Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2010-06-01, n. 201002498

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2010-06-01, n. 201002498
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002498
Data del deposito : 1 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05083/2006 AFFARE

Numero 02498/2010 e data 01/06/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 11 novembre 2009




NUMERO AFFARE

05083/2006

OGGETTO:

Ministero della Pubblica Istruzione.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla prof.ssa G A avverso la sanzione disciplinare dell’ammonizione irrogatale dal Dirigente scolastico.

LA SEZIONE

VISTA la relazione prot. n. 4566 del 14 dicembre 2006, con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per il personale della scuola, Ufficio IX - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere E T;


PREMESSO in fatto quanto esposto in ricorso e nella relazione del Ministero, che riferisce sul ricorso straordinario, proposto dalla prof.ssa G A, docente a tempo determinato di tipografia presso l’Istituto tecnico per geometri “Fabiani” di Trieste, avverso la sanzione disciplinare dell’ammonizione, irrogata dal Dirigente scolastico con provvedimento del 28 gennaio 2006, notificato all’interessata il 30 gennaio successivo.

Preliminarmente l’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso, perché proposto contro provvedimento non definitivo, avverso il quale, ai sensi della normativa vigente, è esperibile il ricorso gerarchico.

Infatti, ai sensi dell’art. 504 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, richiamato dall’art. 55, comma 10, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dal capo d’istituto è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica Istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nella fattispecie, trattandosi di docente supplente, può trovare applicazione l’art. 540 del citato D.Lgs. 297, che prevede che, contro le sanzioni inflitte dal capo d’istituto al personale docente non di ruolo (rectius con rapporto di lavoro a tempo determinato), l’incolpato possa presentare ricorso gerarchico entro 30 giorni al provveditore agli studi (oggi direttore scolastico regionale).

L’Amministrazione, nel prosieguo della relazione, controdeduce sulle doglianze della ricorrente, che eccepisce, tra l’altro, che il provvedimento impugnato non riporta in calce alcuna indicazione sui tempi e sull’autorità a cui proporre eventuale ricorso.


CONSIDERATO:

Rileva la Sezione che, se sono fondate le deduzioni svolte dall’Amministrazione circa l’inammissibilità del presente gravame per la non definitività dell’impugnato provvedimento, va tuttavia evidenziata l’omessa indicazione in calce allo stesso dei mezzi di tutela a favore dell’interessata esperibili avverso l’atto medesimo.

Tale omissione, in conformità ai pareri ripetutamente espressi da questa Sezione in presenza di casi analoghi, comporta la necessità di riconoscere alla ricorrente il beneficio dell’errore scusabile e la conseguente rimessione in termini per la eventuale proposizione del ricorso gerarchico.

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