Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-12-12, n. 201908463
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2019
N. 08463/2019REG.PROV.COLL.
N. 08595/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8595 del 2018, proposto da
Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
T M, rappresentato e difeso dagli avvocati M G, C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C L in Roma, via Tibullo 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01024/2018, resa tra le parti, concernente accertamento somme a titolo di indennità di specificità medica;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di T M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati C L e l'avvocato dello Stato Davide Di Giorgio;
- rilevato che, con il presente gravame l’Università appellante chiede la riforma della sentenza n. 1024 del 2018 con cui il Tar Catanzaro aveva accolto il ricorso proposto dalla odierna appellata, nella qualità di dipendente del Policlinico Universitario della medesima Università “Magna Graecia” quale docente universitario che svolge anche attività assistenziale, al fine di ottenere il riconoscimento delle spettanza della corresponsione dell’indennità di specificità medica, relativamente al periodo dal 1 gennaio 2015 al 1 aprile 2016;
- considerato che l’Università appellante con il primo ordine di motivi, avente carattere preliminare ed assorbente, riproponeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore di quella ordinaria, già proposta nel corso del giudizio di prime cure;
- ritenuto che tale eccezione sia fondata, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, alle cui conclusioni occorre adeguarsi anche in termini di garanzia della certezza del diritto, con conseguente applicabilità della regola di cui all’art. 74 cod proc amm;
- rilevato che, in proposito, va ribadito il principio (cfr. ad es. Cassazione civile, sez. un., 15 maggio 2012, n. 7503) a mente del quale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, comma 2, d.lg. 21 dicembre 1999 n. 517 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi perciò l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale;
- ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello in epigrafe vada pertanto accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod proc amm;
- atteso che, a fronte dell'accoglimento dell'eccezione del difetto di giurisdizione e conseguente declaratoria di giurisdizione del g.o., la causa potrà essere riassunta, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda (cd. "traslatio iudicii"), nei termini di cui all'art. 11 comma 2, cod proc amm (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 12 settembre 2011, n. 5110);
- considerato che sussistono giusti motivi per la compensazione delle sèese del doppio grado di giudizio.