Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-12-11, n. 201505645

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-12-11, n. 201505645
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201505645
Data del deposito : 11 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05387/2014 REG.RIC.

N. 05645/2015REG.PROV.COLL.

N. 05387/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5387 del 2014, proposto dal signor C M, rappresentato e difeso dagli avvocati M P e G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via A. Caroncini, n. 6;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, n. 5277/2014, resa tra le parti, concernente l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Roma, Sezione civile IV bis, in data 19-23 ottobre 2012, nel procedimento espropriativo n. 23646/2011 R.G.E.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 10 novembre 2015 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati M P, G C e S S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 Il sig. C M proponeva ricorso al T.A.R. per il Lazio ai sensi dell'art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Roma nell’ambito del procedimento esecutivo mobiliare R.G.E. n. 23646/2011, pubblicata in data 23 ottobre 2012, con la quale gli era stata assegnata in pagamento la somma di € 28.087,96, dovuta dal terzo pignorato Comune di Roma al sig. Lamberto M.

Il ricorrente, nel rappresentare la definitività dell’ordinanza e la mancata ottemperanza da parte dell’Amministrazione a quanto da essa statuito, chiedeva la condanna di quest’ultima a darvi esecuzione, con la nomina, per il caso di persistente inadempimento, di un commissario ad acta che vi provvedesse in sua vece.

Resisteva al ricorso l’intimata Amministrazione, la quale ne eccepiva l’inammissibilità in ragione della natura giuridica propria del titolo di cui veniva chiesta l’esecuzione. Il Comune eccepiva anche il già avvenuto adempimento della propria obbligazione mediante pagamento al sig. Lamberto M del debito in discussione, il 18 aprile 2012, in forza di ordinanza di assegnazione dell’8 marzo 2012 emessa nell’ambito della distinta procedura esecutiva n. 29526/2010.

2 All’esito del giudizio il T.A.R. adito, con la sentenza n. 5277/2014 in epigrafe, dopo avere respinto l’eccezione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione nel senso dell’inammissibilità del ricorso, respingeva però anche quest’ultimo.

Il Tribunale riscontrava, infatti, la mancanza del presupposto dell’inadempimento dell’obbligazione azionata in giudizio, per avere l’Amministrazione già corrisposto al sig. M, in data 18 aprile 2012, quanto da essa dovuto.

3 Tale sentenza formava oggetto del presente appello alla Sezione da parte del ricorrente soccombente.

Questi esponeva che in forza del pignoramento eseguito il 5 maggio 2011 presso Roma Capitale, quale terzo pignorato, relativamente alle somme da questa dovute al sig. M, l’Amministrazione avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito azionato l’importo da essa dovuto.

Di conseguenza, quando l’Amministrazione aveva effettuato il proprio adempimento a beneficio del sig. M, il 18 aprile 2012, vi sarebbe stato un pagamento inopponibile all’appellante, sicché essa sarebbe stata tenuta ad adempiere nuovamente a favore, stavolta, del creditore procedente.

L’Amministrazione appellata resisteva anche in questo grado di giudizio alla pretesa dell’interessato.

Essa eccepiva la mancata notifica del ricorso al sig. M, da ritenere a suo avviso un controinteressato, e tornava a contestare la possibilità di esperire l’azione di ottemperanza in forza di un titolo della natura dell’ordinanza azionata ex adverso .

Nel merito, la difesa municipale ribadiva la tesi che l’Ente al tempo dell’assegnazione azionata nel presente giudizio aveva già proceduto al pagamento del proprio debito scaturito dalla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 4176/2011, con conseguente estinzione della propria obbligazione.

La difesa dell’appellata escludeva quindi che l’Amministrazione potesse essere richiesta di un duplice pagamento per lo stesso titolo e rappresentava, infine, che la causa di appello avverso la sentenza del Tribunale civile n. 4176/2011 (causa nel cui ambito l’Amministrazione aveva contestato con appello incidentale i capi della decisione che avevano posto a proprio carico gli obblighi di risarcimento e rifusione delle spese a favore del sig. M) si trovava riservata per la decisione.

L’appellante, dal canto suo, insisteva per l’accoglimento della propria domanda di ottemperanza.

La Sezione con ordinanza 9 aprile 2015 n. 1811, riservata al definitivo ogni questione in rito, nel merito e sulle spese, ravvisava l’opportunità di acquisire conoscenza dell’esito del giudizio d’appello concernente la sentenza n. 4176/2011, dal momento che tale giudizio, in forza dell’appello incidentale proposto dall’Amministrazione, verteva anche sui capi di tale pronuncia che avevano fatto sorgere, a suo tempo, il debito di parte pubblica, formante oggetto della presente azione esecutiva.

Parte ricorrente depositava indi la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5008/2015, pubblicata il 9 settembre 2015, reiettiva dell’appello incidentale di Roma Capitale.

Alla Camera di consiglio del 10 novembre 2015, la causa è stata infine conclusivamente trattenuta in decisione.

4 La Sezione reputa l’appello infondato (e il ricorso di primo grado inammissibile), non potendo ritenersi esperibile l’azione di ottemperanza in forza di un titolo quale l’ordinanza di assegnazione che in questa sede è azionata.

