nella utilità o meno del diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico, ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e, quindi, dell'accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il cui bando richiedeva, ai fini dell'ammissione stessa (senza limitazione o precisazione riduttiva alcuna), il possesso di diploma di scuola magistrale deve essere risolta nel senso opposto a quello indicato dal giudice di primo grado e, quindi, favorevolmente alla pretesa dell'odierna appellante.

E ciò in quanto, come già statuito dal Consiglio di Stato in s.g. con decisione 4.4.2003, n. 1769, della VISezione, dalle cui conclusioni il Collegio non intende discostarsi, la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8.3.1999, n. 275), come "ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture" è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale suddetto in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie.

In tale quadro, la piena validità riconosciuta secondo i "criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione", a norma del successivo art. 279 (anch'esso abrogato dal citato D.P.R. del 1999), al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto magistrale sopra indicato della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria.

In conclusione - a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale suddetto (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti - ritiene il Collegio che il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenti titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale in parola, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di corso quinquennale, appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici.”

Il Collegio ritiene di ribadire la condivisibilità delle superiori argomentazioni, perfettamente trasponibili al caso in esame e coincidenti con le tesi sostenute dall’appellante nel proprio atto di impugnazione.

L’appello, pertanto, deve essere accolto, con conseguente riforma dell’appellata decisione, accoglimento del ricorso di primo grado, ed annullamento degli impugnati provvedimenti.

Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate anche in considerazione della complessità delle questioni giuridiche sottese alla controversia .

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