Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-11-24, n. 202107883
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Testo completo
Pubblicato il 24/11/2021
N. 07883/2021REG.PROV.COLL.
N. 00256/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2017, proposto dai signori E A, A G, L A, G A, G B, R B, C B, F B, F B, S B, E B, C B, M B, M B, C B, S B, S B, F B, M B, R B, A B, M B, G B, V C, A D C, L C, F C, G C, F C, M C, M C, F C, S C, C D, G D L, C D L, G D L, A D, F D, V D F, G D G, Francesco Di Mattei, Corrado Emili, Giorgio Falasconi, Giampietro Fedon, Riccardo Ferrin, Walter Forestiero, Ciro Gerardo Franciosi, Roberto Gagliardi, Alessandro Galantini, Nardo Gastaldi, Carlo Giannico, Carmine Greco, Vania La Motta, Andrea Laganà, Giuseppe Lappa, Emanuele Lopriano, Marco Maggi, Mirella Malvasi, Marcello Marchi, Fabrizio Maruca, Samuele Giovanni Mascheroni, Fabrizio Masciulli, Alberto Mastracchio, Bernardino Menicocci, Marco Minati, Carlo Moramarco, Sandro Morizio, Gabriele Morucci, Massimo Negrofume, Gerardo Nesta, Raffaella Obliteschi, Luca Paganelli, Andrea Paganin, Alessio Paolini, Claudia Paolizzi, Alessandra Papi, Lorenzo Pegreffi, Natale Petrelli, Luca Petrucci, Domenico Piccinini, Massimo Piccioli, Emanuele Pigliacelli, Gianfrancesco Pilato, Domenico Pizzolla, Leonardo Pizzolla, Quintilia Pomponi, Giovanni Prisciantelli, Lorenzo Rigon, Leonardo Romoli, Rita Rossitto, Giovanni Sanetti, Stefano Santini, Roberto M. Scipioni, Vincenzo Sillitto, Davide Simeoni, Danilo Sorrentino, Massimiliano Tamantini, Walter Testa, Grazia Tinelli, Luca Zampini, Domenico Zilli, Antonio Zinna, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Pio Corti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, viale Parioli, n. 79 H,
contro
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma (Sezione II ter ), n. 7883 dell’8 luglio 2016, resa inter partes , concernente la decorrenza della nomina a vice ispettore in prova nel ruolo degli ispettori del Corpo Forestale dello Stato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti, l’avvocato Raffaella Baccaro, su delega dell’avvocato Pio Corti, e l’avvocato dello Stato Maurizio Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 1616 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, i signori indicati in epigrafe chiedevano l’annullamento dei seguenti atti:
a ) del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 1° marzo 2012, con cui tutti i predetti sono stati nominati vice ispettori del Corpo Forestale dello stato, nella sola parte in cui tale provvedimento dispone che “ art. 1 (….) 2. Il personale indicato nella graduatoria di cui al comma 1 è nominato vice ispettore del Corpo forestale dello Stato con decorrenza dal 1° marzo 2012 (….) ” e per la consequenziale revisione della decorrenza giuridica nel grado di accesso al ruolo di Ispettori del Corpo forestale dello Stato,
con motivi aggiunti, proposti dai signori L C e S B:
b ) del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, del 19 settembre 2014, con cui i predetti vice ispettori sono stati esclusi dal concorso interno per la nomina ad ispettori superiori, indetto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 5 giugno 2013.
2. A sostegno dell’impugnativa deducevano che l’Amministrazione, in mancanza di una espressa previsione normativa, avrebbe dovuto, per analogia, applicare l’art. 44, comma 3, relativo al ruolo “ Ispettori e Periti ” stabilendo la decorrenza giuridica dei ricorrenti nel ruolo giuridico dei vice ispettori dalla data del 1° gennaio 2005 e che sarebbe costituzionalmente illegittimo il d.lgs. n. 201 del 1995, come modificato dal d.lgs. n. 87 del 2001, nella parte in cui non indica specificatamente la decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per vice ispettore nel ruolo stesso.
3. Costituitosi in resistenza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Tribunale amministrativo adìto (Sezione II ter ) ha così deciso i gravami al suo esame:
- ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per mancata notificazione dello stesso ad almeno un controinteressato (questo capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato);
- ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per la mancata impugnazione della nota n. 42960/14 (anche questo capo della sentenza è passato in giudicato);
- ha respinto, nel merito, sia il ricorso che i motivi aggiunti;
- ha condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite (€ 2.000,00).
4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che la normativa relativa al personale tecnico-amministrativo appartenente al ruolo dei vice periti del Corpo forestale dello Stato, che prevede la decorrenza retroattiva della nomina, sarebbe di stretta interpretazione e, quindi, non sarebbe in alcun modo estendibile ad ipotesi per le quali non sia espressamente prevista la sua applicazione; la differenza ontologica tra i due ruoli sarebbe comprovata sia dalla differente disciplina