L’inesperibilità di tale azione deriva non già per una ipotetica inidoneità in astratto dell’ordinanza di assegnazione a sorreggere il giudizio d’ottemperanza (sicché l’eccezione sollevata sul punto dal Comune rettamente è stata respinta dal T.A.R., in ossequio all’indirizzo espresso dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio con la sentenza n. 2 del 10 aprile 2012), bensì per ragioni discendenti dallo specifico e peculiare contesto in cui l’ordinanza azionata è stata emessa nel caso concreto.

5 Giova premettere che l’art. 112 C.P.A., nell’identificare i provvedimenti la cui attuazione è perseguibile attraverso lo strumento del giudizio di ottemperanza, mentre, rispetto ai provvedimenti del Giudice amministrativo, vi annovera tanto le sue sentenze passate in giudicato, quanto quelle semplicemente « esecutive » (e gli altri suoi provvedimenti esecutivi), rispetto alle decisioni del Giudice ordinario si riferisce, più restrittivamente, alle sole « sentenze passate in giudicato e … provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ».

La norma di legge richiede, pertanto, un provvedimento del Giudice ordinario assistito dal carattere della decisorietà e passato in giudicato, com’è stato ricordato dalla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 2 del 2012.

6 Ciò posto, occorre ricordare che la pronuncia dell’Adunanza plenaria appena citata è stata resa in una fattispecie in cui l’ordinanza di assegnazione dava seguito, in favore del procedente, a un provvedimento di cognizione definitivo (un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile in difetto di opposizione). E parimenti incontestata era, nella relativa vicenda, la posizione debitoria del terzo pignorato, vale a dire l’Amministrazione debitrice del debitore esecutato.

In una situazione siffatta, in cui i rapporti obbligatori sottostanti all’ordinanza di assegnazione erano definitivamente accertati, o quantomeno incontestati, l’Adunanza plenaria si è potuta concentrare sulle caratteristiche intrinseche di tale tipologia astratta di ordinanza e ha concluso nel senso della sua formale assimilabilità a un giudicato a carico della stessa Amministrazione.

Un’equiparazione del genere presuppone, però, che tanto il credito azionato dal procedente quanto il debito dell’Ente pubblico terzo, ove scaturiti da un titolo di natura giudiziale, siano a loro volta consacrati da un giudicato, condizione in difetto della quale l’ordinanza d’assegnazione non avrebbe, in concreto, quelle caratteristiche di definitività che da sole potrebbero giustificarne l’effettiva assimilazione a un giudicato civile.

La provvisorietà dell’assetto anche di uno solo dei rapporti obbligatori sottostanti all’ordinanza comprometterebbe, infatti, la stabilità dei suoi effetti.

7 Orbene, nella presente vicenda ricorre appunto una situazione di quest’ultimo tipo, che impedisce nello specifico l’assimilazione di cui si discute.

7a L’ordinanza di assegnazione in questa sede azionata non aveva potuto accertare con il crisma della definitività la posizione debitoria dell’Amministrazione debitrice del debitore, la cui obbligazione era sancita solo da una sentenza civile di primo grado che era stata gravata di appello, tuttora pendente, da parte della stessa Roma Capitale.

Il titolo giudiziale accertativo dell’obbligo dell’Amministrazione aveva, quindi, natura solo provvisoria, com’è reso evidente dalla circostanza che un successivo esito dell’appello favorevole a Roma Capitale avrebbe travolto gli effetti dell’ordinanza di assegnazione, caducando il credito che ne aveva formato oggetto.

7b La posizione debitoria comunale non era stata definitivamente accertata nemmeno quando il ricorrente ha proposto il proprio ricorso in ottemperanza.

La sentenza della Corte d’appello di Roma reiettiva dell’appello incidentale dell’Amministrazione è stata pubblicata solo il 9 settembre 2015, ossia quasi due anni dopo l’esercizio dell’azione di ottemperanza dinanzi al T.A.R.: e neppure a seguito di tale pronuncia è stata documentata la formazione del giudicato sul debito di Roma Capitale.

8 La posizione debitoria di Roma Capitale viene poi contestata dalla medesima Amministrazione anche sotto ulteriori profili, ossia in quanto:

- sullo stesso oggetto della procedura esecutiva in rilievo era già stata emessa in precedenza un’altra ordinanza di assegnazione, l’8 marzo 2012, nella procedura esecutiva n. 29526/2010, a favore però del sig. M;

- l’Amministrazione, avendo dato esecuzione a tale ordinanza già il 18 aprile 2012, reputa di avere così già adempiuto il proprio debito.

L’esame della controversia che divide le parti sull’opponibilità o meno al ricorrente del relativo pagamento (controversia che la difesa comunale eccepisce dover sfociare in un accertamento facente stato anche nei confronti del sig. M) esula dalla giurisdizione amministrativa, quale controversia di diritto comune.

Soprattutto, però, l’esistenza di questi ulteriori profili di contestazione del debito di Roma Capitale, i quali investono proprio i presupposti dell’ordinanza di assegnazione azionata, conferma l’impossibilità di equiparare questa, in concreto, a un giudicato.

9 Per le ragioni esposte l’appello va respinto, perché il ricorso di primo grado – come rilevato, pur sotto altro profilo, dalla sentenza impugnata – è stato proposto in assenza dei presupposti previsti dall’art. 112 del codice del processo amministrativo, considerato che non sussistono nello specifico le condizioni per assimilare l’ordinanza di assegnazione del 23 ottobre 2012 a un giudicato a carico della Pubblica Amministrazione.

Nella peculiarità della fattispecie si ravvisano, tuttavia, ragioni tali da giustificare la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

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